| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 13 fEBBRAIO 2014 Registro dei provvedimenti n. 76 del 13 febbraio 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso datato 15 luglio 2013, ma presentato il 22 novembre 2013, con ilquale XY (ex dipendente di Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.) ha contestatoal predetto istituto di credito di non aver fornito idoneo riscontroall'istanza dell'11 aprile 2013 con la quale l'interessato aveva chiesto allapredetta banca "la comunicazione dei (Š) dati personali presupposti,connessi, e/o conseguenti" ad un documento interno della banca dell'agosto2004 (allegato in copia e già oggetto di reiterate istanze dell'interessato)relativo al giudizio professionale attribuito al dipendente nell'anno 2003(vicenda anch'essa sottoposta più volte all'attenzione dell'Autorità); vistoche con il ricorso l'interessato ha chiesto altresì di conoscere l'origine deidati che lo riguardano ed i soggetti ai quali sono stati comunicati; VISTIgli ulteriori atti d'Ufficio e, in particolare, la nota del 27 dicembre 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la notadel 20 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTAla nota datata 14 gennaio 2014 con la quale la banca resistente, rappresentatae difesa dall'avv. Vittorio Supino, ha rappresentato di aver già fornitoriscontro con nota del 6 maggio 2013, nella quale, tra l'altro, ha sottolineatoche l'istanza del ricorrente sarebbe unicamente volta "ad ottenereeventuali dichiarazioni contraddittorie atteso che il ricorrente è già inpossesso della documentazione e soprattutto della risposta" all'istanza inoggetto, ripercorrendo al riguardo le principali tappe del percorso di messa adisposizione dell'interessato delle informazioni relative alla carrieraprofessionale del medesimo all'interno della banca; VISTEle note del 10, 16 e 27 gennaio 2014 con le quali l'interessato ha ribadito leproprie richieste; VISTOche deve essere, anzitutto, dichiarata inammissibile la richiesta di conoscerel'origine dei dati e i soggetti ai quali gli stessi sono stati comunicati nonessendo stata, tale richiesta, preceduta dal relativo interpello preventivo,come previsto dall'art. 146 del Codice; RILEVATOche la rimanente richiesta di accesso deve essere, invece, dichiarata infondatavisto che la stessa risulta essere stata già riscontrata dal titolare deltrattamento che ha più volte messo a disposizione dell'interessato, ancheattraverso apposito supporto informatico, tutta la documentazione relativa allacarriera professionale di questi; visto che, peraltro, non appare rientrare inparametri meritevoli di accoglimento la reiterata riproposizione di istanzeimperniate su vicende (alcune delle quali sottoposte a vaglio giudiziario)connesse ad un rapporto di lavoro (comunque conclusosi con il licenziamentodell'agosto 2011) in ordine alle quali, in modo ormai evidentementestrumentale, vengono formulate richieste di informazioni e accesso ai daticonfuse e inintellegibili, o comunque di incontrollata e indefinita latitudineper giunta indirizzate (oltre che alla banca e al Garante) ad una congerie diAutorità e istituzioni (Presidente della Repubblica, Procura della Repubblica,Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio, ecc.) conriferimento a profili che non pertengono all'ambito della protezione dei dati personali; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 e ritenuto diporli a carico del ricorrente, nella misura di euro 300, previa compensazionedella residua parte, in ragione della peculiarità della vicenda e dellareiterata riproposizione, con il ricorso, di istanze alle quali il ricorrenteaveva già in passato più volte ottenuto riscontro, anche dinanzi a questaAutorità; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; Roma, 13 febbraio 2014
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