Garante per la protezione
    dei dati personali


Roma, 30 giugno 1997               
Prot. n. 189/GAR               

Spett.le (...)               

OGGETTO: Quesiti concernenti la legge 31 dicembre1996, n. 675.

Nel corso dell'audizione del 23 u.s., sono statiformulati alcuni quesiti ai quali questa Autorità intendefornire un tempestivo riscontro.

I quesiti riguardano la pubblicità degli albiprofessionali dei medici e degli odontoiatri, e alcune modalitàapplicative della legge n. 675/1996 in riferimento ai medici di medicinagenerale.

1 -Pubblicità degli albi dei medici chirurgici

È opportuno premettere che in tema di pubblicitàdegli atti e dei documenti detenuti dai soggetti pubblici, sipossono distinguere, in termini generali, quattro situazioni:

a) registri, elenchi, atti o documenti da ritenerepienamente "pubblici" non tanto perché sonoformati da un soggetto pubblico, quanto perché, per espressadisposizione di legge o di regolamento, sono conoscibili da chiunque.La legge n. 675 non ha inciso sulla portata di tali disposizioni,ma ha ribadito che occorre rispettare le norme che regolano laconoscibilità e la pubblicità di taluni atti (cfr.gli artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. b), 28, comma4, lett. f) e 43, comma 2, L.675/1996).
In altre parole, anche dopo l'entrata in vigore dellalegge n. 675/1996 devono essere osservate le regole che in casi specificisubordinano la pubblicità degli atti al rispetto di determinatilimiti temporali (ad es., con esclusione dei periodi in cui unelenco è in fase di aggiornamento), modalità (ades., documentazione dell'identità del soggetto che intendeconsultare un registro) o finalità (es.: qualora sia previstoun divieto d'uso per scopi commerciali);

b) registri elenchi, atti o documenti "pubblici"la cui conoscibilità sia circoscritta nei confrontidi determinate amministrazioni pubbliche o private o di talunecategorie professionali. Per questi casi valgono, a maggior ragione,le considerazioni poc'anzi espresse riguardo alla legge n. 675/1996;

c) documenti amministrativi accessibili ai portatoridi un "interesse personale e concreto e per la tuteladi situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 22 1. 7 agosto1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).

Tale forma di accesso, che riguarda i "documenti"amministrativi anziché i singoli dati personali, èriconosciuta anche alle "amministrazioni, associazioni ecomitati portatori di interessi pubblici o diffusi" (art.9 d.P.R. n. 352/1992), e non è pregiudicata dall'entratain vigore della legge n. 675/1996.

L'accesso si esplica mediante esame dei documentied eventuale estrazione di copia, nonché attraverso altremodalità idonee ivi compresa, per i documenti accessibili,la "...pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità,comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronicie telematici, secondo le modalità stabilite dal/e singoleamministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7agosto 1996, n. 241" (art. 2, comma 3, d.P.R. n. 352/1992).

Spetta alle singole amministrazioni individuare leeventuali modalità particolari di accesso e i documentisottratti all'accesso, laddove ricorra l'esigenza di "...salvaguardare...la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendoperaltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimentiamministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o perdifendere i loro interessi giuridici" (art. 24 1.n. 241/1990).

Ciò non esclude che le singole amministrazioniprogrammino un aggiornamento delle valutazioni sinora effettuateriguardo alla ricorrenza di un'esigenza di riservatezza, tenendoconto del nuovo quadro di tutela introdotto dalla legge n. 675/1996;

d) registri, elenchi, atti o documenti accessibilialla sola amministrazione che li detiene, e soggetti allaregola del segreto d'ufficio, in base alla quale il funzionariopubblico non deve trasmettere "a chi non ne abbia dirittoinformazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative........ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle suefunzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previstedalle norme sul diritto di accesso" (art. 15, d.P.R.10 gennaio 1957, n. 3, modif. dall'art. 28, 1.n. 241/1990).

Tutto ciò premesso, va rilevato che il d.lg.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 (art. 3) e il d.P.R. 5 aprile1950, n. 221 (artt. 2 e 3) prevedono che l'albo di ciascun ordinedei medici chirurghi sia stampato e pubblicato entro il mese difebbraio di ogni anno, con contestuale trasmissione di una copiaad alcune amministrazioni pubbliche anche ai fini della sua affissionenelle prefetture.

Tali fonti normative non disciplinano espressamentené le forme di consultazione dell'albo presso l'ordine,né l'invio di copia ad altri soggetti pubblici o privati.

Tuttavia, l'anzidetto regime di pubblicitàpermette la conoscibilità pressoché indifferenziatadi ciascun albo da parte di chiunque, e colloca l'albo stessotra i documenti pubblici sopra menzionati sub lettera a).

Quindi, con riferimento all'art. 27, comma 2, dellalegge n. 675/1996, non si ravvisano ostacoli alla consegna di un esemplarestampato alle aziende sanitarie locali, ad altri enti pubblicio ad altri ordini provinciali.

