Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 28 NOVEMBRE 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 541 del 28 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato in data 18 luglio 2013 nei confronti di Tiscali ItaliaS.p.A., con cui XY, utente della predetta società da maggio 2013, lamentandol'avvenuta ricezione, sul numero di utenza fissa intestato al medesimo, dicomunicazioni telefoniche non desiderate di carattere commerciale, ha ribaditole istanze già avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito"Codice") ed ha chiesto di ottenere "copia dei tabulatitelefonici comprensivi delle ultime tre cifre non  criptate, relativi alperiodo dal 6 maggio 2013 all'11 giugno 2013", nonché la comunicazione deidati di traffico in entrata relativi a due chiamate che l'interessato affermadi aver ricevuto in data 10 giugno 2013, con indicazione degli intestataridelle rispettive utenze; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione inproprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 luglio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la notadel 30 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTAla nota, datata 29 agosto 2013, con cui Tiscali Italia S.p.A., riguardo allarichiesta relativa ai dati di traffico riferiti al periodo compreso tra il 6maggio 2013 e l'11 giugno 2013, ha dichiarato di aver provveduto ad inviare alricorrente, già in data 9 luglio 2013, "il traffico in uscita inchiaro", mentre,  con riferimento alla specifica richiesta avente adoggetto i dati di traffico in entrata riferiti alle chiamate che sarebberoavvenute nella data indicata dall'interessato, il titolare del trattamento haopposto il proprio diniego rilevando come, ai sensi della normativa in materiadi protezione dei dati personali e, in particolare, dell'art. 8, comma 2, lett.f), del Codice, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice,normalmente precluso rispetto a tale categoria di dati, è consentito sololaddove "possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per losvolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.397"; la resistente ha aggiunto, a tale riguardo, che il richiedente hal'onere di comprovare la sussistenza di un pregiudizio effettivo e concretoallo svolgimento di indagini difensive derivante dalla mancata acquisizione deidati richiesti, fermo restando che tale pregiudizio non deve essere "semplicementeipotetico o potenziale, ma reale e specifico", presupposto che, nel casoin esame, risulterebbe carente;

VISTAla nota, datata 6 settembre 2013, con cui il ricorrente, nel lamentare lamancata ricezione all'indirizzo pec indicato dal medesimo della nota del 29agosto 2013 inviata dal titolare del trattamento, ha riferito, riguardo alladichiarazione con cui Tiscali ha affermato di aver consegnato, anteriormentealla proposizione del ricorso, i tabulati telefonici richiesti, di averappreso, solo successivamente alla lettura del riscontro fornito dalla società,"che la risposta (Š) contenente i dati richiesti era stata inoltrata"ad un indirizzo di posta elettronica attivato da Tiscali "contestualmenteall'attivazione del contratto con la società", ma non abitualmenteutilizzato dall'interessato; il ricorrente ha altresì ribadito la richiestavolta ad ottenere la comunicazione dei dati di traffico in entrata riferitialle due chiamate che lo stesso afferma di aver ricevuto, nonché dei relativiintestatari, giustificando tale interesse con "la necessità disalvaguardare il proprio diritto alla riservatezza (Š) che si ritiene prevalga –anche nell'eventuale raffronto – con lo svolgimento di eventuali indaginidifensive in ambito penale"; 

VISTAla nota, datata 10 settembre 2013, con cui la resistente, nel rilevare di aver"provveduto per ben 2 volte, invano, a inoltrare la propria memoriaall'indirizzo" pec indicato dal ricorrente (tentativi conclusisi conaltrettanti avvisi di mancata consegna), ha ribadito quanto già comunicato conla precedente nota del 29 agosto 2013;

RITENUTO,alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149,secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allarichiesta di comunicazione in chiaro dei dati di traffico in uscita relativi alperiodo compreso tra il 6 maggio 2013 e l'11 giugno 2013, in quanto, pur avendoil titolare del trattamento provveduto alla trasmissione dei relativi tabulatigià in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, il ricorrente haaffermato di averne appreso notizia solo nel corso del procedimento;

RILEVATO,riguardo alla richiesta di comunicazione dei dati di traffico in entratarelativi alle chiamate che il ricorrente afferma di aver ricevuto in data 10giugno 2013, che tali dati, pur essendo lecitamente conservati da TiscaliItalia S.p.A., non possono tuttavia formare, allo stato della documentazione inatti, materia di accesso, collocandosi la relativa vicenda al di fuori deglispecifici presupposti normativi richiesti e risultando in particolare carentel'allegazione di fatti o circostanze atte a dimostrare, così come previstodall'art. 8, comma 2, lett. f), del Codice, l'esistenza di un "pregiudizioeffettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cuialla legge 7 dicembre 2000, n. 397" derivante dalla mancata comunicazionedi tali dati,;

RITENUTOpertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso in ordinea tale richiesta;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta volta adottenere la comunicazione in chiaro dei dati di traffico in uscita relativiall'arco temporale indicato nel ricorso;

2)dichiara infondata la richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati ditraffico in entrata riferiti ad un periodo circoscritto  indicatodall'interessato;

3)dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

ILSEGRETARIO GENERALE
Busia