| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 16 GENNAIO 2014 Registro dei provvedimenti n. 20 del 16 gennaio 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso, regolarizzato in data 11 ottobre 2013 nei confronti di Banca CarimeS.p.A., con cui Giovanna Minei, in qualità di chiamata all'eredità del padredefunto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196; di seguito "Codice"), ha chiesto, al fine di ricostruire illascito del de cuius, la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali relativi al medesimo contenuti nei documenti bancari detenuti dallabanca resistente "a partire dal 01/01/2002"; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 ottobre 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadel 5 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTAla nota, datata 4 novembre 2013, con cui l'istituto di credito resistente harappresentato di aver già fornito riscontro alle istanze della ricorrente,rilevando di aver ricevuto da parte della medesima numerose richieste volte adottenere alcune informazioni in merito ai rapporti intrattenuti dal de cuiuscon la banca, oltreché "copia degli estratti conto degli ultimi diecianni" a fronte delle quali la banca stessa, con raccomandata datata02.07.2012, comunicava all'interessata che "la documentazione richiestaera disponibile presso la filiale (Š) e sarebbe stata consegnata previopagamento delle spese" di riproduzione dovute; la resistente, consuccessiva nota del 24 settembre 2013 trasmessa alla ricorrente a seguitodell'esercizio del diritto di accesso ai dati personali dalla medesimaproposto, ha ulteriormente confermato il contenuto della nota di cui sopra,ritenendo con ciò di aver integralmente corrisposto anche alle richiesteavanzate con l'interpello preventivo; RILEVATOche occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall'Autorità(vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapportobanca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari,che possono riguardare anche soggetti diversi dall'interessato, effettuata aisensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensidegli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti neimedesimi documenti; con riferimento a quest'ultimo tipo di richieste l'art. 10del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura delresponsabile o degli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente,ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specificarichiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceoo informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi aterzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all'art. 10, comma 4, delCodice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazione deidati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro"attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenticontenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare ilriscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l'istanza diaccesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti; RILEVATOperaltro che, dalle note allegate dalle parti nel corso del procedimento,risulta che i dati richiesti sarebbero disponibili, sotto forma di copia degliestratti del conto intestato al de cuius e relativi agli ultimi dieci anni,presso la filiale indicata dalla banca resistente, il rilascio dei qualirisulterebbe tuttavia subordinato alla corresponsione delle spese di riproduzione; RILEVATOche, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai datipersonali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha uninteresse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiarimeritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, la ricorrente, inqualità di figlia del padre defunto, ha legittimamente esercitato il predettodiritto; RILEVATOche, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia diprotezione dei dati personali avendo l'interessata chiesto, tramitel'interpello preventivo, la comunicazione di dati personali relativi al decuius contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresìche il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell'art.7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può esserecondizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito,ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n.385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interiatti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; RITENUTO,pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Banca CarimeS.p.A. di comunicare alla ricorrente, secondo le modalità indicate dall'art. 10del Codice e previo oscuramento degli eventuali dati personali riferiti aterzi, i dati personali relativi al padre defunto contenuti negli estratti delconto corrente intestato al medesimo relativi agli ultimi dieci annidall'ultima movimentazione annotata, entro il termine di trenta giorni dallaricezione del presente provvedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca CarimeS.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, inragione del mancato riscontro alle richieste della ricorrente; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; Roma, 16 gennaio 2014
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