Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18 DICEMBRE 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 593 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato in data 5 agosto 2013 nei confronti di Gruppo EditorialeL'Espresso S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Galli,in proprio e nell'interesse del figlio defunto KW, con riguardo allapubblicazione nell'archivio on line del quotidiano "La Repubblica" dialcuni articoli pubblicati nelle date del XX (dal titolo "ZZ","KZ" e "ZK") e del YY (dal titolo "JJ"), neiquali è stata data notizia della morte per suicidio del figlio, ha ribadito leistanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lgl. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito"Codice"), chiedendo "la cancellazione, il blocco, o, insubordine, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazionedi legge ovvero, in ulteriore subordine, la "deindicizzazione" degliarticoli pubblicati dai principali motori di ricerca Internet"; laricorrente ha, in particolare, lamentato l'indebita diffusione di datipersonali riferiti al defunto (tra cui generalità, indirizzo, professione,datore di lavoro e relative fotografie), nonché ai familiari di quest'ultimo(quali le generalità della madre, della sorella, l'indirizzo delle medesime,l'età del figlio minorenne, nonché informazioni in merito alla loro situazione patrimoniale),ed ai loro reciproci rapporti, in quanto avvenuta in asserita violazione delprincipio di essenzialità, contemplato dal Codice e dal codice deontologicorelativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivitàgiornalistica, "trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinentirispetto alle finalità informative cui deve ispirarsi l'attivitàgiornalistica"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione inproprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 agosto 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadel 4 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTAla nota, datata 19 settembre 2013, con cui la società editrice, nelrappresentare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine, inquanto "di fonte giornalistica e relativo ad un fatto di cronaca per ilquale era ravvisabile senz'altro, al momento del fatto, un interesse pubblicoalla conoscenza della notizia", sia attualmente, in quanto posto in essere"a fini documentaristici, nell'ambito di un archivio reso liberamenteconsultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet", hacomunque dichiarato, in adesione alle richieste avanzate dall'interessata e alfine di contemperare "i diritti della persona (in particolare il dirittoalla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero", di aver"provveduto a disabilitare l'accesso a tali articoli medianteinterrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file"robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol",associando a tale misura, al fine di potenziarne l'efficacia, l'utilizzo dei"Robots Meta Tag";

VISTAla nota, datata 24 settembre 2013, con cui l'interessata, pur prendendo atto"della procedura di "deindicizzazione" posta in essere" daltitolare del trattamento, ha comunque eccepito l'inadeguatezza di tale misura agarantire una piena tutela dei diritti propri e degli altri familiarimenzionati negli articoli oggetto di ricorso, tenuto conto del fatto che, giànella versione cartacea dei predetti articoli, risulterebbe violato ilprincipio di essenzialità dell''informazione essendo state riportate notizie daritenersi eccedenti e non pertinenti alla ricostruzione del fatto di cronaca,oltreché "spesso inesatte e frutto di fantasiose speculazioni"; laricorrente ha pertanto ribadito, al fine di evitare l'ulteriore diffusione ditali notizie attraverso il web anche nel primario interesse dei figli minoridei protagonisti della vicenda, la richiesta di "trasformazione degliarticoli oggetto del ricorso in forma anonima, mediante la sostituzione delnome e cognome del defunto e dei suoi familiari con le loro iniziali" concontestuale eliminazione "dai citati articoli di tutte quelle parti edescrizioni eccedenti le legittime finalità informative e, soprattutto, nonrispondenti al vero";

VISTAla nota, datata 20 novembre 2013, con cui la resistente, nel ribadire di averprovveduto a disabilitare l'accesso agli articoli oggetto di ricorso tramite imotori di ricerca esterni al sito del giornale, ha manifestato la propriaopposizione all'accoglimento delle istanze della ricorrente aventi ad oggettola trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi alla medesima eai familiari coinvolti, contestando quanto sostenuto da controparte in ordinead un presunto travalicamento "dei limiti del diritto di cronaca, conriferimento al principio di essenzialità (Š) stante la comprovata veridicitàdella notizia";

