| Garante per la protezione     dei dati personali L'intervento del Garante è volto alla tuteladi due coniugi, che avevano segnalato la diffusione in articolidi stampa della notizia del suicidio del figlio minorenne. Intali articoli, peraltro, venivano riportati svariati elementiche identificavano le persone coinvolte senza il loro consensoe senza che ciò fosse essenziale ai fini dell'eserciziodel diritto di cronaca. Roma, 2 luglio 1997                IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Visto l'esposto trasmessocon raccomandata del 3 giugno 1997 dai Sigg.ri (...), con il qualegli stessi, in relazione alla morte del figlio minore morto suicida,hanno segnalato la pubblicazione in articoli di stampa di svariatielementi identificativi delle persone coinvolte;Esaminati i documentiprodotti con il medesimo esposto; Rilevato che: 1) dall'esposto si ricava con chiarezza l'inesistenzadi ogni forma di consenso diretto o indiretto alla pubblicazioneprestato dagli unici legittimati, i genitori, che, anzi, manifestanoesplicita contrarietà alla pubblicizzazione di una seriedi dati personali; 2) la pubblicazione del nome, dell'indirizzo e dellaclasse scolastica frequentata dal minore configura la diffusionedi dati personali in un contesto che avrebbe richiesto particolarecautela, dal momento che ci si riferisce a un grave fatto autolesivo; 3) alcune delle informazioni personali pubblicate(quali l'indirizzo, l'origine regionale e la professione del padre)non sono certamente essenziali ai fini dell'esercizio del dirittodi cronaca; DELIBERA: che, ai sensi degli articoli 9, co. 1, lett. a) e20, lett. d) e ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. l), èvietata qualsiasi operazione ulteriore di trattamento dei datipersonali citati. Copia di questo provvedimento è inviataai giornali (...). IL GARANTE |