| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 17 APRILE 2014 Registro dei provvedimenti n. 210 del 17 aprile 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto in data 10 gennaio 2014, presentato da Adriana Maggiore,rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Bucciero, nei confronti di WindTelecomunicazioni S.p.A., con cui la ricorrente, non avendo ottenuto riscontroalle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 30giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei datipersonali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richiestevolte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e adottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscerne l'origine,le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremiidentificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato nonché isoggetti o categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; rilevato chela ricorrente, nel ritenere insoddisfacente i servizi offerti dalla predettasocietà sia per la linea telefonica fissa che per quella mobile, si è oppostaall'ulteriore trattamento dei propri dati per motivi legittimi nonché per finipubblicitari; rilevato infine che la ricorrente ha chiesto la liquidazione inproprio favore delle spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16 gennaio 2014 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 10 marzo 2014 con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149 comma 7del Codice; VISTAla nota pervenuta il 6 febbraio 2014 con la quale la ricorrente, nelrappresentare di non avere ancora ottenuto alcun riscontro da parte dellasocietà resistente, ha rinnovato integralmente le proprie richieste; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 5 marzo 2014 con la quale il titolare deltrattamento, nello scusarsi per il ritardo con il quale fornisce riscontro alleistanze dell'interessata a causa di "un disguido interno", hacomunicato alla stessa tutte le informazioni richieste affermando di aver recepitola sua opposizione al trattamento dei dati per finalità promozionali; RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguatoriscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo nel corso delprocedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diWind Telecomunicazioni S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazionedella residua parte; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; Roma, 17 aprile 2014
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