Analogamente, codesta Federazione (sebbene sia semplicementedestinataria di una copia degli albi e non provveda alla loropubblicazione) può fornire all'autorità giudiziariale notizie incluse negli albi. A prescindere dall'applicabilitàdella legge n. 241/1990 sull'accesso ai documenti amministrativi,deve ritenersi anche che il d.lg. C.p.S. n. 233 e il d.P.R. n.221 permettano agli ordini e alla Federazione di comunicare edi diffondere a privati e ad enti pubblici economici i dati personalicontenuti negli albi (art. 3 d.P.R. n. 221; art. 27, comma 3,L. 675/1996).

Ciascun ordine può autorizzare la visionedell'albo presso l'ordine stesso, poiché ai sensi dellalegge 675/1996 la "comunicazione" e la "diffusione"possono essere realizzate anche attraverso la messa a disposizioneo consultazione dei dati (art. 1, comma 1, lett. g) ed h)).

Quanto alle richieste di nominativi di professionistispecializzati in talune discipline, spetta a ciascun ordine -nonché a codesta Federazione nell'esercizio delle propriefunzioni di coordinamento - il compito di valutarne la meritevolezzae la praticabilità.

Va peraltro osservato che le conclusioni alle qualisi è pervenuti non rendono superflua una rivisitazionedel citato d.lg. C.p.S. e del collegato d.P.R, che dovrebberoessere precisati in modo da eliminare ogni residua incertezzainterpretativa.

2 - Attività dei medici di medicina generale

È stato richiesto a questa Autoritàdi precisare se il medico di medicina generale che sostituiscaun proprio collega possa utilizzare il relativo schedario deipazienti.

Al riguardo, non si ravvisano ostacoli di principio;tale utilizzo, tuttavia, deve essere consentito dal paziente.Nulla osta (come già precisato da questa Autoritànel provvedimento emesso il 28 maggio u.s.) a che in vista dellesostituzioni operate formalmente specie nei periodi feriali, ilpaziente esprima un consenso specifico autorizzando al trattamentodei dati che lo riguardano sia il medico di fiducia sia, all'occorrenza,i sostituti.

Nel caso di specie, i dati personali comprendonoinformazioni idonee a rivelare lo stato di salute: il consenso,pertanto, deve essere manifestato necessariamente per iscritto.

Gli artt. 22, 23 e 41, comma 1, della legge n. 675vanno interpretati nel senso che il consenso occorre (salvo chesi persegua una finalità di tutela dell'incolumitàfisica e della salute di un terzo o della collettività:art. 23, comma 1, L. 675/1996) sia per i dati raccolti successivamenteall'8 maggio 1997, sia -qualora siano comunicate o diffuse - perle informazioni acquisite anteriormente a tale data.

Un ulteriore quesito riguarda gli studi professionali.

A tale riguardo, va osservato che i professionistiche si associano per l'esercizio della professione medica possonoregolare diversamente i propri rapporti per ciò che concerneil trattamento dei dati personali, configurando, a seconda deicasi:

a) una gestione individuale e separata deidati detenuti da ciascun professionista (il quale assumeràsingolarmente la qualità di "titolare" del trattamento);

b) una contitolarità da parte di tuttio di alcuni dei professionisti (i quali condivideranno a titolopersonale le prerogative e le responsabilità del "titolare"del trattamento);

c) un'unica attività di elaborazione deidati personali effettuata dagli associati nell'ambito di un'associazione o di un "organismo" (art. 1, comma 1, lett.d) L. 675/1996), il quale assumerà di per sé stesso laqualità di "titolare" del trattamento, a prescinderedai limiti che la legge 23 dicembre 1939, n. 1815 pone in materiadi prestazione associata di assistenza e consulenza (v. ancheCass. pen. sez. V, 3 aprile 1990, n. 314).

E' evidente che la scelta tra l'una e l'altra dellesoluzioni, oltre a dover corrispondere ai rapporti realmente instaurati,comporta diverse conseguenze per ciò che riguarda i ruolie le sfere di responsabilità, i rapporti con gli assistiti,le dichiarazioni di consenso, e le stesse deroghe che la leggericonosce in favore delle persone fisiche esercenti le professionisanitarie (anziché delle associazioni o degli organismida esse create: cfr. art. 23, comma 1, L. 675/1996).

Quanto al quesito conclusivo, deve ritenersi chele certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o daglialtri organismi sanitari (come pure le cartelle cliniche) possanoessere ritirate anche da persone diverse dagli interessati, sullabase di una delega scritta e con inclusione di tali documentiin una busta chiusa.

Si segnala infine che l'art. 23, comma 2, della leggen. 675/1996, nel prevedere che i dati personali siano resi noti all'interessatosolo per il tramite di un medico, permette di svolgere questafunzione di intermediazione in vario modo, attraverso, ad esempio:

a) la consegna dei dati al medico di fiducia designatodall'interessato, direttamente o per il tramite di quest'ultimo;

b) una spiegazione orale da parte di un medico designatodal titolare del trattamento, ovvero un giudizio scritto completato,all'occorrenza, dalla disponibilità del medico medesimoa fornire ulteriori indicazioni a richiesta dell'interessato.

IL GARANTE