Garante per la protezione
    dei dati personali


Roma, 17 luglio 1997                

All'Università degli Studi di Modena               
Via Università, 4                
41100 Modena                

All'Università degli Studi di Padova               
Via Francesco Marzolo, 1               
35131 Padova               

All'Università degli Studi di Verona                
Via dell'Artiglieria, 8               
37129 Verona               

OGGETTO: Quesiti sull'applicazione della legge n.675/1996.

Le Università in indirizzo hanno formulatoa questo Garante alcuni quesiti concernenti l'applicazione alsettore universitario della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e, inparticolare:

a) la legittimità di diffondere dati riguardantiil personale dipendente nell'annuario delle stesse università,previsto dal regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;

b) il trattamento dei dati degli studenti, con possibilitàdi fornire i nominativi dei laureati ad imprenditori, associazionidi categoria e altri soggetti privati per selezioni e corsi diformazione, ai fini di un loro successivo inserimento professionale;

c) la possibilità di adottare, da partedei singoli atenei, apposite norme regolamentari volte a disciplinareil trattamento dei dati personali.

In via preliminare, si osserva che la legge n.675/1996,a completamento del quadro di garanzie poste a tutela delle persone,operanti anche nei confronti dei soggetti pubblici, stabilisce,con particolare riguardo al trattamento dei dati personali daparte degli stessi soggetti, che:

1) tale trattamento è consentito soltantoper lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabilitidalla legge e dai regolamenti (art. 27, comma 1);

2) la comunicazione e la diffusione degli stessidati a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici non economici,sono ammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento,o risultino, comunque, necessarie per lo svolgimento delle funzioniistituzionali - in quest'ultimo caso, previa comunicazione alGarante che può vietarle in caso di violazione della stessalegge n.675/1996 - (art. 27, comma 2);

3) la comunicazione e la diffusione a soggetti privatio a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da normedi legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

Ne consegue che, in relazione alla legittimazioneai sensi della legge n.675/1996, della comunicazione o della diffusionedi dati personali da parte di soggetti pubblici occorre, in buonasostanza, verificare che tali operazioni siano previste dallarelativa normativa primaria o secondaria di riferimento.

Ora con riferimento al quesito di cui al punto a),si rileva che la fattispecie rappresentata dalle universitàconcernente la pubblicazione dei dati di dipendenti nell'annuariodell'università è, in realtà, giàdisciplinata dal regio decreto n. 674 del 1924. Tale decreto,all'art. 4, comma 1, prevede, infatti, che le universitàpubblicano, entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico,il proprio annuario che deve contenere, fra le altre informazioni,anche "l'elenco nominativo dei professori ufficiali e deiliberi docenti..." nonché "l'elenco nominativodel personale di amministrazione, assistente e tecnico" (cfr.art. 4, comma 1, punti 6 e 9).

Poiché la fattispecie in questione èsupportata da apposita disposizione normativa, nessun ostacolosi ravvisa, ai sensi della legge n.675/1996, alla pubblicazionedei dati summenzionati nell'annuario universitario.

Per quanto riguarda il quesito indicato al puntob), le università, secondo quanto previsto dal citato art.27, comma 3, della legge n.675/1996, potranno comunicare e diffonderea soggetti privati i dati relativi ai laureati, in base alle normativegenerali o agli ordinamenti dei singoli atenei.

In assenza di previsioni normative che consentanoal soggetto pubblico, nel caso di specie all'università,di effettuare le anzidette operazioni di comunicazione e diffusione,occorre procedere, al più presto, a regolamentare con appositedisposizioni normative anche le eventuali prassi di fornire datied elenchi di laureati a terzi.

Pertanto, anche con riferimento al quesito di cuial punto c), appare necessario che le università, in virtùdell'autonomia loro riconosciuta dalla legge (si veda, in proposito,l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n.168), adottino specifichenorme regolamentari volte a disciplinare quelle attivitàcomunque legate alle funzioni ed alle finalità istituzionalidelle università medesime, che presentino aspetti connessialla tutela della riservatezza delle persone e alla protezionedei dati personali.

IL GARANTE