| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 6 MARZO 2014 Registro dei provvedimenti n. 112 del 6 marzo 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso, presentato il 28 novembre 2013 nei confronti di XY, con cui KW eJH, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Messina, in qualità diproprietari di una porzione di un villino bifamiliare condiviso con l'odiernaresistente, nel lamentare l'avvenuta installazione da parte di quest'ultima, afar data dal 16 luglio 2013 e senza alcun preventivo consenso, di un sistema divideosorveglianza "in ben due punti dell'abitazione (Š) con quattrotelecamere orientate sia verso la proprietà dei sig.ri KW che verso la sua, ecomunque ove i sig KW hanno diritto di passaggio", hanno ribadito lerichieste avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione deidati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"),precisando che una delle telecamere sarebbe già stata rimossa successivamenteal previo interpello e manifestando la propria opposizione all'ulteriore trattamento dei dati che li riguardano; i ricorrenti hanno inoltre chiesto lacancellazione dei dati che siano stati eventualmente registrati "dalladata di installazione dei dispositivi di videosorveglianza alla data delladecisione", nonché la liquidazione in proprio favore delle spese sostenuteper il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 dicembre 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonchél'ulteriore nota del 27 gennaio 2014 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7,del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sulricorso; VISTAla nota, datata 16 gennaio 2014, con cui i ricorrenti hanno rappresentato chela resistente, aderendo alle richieste contenute nel ricorso, ha comunicato,allegando una certificazione della società installatrice dell'impianto, di averorientato le telecamere ancora attive in modo da escludere la ripresa di areecomuni e dichiarando altresì l'assenza di sistemi di registrazione earchiviazione delle immagini; RILEVATOche il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato dall'odiernaresistente per mezzo di un impianto di videosorveglianza posto a protezionedella propria abitazione che peraltro, per effetto delle modifiche apportate almedesimo, risulta attualmente destinato alla ripresa delle aree di proprietàesclusiva della resistente; RITENUTO,peraltro, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confrontidi XY ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Codice, in quanto, dalladocumentazione in atti, non risulta che il trattamento dalla stessa effettuatoabbia riguardato dati personali dei ricorrenti destinati a una comunicazionesistematica o alla diffusione (unico profilo in ordine al quale potevano essereattivati i meccanismi di tutela di cui agli artt. 7 e 145 del Codice): ciò risultando,per il resto, che il trattamento in questione era effettuato da una personafisica per fini esclusivamente personali; ritenuto che tale vicenda, pereffetto delle modifiche apportate dalla resistente all'impianto divideosorveglianza, risulta comunque attualmente risolta sul piano sostanziale; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; Roma, 6 marzo 2014
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