Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 23 GENNAIO 2014

Registro dei provvedimenti
 n. 36 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 28 novembre 2013, presentato da XY(rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Boario e Daniele Beneventi) neiconfronti di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., con cui la ricorrente hachiesto di ottenere le informazioni contenute nel contratto e nell'ulterioredocumentazione relativa "al mutuo ipotecario (Š) stipulato in data22.07.2005 "; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di conoscere lefinalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolaredel trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i datipossono essere comunicati o possono venirne a conoscenza; visto che laricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spesesostenute per il procedimento; 

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 dicembre 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito"Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessata;

VISTEle note datate 20 dicembre 2013 e 9 gennaio 2014 con le quali Unione di BancheItaliane S.c.p.a. (che si è fusa per incorporazione con B@nca 24-7 S.p.A. indata 23 luglio 2012, subentrando in tutti i diritti e gli obblighiriconducibili a B@nca 24-7 S.p.A. e nella titolarità dei relativi contratti) hafornito gratuitamente alla ricorrente copia del contratto di mutuo sottoscrittoin data 22.07.2005 con B@nca 24-7 S.p.A., il piano di ammortamento, copia deirendiconti annuali e dei documenti di sintesi delle condizioni contrattuali edelle certificazioni annuali degli interessi relativi agli anni 2009, 2010,2011 e 2012, nonché copia di alcune comunicazioni relative al rapporto dimutuo; rilevato che la banca resistente ha anche fornito riscontro alleulteriori richieste oggetto di ricorso; rilevato che la banca ha inoltreprecisato che a seguito dei ritardi nel pagamento delle rate di ammortamentodel mutuo, sono state trasmesse al sistema di informazioni creditizie di CrifS.p.A. "le dovute segnalazioni precedute da idonei solleciti con preavvisodi iscrizione dei dati stessi" nel quale attualmente sono presenti"le segnalazioni negative relative ai mesi di aprile e settembre 2012 nonchéquelle che vanno da febbraio a settembre 2013 (data dell'ultimoaggiornamento)"; infine, la banca resistente, nel dichiarare che"sulla base dei vigenti obblighi di legge, vengono inoltre effettuate daparte del titolare del trattamento dei dati (24-7 Finance srl) anche lepreviste segnalazioni alla Centrale dei Rischi gestita dalla Bancad'Italia", ha indicato i nomi delle società cui è stato affidato ilrecupero dell'importo dovuto;

VISTAla memoria datata 7 gennaio 2014 con la quale la ricorrente ha dato atto di averricevuto le informazioni richieste ed ha ribadito solo la richiesta diliquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO,alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell'art.149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolaredel trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente,seppure successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unione di BancheItaliane S.c.p.a., nella misura di euro 250, compensandone la restante parteper giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all'interessata, sia puresolo dopo la presentazione del ricorso;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a caricodi Unione di Banche Italiane S.c.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente afavore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza iltitolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla datadi comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se ilricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 gennaio 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia