Anche questa seconda pronuncia delGarante scaturisce da una segnalazione di un'Associazione deiconsumatori, relativa ad un questionario allegato ad un quotidianoa tiratura nazionale, prima dell'entrata in vigore della legge,con il quale si intendevano raccogliere alcune informazioni dicarattere personale ai fini di una ricerca sui consumi.
Il Garante ha segnalato la necessitàdi apportare una serie di modifiche al questionario allo scopodi renderlo conforme alle disposizioni di legge e di non tenerconto alcuno dei dati raccolti dopo l'8 maggio.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI
Vista lasegnalazione trasmessa dalla (...) il 16 maggio 1997 e la documentazioneivi allegata;
Vista la delibera di questaAutorità del 28 maggio 1997, concernente la segnalazionedi modificazioni della documentazione diffusa dalla BNL S.p.A.(allegata in copia alla presente);
Rilevato che il questionariodella Calyx Italia S.r.l. allegato al Corriere della sera del7 maggio 1997 non è conforme alle disposizioni della legge31 dicembre 1996, n. 675, in quanto:
1) nel predetto questionario l'informativae la richiesta di consenso sono formulate e collocate tipograficamentein maniera non conforme a quanto disposto dall'art. 10 della l.n. 675/1996;
2) il questionario contiene una informativa insufficientesoprattutto per quanto riguarda le finalità e le modalitàdi trattamento dei dati raccolti, i soggetti ai quali potrannoessere comunicati e l'ambito della loro diffusione;
3) il questionario contiene, tra l'altro, richiestedi informazioni riguardanti la salute degli interessati (v. ades. la domanda n. 98), per le quali è necessario ai sensidell'art. 22, co. 1, il consenso scritto dell'interessato e, al30 novembre 1997, la preventiva autorizzazione del Garante (art.4, co. 1, d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123), che questa Autoritàsi riserva di rilasciare solo dopo una attenta valutazione dellefinalità per le quali le informazioni vengono raccolte.Al riguardo, si osserva che è conforme al dettatodel citato art. 22 la previsione di una manifestazione di consensoalla raccolta dei dati e alla loro comunicazione che prescindeda una sottoscrizione ed è affidata unicamente alla compilazioneed invio del questionario;
4) si rileva comunque che il questionario comprendeanche la richiesta di dati relativi a familiari. Di conseguenza,nel questionario devono essere predisposti degli spazi per laraccolta del consenso attraverso la sottoscrizione di tutti gliinteressati. Lo stesso principio vale per le dichiarazioni didissenso;
Rilevato cheil questionario e la lettera esplicativa risultano diffusi inepoca antecedente all'8 maggio 1997, data di entrata in vigoredella legge n. 675/1996, per cui, ferma restando la violazione,non deve farsi luogo all'irrogazione della sanzione amministrativadi cui all'art. 39, co. 2, della medesima legge;
Considerato che la Calyxrichiede ai soggetti interessati di compilare e restituire ilquestionario entro 15 giorni dalla sua diffusione, per cui laraccolta e il successivo trattamento dei dati in questione debbonoessere conformi alle disposizioni della legge n. 675/1996;
SEGNALA
alla Calyx Italia S.r.l. la necessitàdi apportare le opportune modificazioni alla documentazione sopradescritta, al fine di renderla conforme a quanto rilevato in premessa,e non tener conto dei questionari compilati e restituiti dopol'8 maggio 1997. E la invita, ai sensi dell'art. 32, co. 2, dellalegge n. 675/1996 a inviare a questa Autorità copia del materialeeventualmente modificato ai sensi del presente atto, e comunquetutte le informazioni relative al seguito dato a questa comunicazione.
19 giugno 1997
IL GARANTE