RILEVATOche, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il dirittoalla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e conessa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio eall'informazione – la disciplina in materia di protezione dei datipersonali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamentieffettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essisi svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispettodei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone allequali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2,lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice dideontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopistorici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80), prevedendo particolaricautele laddove siano coinvolti soggetti minori rispetto ai quali l'art. 7,comma 1, del codice deontologico dispone che, a tutela della personalità deimedesimi, il giornalista ometta di pubblicare le generalità e/o particolari ingrado di condurre allo loro identificazione;

RILEVATOche, con riferimento ai dati personali riportati negli articoli e, inparticolare, alle molteplici ipotesi che, nell'immediatezza del fatto, eranostate avanzate da amici e conoscenti delle vittime, il trattamentocomplessivamente posto in essere non risulta porsi in evidente contrasto con ledisposizioni di cui all'art. 137, comma 3 del Codice e all'art. 6, comma 1, delcodice deontologico dell'attività giornalistica, tenuto conto del fatto che ladivulgazione di notizie, pur dettagliate, attinenti alla vita privata deisoggetti interessati, risultava motivata in ragione delle peculiarità del fattodi cronaca narrato (specie con riguardo agli elementi disponibili al momentodella scoperta del tragico evento); rilevato altresì che, in ordine alledoglianze manifestate dalla ricorrente in riferimento alle presunte illazioni efalse ricostruzioni contenute negli articoli in questione, l'art. 6, comma 3,del codice deontologico citato prevede che "commenti e opinioni delgiornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà diparola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; ciò tenendoperaltro conto del fatto che molti degli apprezzamenti e delle ipotesi avanzateriguardo alla ricostruzione della vicenda, e riportati negli articoli oggettodi ricorso, emergevano dai colloqui intercorsi tra i giornalisti e le personeche avevano conosciuto le vittime;

RILEVATO,inoltre, che il trattamento dei dati personali della ricorrente, nonché delfiglio defunto della medesima, cui fa riferimento l'odierno ricorso, rientraora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicatiquale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibileon-line sul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuatial fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevatoche, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza ilconsenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con idiversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati epuò essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTOpertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata larichiesta volta ad ottenere la cancellazione o la trasformazione in formaanonima dei dati personali relativi alla ricorrente e al figlio defunto dellamedesima contenuti negli articoli conservati nell'archivio on-line delquotidiano, non risultando, allo stato, illecito il trattamento effettuatosulla base degli elementi forniti dalla stessa parte ricorrente;

RITENUTOaltresì di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta volta adottenere l'adozione delle misure idonee ad escludere l'indicizzazione degliarticoli tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo iltitolare del trattamento provveduto a fornire riscontro alla richiesta mediantecompilazione del file robots.txt previsto dal "Robots ExclusionProtocol", unitamente all'utilizzo dei "Robots Meta Tag";

RILEVATOche, essendo emersa nel corso del procedimento l'avvenuta pubblicazione su unodegli articoli menzionati (nello specifico quello del YY dal titolo"JJ") di informazioni relative al figlio minore dell'altroprotagonista del medesimo fatto di cronaca (nello specifico il nome dibattesimo del bambino che, collegato al cognome paterno, ne consentel'identificazione), l'Autorità si riserva di procedere con autonomoprocedimento a contestare tale specifica violazione del codice deontologico,nonché a segnalare la vicenda al competente Consiglio dell'Ordine deigiornalisti;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dellespese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questabase, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odiernoricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L'EspressoS.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla  prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1)dichiara infondata la richiesta di cancellazione o trasformazione in formaanonima dei dati personali della ricorrente e del figlio defunto della medesimacitati negli articoli oggetto di ricorso;

2)dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, a carico di Gruppo Editoriale L'EspressoS.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 dicembre 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia