Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18 DICEMBRE 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 594 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale;

VISTOil ricorso, presentato in data 7 agosto 2013 nei confronti di RCS Media Group S.p.A.,con cui XY, rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Galli, in proprio enell'interesse del figlio defunto KW, con riguardo alla pubblicazionenell'archivio on line del quotidiano "Corriere della Sera" di alcuniarticoli pubblicati nelle date del ZX (dal titolo "KK"), del ZH (daltitolo "XX"), del ZZ (dal titolo "QQ" e "QY") edel QH (dal titolo "QJ") nei quali è stata data notizia della morteper suicidio del figlio, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degliartt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito"Codice"), chiedendo "la cancellazione, il blocco, o, insubordine, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazionedi legge ovvero, in ulteriore subordine, la "deindicizzazione" degliarticoli pubblicati dai principali motori di ricerca Internet"; laricorrente ha, in particolare, lamentato l'indebita diffusione di datipersonali riferiti al defunto (tra cui generalità, indirizzo, professione,datore di lavoro e relative fotografie), nonché di notizie relative aifamiliari del medesimo, in quanto avvenuta in violazione del principio diessenzialità, contemplato dal Codice e dal codice deontologico relativo altrattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica,"trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto allefinalità informative cui deve ispirarsi l'attività giornalistica"; laricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spesesostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadel 4 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTAla nota, datata 24 settembre 2013, con cui la società editrice, nel chiedere ilrigetto delle richieste della ricorrente, ha rappresentato la legittimità deltrattamento effettuato rilevando che "i giornalisti si sono limitati adiffondere i dati essenziali per la sua comprensione, tenuto conto di alcunecircostanze assai singolari, che controparte non contesta" e aggiungendoche  "il codice deontologico garantisce (Š) la divulgazione di notiziedi rilevante interesse pubblico o sociale, di tal che anche l'informazione piùdettagliata risulta legittima, ove sia indispensabile per meglio illustrare ifatti e descrivere i modi particolari in cui essi si sono verificati",come avvenuto nel caso di specie; la resistente comunque "nel rispettodella posizione della ricorrente" ha dichiarato "la propriadisponibilità a deindicizzare gli articoli" oggetto di ricorso; 

VISTAla nota, datata 27 settembre 2013, con cui l'interessata, nel ribadire le proprierichieste, ha eccepito l'avvenuta violazione, da parte del quotidiano, delprincipio di essenzialità dell'informazione, tenuto conto del fatto che gliarticoli citati "diffondono informazioni non solo eccedenti e nonpertinenti rispetto alla ricostruzione del fatto di cronaca e alle finalitàinformative cui deve ispirarsi l'attività giornalistica, ma spesso ancheinesatte e frutto di fantasiose speculazioni", rilevando come"l'attuale presenza di informazioni non corrette e spesso frutto dicongetture, riguardanti KW e la sua famiglia e facilmente reperibili attraversola funzione di ricerca nel sito Internet del quotidiano, non può esseregiustificata in forza del diritto di informazione a cui il resistentericorre"; la ricorrente, pur nel manifestare la propria adesioneall'adozione di misure di deindicizzazione degli articoli tramite i motori diricerca esterni al sito del quotidiano, ne ha comunque rilevato l'inadeguatezzarispetto alla necessità di garantire una piena tutela dei diritti propri e deglialtri familiari menzionati negli articoli oggetto di ricorso, ribadendo altresìla richiesta di "trasformazione in forma anonima mediante la sostituzionedel nome e cognome del defunto e dei suoi familiari e della fidanzata con leloro iniziali, disponendo che vengano eliminate dai citati articoli tuttequelle parti e descrizioni eccedenti le legittime finalità informative e,soprattutto, non rispondenti al vero, provvedendo, ove ritenuto necessario,alla cancellazione dell'intero articolo";

VISTAla nota trasmessa via e.mail il 9 dicembre 2013, con cui il titolare deltrattamento ha dichiarato di "aver provveduto (Š) a chiedere che gliarticoli" citati nel ricorso "vengano deindicizzati dai motori diricerca" esterni al sito attraverso la compilazione del file "robotstxt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a talemisura, al fine di potenziarne l'efficacia, l'utilizzo dei "Robots MetaTag";

RILEVATOche, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il dirittoalla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e conessa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio eall'informazione – la disciplina in materia di protezione dei datipersonali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamentieffettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essisi svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispettodei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone allequali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2,lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice dideontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopistorici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80), prevedendo particolaricautele laddove siano coinvolti soggetti minori rispetto ai quali l'art. 7,comma 1, del codice deontologico dispone che, a tutela della personalità deimedesimi, il giornalista ometta di pubblicare le generalità e/o particolari ingrado di condurre allo loro identificazione;

