| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20 MARZO 2014 Registro dei provvedimenti n. 141 del 20 marzo 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano,componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 10 dicembre 2013, presentato da XY in qualitàdi legale rappresentante di KW s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv.Gianluca Nargiso, nei confronti di Optima Italia S.p.A., con il quale laricorrente, in relazione ad alcune fatture per la fornitura del servizio di telefoniae servizi accessori e non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamenteavanzate ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n.196/2003 Codice in materia diprotezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito leproprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile deidati personali che la riguardano, con particolare riferimento a quellicontenuti nel contratto eventualmente sottoscritto o nella registrazionetelefonica intercorsa; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione inproprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2014 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadel 7 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTAla nota pervenuta via e-mail l'11 febbraio 2014 con la quale il ricorrente, nonavendo ancora ottenuto alcun riscontro, ha ribadito integralmente le richiesteformulate con il ricorso; VISTEle note pervenute via e-mail il 28 gennaio 2014 e l'11 febbraio 2014 con lequali la società resistente, nel fornire riscontro alle istanzedell'interessata, ha precisato che la ricorrente "in data 18.3.2013,previo appuntamento telefonico acquisito da un'agenzia di telemarketingautorizzata, sottoscriveva con la scrivente, presso i propri localicommerciali, un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica",di cui ha allegato copia; RITENUTOche, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensidell'art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso,avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanzedell'interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, suquesta base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico dellasocietà resistente nella misura di euro 200, previa compensazione della residuaparte per giusti motivi; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; Roma, 20 marzo 2014
|