| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL Registro dei provvedimenti n. 193 del 10 aprile 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 3 gennaio 2014, presentato nei confronti diGruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano"La Repubblica", con il quale KW, rappresentato e difeso dall'avv.Michele Di Somma, in relazione alla pubblicazione nell'archivio on-line delpredetto quotidiano - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esternial predetto sito - di un articolo risalente al 23 maggio 2001 (dal titolo"I farmaci della camorra") e contenente dati personali che lo riguardanoriferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovatocoinvolto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione deidati personali (di seguito "Codice"), ha sostanzialmente chiestol'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l'indicizzazionedell'articolo in questione tramite i comuni motori di ricerca; ciò lamentando,in particolare, il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale eprofessionale, dalla presenza in rete di notizie ormai risalenti nel tempo erelative "ad una vicenda giudiziaria conclusasi peraltro con formulaassolutoria piena"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche laliquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato lasocietà resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchéla nota del 27 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termineper la decisione sul ricorso; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 4 febbraio 2014, con cui la società editriceresistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia"ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", cheattualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell'ambito diun archivio (Š) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gliarticoli pubblicati su tutte le edizioni", ha comunque dichiarato di avere"provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell'indicizzazionedell'articolo di interesse del ricorrente disabilitando l'accesso all'articolomedesimo, mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso lacompilazione del file "robots txt" previsto dal "RobotsExclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarnel'efficacia, l'utilizzo dei "Robots Meta Tag"; nella medesima nota laresistente ha peraltro evidenziato che "potrebbero trascorrere alcunigiorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell'interdizione eprovvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenzaperiodica diversa per ogni singolo motore di ricerca"; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 5 febbraio 2014 con la quale il ricorrente, nelsottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta dicondanna della controparte alle spese del procedimento; RITENUTOche, sulla base della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogoa provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo iltitolare del trattamento provveduto alle operazioni di deindicizzazionedell'articolo in questione, seppure solo a seguito della presentazione delricorso; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dellespese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questabase, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odiernoricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo EditorialeL'Espresso S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residuaparte per giusti motivi; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; Roma, 10 aprile 2014
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