Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 14 NOVEMBRE 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 511 del 14 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato in data 27 giugno 2013 nei confronti di Acea EnergiaS.p.A., con cui Valentina Montenero, rappresentata e difesa dall'avv. AldoPazzaglia, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codicein materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hachiesto di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che lariguardano, l'indicazione dell'origine dei dati medesimi, delle finalità, dellemodalità e della logica applicata al trattamento, nonché di conoscere gliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; ciòrappresentando l'esistenza di un contatto avuto con la resistente finalizzatoalla stipula di un contratto di fornitura di energia elettrica, maiperfezionatosi, in seguito al quale risultano essere state indebitamente emessefatture, per gli anni 2010 e 2011, a carico della ricorrente delle quali lamedesima ha chiesto ad Acea Energia S.p.A. di disporre lo storno e ilcontestuale rimborso di quelle che risultavano erroneamente pagate; laricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spesesostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° luglio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadel 10 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTAla nota, datata 8 ottobre 2013, con cui Acea Energia S.p.A., nel fornireriscontro alle richieste della ricorrente, ha, tra l'altro, confermatol'esistenza di dati personali che la riguardano dichiarando che gli stessi sonostati "raccolti in occasione della sottoscrizione da parte della stessadella proposta di adesione contrattuale per la fornitura di energia elettricain data  9 ottobre 2009"; la resistente ha altresì precisato che lefinalità di trattamento di tali dati "sono strettamente connesse allagestione del rapporto contrattuale" e che i relativi dati possono esserecomunicati a terzi, nominati responsabili del trattamento, in quanto svolgentiattività strumentali a quella di amministrazione dei rapporti contrattuali difornitura di energia elettrica;

VISTAla nota, datata 24 ottobre 2013, con cui la ricorrente, reputando sul puntocarente il riscontro ricevuto, ha ribadito la richiesta volta ad ottenere lacomunicazione del nominativo del responsabile del trattamento essendosi laresistente limitata a rendere nota l'esistenza, presso la propria sede legale,di un "elenco dettagliato dei nominativi dei soggetti nominati" tali;l'interessata inoltre, eccependo l'illegittimità del trattamento posto inessere da Acea Energia S.p.A., ha altresì chiesto la cancellazione o, insubordine, il blocco dei dati personali che la riguardano detenuti dallaresistente e finalizzati, per sua stessa affermazione, alla gestione delrapporto contrattuale che, nel caso di specie, sarebbe inesistente in quantomai perfezionato;

VISTAla nota, datata 4 novembre 2013, con cui la società resistente, nel rilevareche tutte le informazioni inerenti il trattamento dei dati personali sonocontenute nell'informativa sottoscritta dall'interessata in sede di adesionealla proposta contrattuale di Acea Energia S.p.A., ha ribadito che l'elencocompleto dei soggetti nominati responsabili del trattamento é comunquedisponibile presso la sede della società, precisando tuttavia che "taliresponsabili sono stati assegnati ad altri incarichi e proprio in questoperiodo si sta decidendo se effettuare o meno una nuova nomina, stante ladiscrezionalità  della suddetta designazione da parte del titolare";la resistente, nell'affermare la legittimità del trattamento effettuatoreputando "in buona fede (Š) esistente e attivo un contratto che, a causadi disguidi informatici, non è mai stato attivato", ha comunque dichiaratoche tale trattamento sarebbe cessato al termine delle operazioni di ripristinodella corretta situazione contabile concluse con "l'invio delle fatture distorno"; il titolare del trattamento ha infine rilevato che la richiestadi cancellazione dei dati della ricorrente, pur accolta da Acea Energia S.p.A.,non risulta essere stata tempestivamente avanzata dalla medesima conl'osservanza delle modalità previste dal Codice;

RILEVATOche è diritto dell'interessato, secondo quanto espressamente previsto dall'art.7 del Codice, avere comunicazione di tutti i dati personali che lo riguardano,comprese le informazioni inerenti i soggetti designati responsabili deltrattamento, laddove esistenti; nel caso di specie non può ritenersisufficiente, a fronte di una specifica richiesta avanzata dalla ricorrente,rinviare la medesima alla consultazione di un elenco esistente presso la sededella società, ma occorre fornire una comunicazione puntuale dei dati richiesti,seppur caratterizzati da provvisorietà (ciò tenuto conto dell'incertezza che,secondo quanto dichiarato dal titolare del trattamento, contraddistinguerebbel'attuale assegnazione degli incarichi);

RITENUTO,alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorsoe, per l'effetto, ordinare ad Acea Energia S.p.A. di comunicare, con le modalitàdi cui all'art. 10 del Codice, il/i nominativo/i del/i soggetto/i nominato/iresponsabile/i del trattamento, nel termine di trenta giorni dalla ricezionedel provvedimento;

RITENUTO,alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149,secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerestanti richieste avendo il titolare del trattamento fornito un adeguatoriscontro, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, suquesta base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico diAcea Energia S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1)accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Acea Energia S.p.A.di comunicare alla ricorrente, secondo le modalità di cui all'art. 10 delCodice, il/i nominativo/i del/i soggetto/i nominato/i responsabile/i deltrattamento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento;

2)dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a caricodi Acea Energia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

IlGarante, nel prescrivere a Acea Energia S.p.A., ai sensi dell'art. 157 delCodice, di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento delprovvedimento (o dell'avvenuta proposizione dell'opposizione) entro trentagiorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza deiprovvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita aisensi dell'art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Siricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzioneamministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 14 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALEBusia