Garante per la protezione
    dei dati personali


Roma, 22 luglio 1997               
Prot. n. 254/GAR               

Al Comune di Latina               

OGGETTO: Quesiti dei Comuni sulla legge 31 dicembre1996, n. 675.

Si fa riferimento ai quesiti formulati da alcuniComuni in ordine ai rapporti tra la legge 31 dicembre 1996, n.675 e le normative riguardanti l'ordinamento dello stato civilee gli atti anagrafici nonché la tenuta delle liste elettorali.

In particolare, tali quesiti riguardano:

1) la legittimità della comunicazione di datianagrafici a terzi, sia soggetti privati che pubblici;

2) la legittimità, alla luce della legge n.675/1996,della comunicazione periodica alle redazioni dei giornali localidei nominativi dei nati e dei morti nel Comune medesimo;

3) la legittimità della comunicazione e delladiffusione di dati riportati nelle liste elettorali. Al riguardo,si osserva preliminarmente che la legge n.675 del 1996 non modificaespressamente le summenzionate normative relative ai registridello stato civile e alla disciplina delle anagrafi della popolazione,così come delineate dal regio decreto 9. luglio 1939, n.1238,dal codice civile (in particolare dall'art. 450), dalla legge24 dicembre 1954, n.1228, dal d.PR. 30 maggio 1989, n.223 e, daultimo, dalla legge 15 maggio 1997, n.127.

La legge n.675/1996, a completamento del quadro digaranzie poste a tutela delle persone, stabilisce, con riguardoal trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici,che:

a) tale trattamento è consentito soltantoper lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabilitidalla legge e dai regolamenti (art. 27, comma 1);

b) la comunicazione e la diffusione dei dati ad altrisoggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici non economici, sonoammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento,o risultino, comunque, necessarie per lo svolgimento delle funzioniistituzionali (in quest'ultimo caso, previa comunicazione al Garante,il quale può vietarle in caso di violazione della stessalegge n. 675/1996: art. 27, comma 2);

c) la comunicazione e la diffusione da partedei soggetti pubblici e nei confronti di soggetti privati o entipubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di leggeo di regolamento (art. 27, comma 3);

d) il trattamento dei dati sensibili da parte disoggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressadisposizione di legge nella quale siano specificati i dati chepossono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevantifinalità di interesse pubblico perseguite (vedasi l'art.22, commi 1 e 3).

Per quanto riguarda la liceità, ai sensi dellalegge n.675/1996, della comunicazione o della diffusione di datipersonali da parte di soggetti pubblici occorre verificare, inbuona sostanza, che tali operazioni siano previste dalla relativanormativa primaria o secondaria di riferimento.

La pubblicità dei registri dello stato civile(art. 450, comma 1, c.c.) comporta non tanto la loro libera consultabilità,quanto la possibilità che l'ufficiale dello stato civilerilasci determinati certificati ed estratti secondo le prescrizionidi legge (art. 450, comma 2, c.c.; articoli da 184 a 195 del citator.d. n.1238 del 1939) ovvero compia sugli atti affidati alla suacustodia "le indagini domandate dai privati" (art. 450,comma 3, c.c.).

Secondo quanto stabilito dalla disciplina degli attianagrafici, questi ultimi, per quanto "pubblici" (art.1, comma 3, legge n.1228/1954), non sono direttamente consultabilida persone estranee all'ufficio dell'anagrafe (art. 37, comma1, d.P.R. n.223/1989). Tuttavia "chiunque" puòrichiedere al medesimo ufficio, fatte salve le limitazioni dilegge, "certificati concernenti la residenza e lo statodi famiglia" degli iscritti nell'anagrafe, mentrele altre notizie desumibili dagli atti anagrafici, ad eccezionedi quelle previste dall'art.35, comma 2, d.P.R. n. 223/1989 - "professione,arte, o mestiere, condizione non professionale, titolo di studioe altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali siastato autorizzato con la procedura di cui all'art. 20, comma 2,"dello stesso decreto - possono essere oggetto di attestazioneo certificazione. d'ordine del sindaco, "qualora non vi ostinogravi o particolari esigenze di pubblico interesse" (art.33, commi 1 e 2, del predetto d.P.R.).

L'ufficiale dell'anagrafe può, inoltre,sia rilasciare "alle amministrazioni pubbliche che ne faccianomotivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità,"elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente:può infine comunicare 'dati anagrafici, resi anonimi eaggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per finistatistici e di ricerca" (art. 34,commi 1 e 2, d.P.R. n.223/1989).

Alla luce di quanto appena esposto, deve pertantoconcludersi che:

- con riferimento al quesito di cui al punto 1),è conforme alle disposizioni di cui alla legge n.675/1996il rilascio da parte del Comune di certificazioni anagrafichenei limiti di cui alla predetta disciplina anagrafica;

- con riferimento al quesito formulato al punto 2),è illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi a terzial di fuori delle modalità previste dalla disciplina deiregistri dello stato civile degli atti anagrafici o da altra normativa.

Per quanto concerne, infine, le questioni relativealla comunicazione di dati riportati nelle liste elettorali deiComuni, si rileva che l'art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967, n.223,oltre a prevedere che gli atti relativi alla revisione semestraledelle stesse liste siano ostensibili a chiunque, stabilisce chechiunque può copiare, stampare o mettere in vendita leliste elettorali del Comune. Pertanto al quesito di cui al punto3) va data risposta affermativa.

A tale ultimo proposito, si richiama, peraltro, l'attenzionesulla necessità che gli uffici elettorali rispettino comunquele istruzioni eventualmente impartite dal Ministero dell'internoriguardo all'estrazione di copie delle liste elettorali nei periodiin cui è in corso il relativo aggiornamento.

IL GARANTE