RILEVATOanzitutto che in uno degli articoli tuttora disponibili nell'archivio on line(e precisamente in quello del XZ dal titolo "XJ") compareesplicitamente il nome del nipote minore della ricorrente; visto che, comesopra evidenziato, tale particolare, consentendo l'identificazione del soggettocitato, risulta pubblicato in violazione di quanto previsto dal citato art. 7,comma 1, del codice deontologico dell'attività dei giornalisti;

RITENUTOpertanto, alla luce di ciò, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, perl'effetto, di dover ordinare all'editore resistente di anonimizzare,nell'articolo sopra citato, il predetto riferimento attraverso l'eliminazionedel nome di battesimo del minore, figlio di KW, entro trenta giorni dallaricezione del presente provvedimento; rilevato che, in ordine a taleviolazione, il Garante si riserva altresì di segnalare la vicenda al competenteConsiglio dell'ordine dei giornalisti;

RILEVATOpoi che, con riferimento agli altri dati riportati negli articoli e, inparticolare, alle molteplici ipotesi che, nell'immediatezza del fatto, eranostate avanzate da amici e conoscenti delle vittime, il trattamentocomplessivamente posto in essere non risulta porsi in evidente contrasto con ledisposizioni di cui all'art. 137, comma 3 del Codice e all'art. 6, comma 1, delcodice deontologico dell'attività giornalistica, tenuto conto del fatto che ladivulgazione di notizie, pur dettagliate, attinenti alla vita privata deisoggetti interessati, risultava motivata in ragione delle peculiarità del fattodi cronaca narrato (specie con riguardo agli elementi disponibili al momentodella scoperta del tragico evento); rilevato altresì che, in ordine alledoglianze manifestate dalla ricorrente in riferimento alle presunte illazioni efalse ricostruzioni contenute negli articoli in questione, l'art. 6, comma 3,del codice deontologico citato prevede che "commenti e opinioni delgiornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà diparola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; ciò tenendoperaltro conto del fatto che molti degli apprezzamenti e delle ipotesi avanzateriguardo alla ricostruzione della vicenda, e riportati negli articoli oggettodi ricorso, emergevano dai colloqui intercorsi tra i giornalisti e le personeche avevano conosciuto le vittime; 

RILEVATO,inoltre, che il trattamento dei dati personali della ricorrente, nonché delfiglio defunto della medesima, cui fa riferimento l'odierno ricorso, rientraora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicatiquale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibileon-line sul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuatial fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevatoche, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza ilconsenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con idiversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati epuò essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTOpertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata larichiesta volta ad ottenere la cancellazione o la trasformazione in formaanonima dei dati personali relativi alla ricorrente e al figlio defunto dellamedesima contenuti negli articoli conservati nell'archivio on-line delquotidiano, non risultando, allo stato, illecito il trattamento effettuatosulla base degli elementi forniti dalla stessa parte ricorrente, ad esclusionedel segnalato profilo riguardante il figlio minore di KW;

RITENUTOaltresì di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta volta adottenere l'adozione delle misure idonee ad escludere l'indicizzazione degliarticoli tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo iltitolare del trattamento dichiarato (con dichiarazione della cui veridicitàl'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto adeffettuare la relativa richiesta;

RILEVATO,infine, che, essendo emersa nel corso del procedimento l'avvenuta pubblicazionesu uno degli articoli menzionati (nello specifico quello del 25 aprile 2013 daltitolo "KJ") di informazioni relative al figlio minore dell'altro protagonistadel medesimo fatto di cronaca (nello specifico il HJ del bambino che, collegatoal cognome paterno, ne consente l'identificazione), l'Autorità si riserva diprocedere con autonomo procedimento a contestare tale specifica violazione delcodice deontologico, nonché a segnalare la vicenda al competente Consigliodell'Ordine dei giornalisti;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dellespese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di RCS Media GroupS.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a RCS Media Group S.p.A. dianonimizzare il dato costituito dal HJ del nipote minore della ricorrente(contenuto nell'articolo, datato KK, dal titolo ZZ") entro trenta giornidalla ricezione del presente provvedimento;

2)dichiara infondata la richiesta di cancellazione o trasformazione in formaanonima dei dati personali della ricorrente e del figlio defunto della medesimacitati negli articoli oggetto di ricorso;

3)dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

4)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, posti nella misura di 400 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, a carico di RCS Media Group S.p.A., laquale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

IlGarante, nel prescrivere a RCS Media Group S.p.A., ai sensi dell'art. 157 delCodice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dareattuazione al presente provvedimento entro trenta giorni dalla ricezione dellostesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottata insede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice per laprotezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro allarichiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art.164 del Codice.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giornidalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 dicembre 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia