Garante per la protezione
    dei dati personali


La società destinataria della missiva hachiesto un parere in ordine alla conformità alla leggen. 675/1996 dei modelli predisposti per la clientela. Il Garanteha richiamato l'attenzione su una propria precedente segnalazionesullo stesso argomento (v. segnalazione B.N.L. del 28 maggio l997pubblicata nel Bollettino n. 1) chiarendo che la formula relativaalla prestazione del consenso non risultava in armonia con gliartt. 10 e 11 della legge.

Roma, 11 settembre 1997               

Alla Società Chimica Italiana                
Viale Liegi 48/C               
00198 Roma                

OGGETTO: Quesito relativo alla prestazione del consensodell'interessato per il trattamento dei dati personali ex art.11 L. 675/1996

In relazione al quesito indicato in oggetto, si fapresente che la formula ipotizzata per la manifestazione del consensodell'interessato non risponde ai requisiti previsti dagli artt.10 e 11 della legge n.675/1996, che disciplinano, rispettivamente,l'informativa all'interessato e la prestazione del consenso.

Si trasmette copia di una decisione adottata da questaAutorità, dalla quale si possono ricavare le indicazioniutili per la riformulazione del modello predisposto.

Poiché il citato art. 10 prevede l'indicazionenell'informativa dell'ambito di diffusione dei dati, appare inoltrenecessario che nel modello si precisi se i dati sono destinatia circolare anche all'estero, negli Stati membri dell'Unione Europeao in Paesi extracomunitari.

IL PRESIDENTE