Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 30 OTTOBRE 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 494 del 30 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato in data 23 luglio 2013 nei confronti di Telecom ItaliaS.p.A., con cui XY, utente della predetta società sino all'aprile 2013,lamentando l'avvenuta ricezione, sul numero di utenza fissa intestato almedesimo, di comunicazioni telefoniche non desiderate di carattere commerciale,ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito"Codice") ed ha chiesto di ottenere la comunicazione dei dati ditraffico telefonico delle chiamate in entrata dirette alla propria utenza,avvenute nelle date del 15 e 29 marzo 2013, al fine di risalire "alleutenze – e relativi intestatari - dalle quali sono state inoltrate"le medesime; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favoredelle spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 luglio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTAla nota, datata 16 settembre 2013, con cui Telecom Italia S.p.A., rappresentatae difesa dall'avv. Giovanni Guerra, nel manifestare il proprio diniego allarichiesta di ostensione dei dati citati nel ricorso, ha rappresentato che"i dati di traffico telefonico in entrata (Š) sono conservati da Telecomper ventiquattro mesi esclusivamente per finalità di accertamento e repressionedei reati ai sensi dell'art. 132 del Codice Privacy e che, come tali, sonoaccessibili dal contraente interessato ai sensi dell'art. 7 e 8.2.f) per lemedesime finalità di giustizia penale (Š) unicamente qualora sussista unrischio di pregiudizio "effettivo e concreto" allo svolgimento delleindagini difensive di cui alla legge 397/2000", rilevando pertantol'esistenza di uno specifico obbligo gravante sugli operatori telefonici tenutia "vagliare in modo attento e rigoroso  le motivazioni e ipresupposti alle richieste di accesso a tali dati, al fine di poter assicurare ilrispetto dei suddetti vincoli anche da parte degli interessati"; laresistente ha precisato altresì che, nel caso di specie, la richiesta delricorrente risulta carente degli specifici presupposti cui il Codice subordinala legittimazione all'accesso, essendosi lo stesso limitato a manifestare l'intenzione di "procedere penalmente" senza tuttavia documentare lasussistenza di un "pregiudizio "effettivo e concreto" allosvolgimento di indagini difensive derivante dalla mancata acquisizione dei datirichiesti, tenuto altresì conto del fatto che, dal contenuto delle noteinviate, l'interessato ha dimostrato di conoscere le "societànell'interesse delle quali le chiamate in esame sono state effettuate, conrelative date ed orari, e queste informazioni dovrebbero essere già sufficientia permettere alle competenti Autorità di indagare ed individuare gli autoridelle chiamate di disturbo";

VISTAla nota, datata 23 settembre 2013, con cui il ricorrente ha ribadito le proprierichieste rilevando che, nel caso di specie, "anche in relazione allaminima quantità di dati rivelati in caso di accoglimento dell'istanza, siaprevalente l'interesse dello scrivente alla tutela del proprio diritto allariservatezza rispetto allo stesso diritto riferito agli intestatari delleutenze che hanno effettuato le chiamate verso" quella intestata almedesimo;

RILEVATOche i dati di traffico telefonico e telematico hanno una natura particolarmentedelicata tenuto conto delle garanzie che assistono la libertà e segretezzadelle comunicazioni e dei diversi soggetti interessati da una medesimacomunicazione (abbonati o utenti chiamati o chiamanti) e che, alla luce di ciò,l'attuale art. 132 del Codice (come modificato per effetto del d.lg. 109/2008con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/24/Ce delParlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante "laconservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura diservizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubblichedi comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce") prevede che,fermo restando quanto disposto dall'art. 123, comma 2, del Codice relativamentealla conservazione dei dati di traffico a fini di fatturazione, i dati ditraffico telefonico debbano essere conservati dal fornitore del servizio perventiquattro mesi dalla data della comunicazione esclusivamente "perfinalità di accertamento e repressione dei reati", finalità costituentianche il limite entro cui possono essere accolte istanze di accesso ai predettidati; ritenuto altresì che, con specifico riguardo ai dati di traffico inentrata, l'art. 8, comma 2 lett. f), del Codice esclude, in generale, ildiritto di accesso in ordine a tale categoria di dati, facendo salva l'ipotesiche dal mancato accesso possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alleinvestigazioni difensive, pregiudizio che deve essere debitamente dimostrato;

RITENUTOche i dati di traffico telefonico oggetto della richiesta in esame, pur essendolecitamente conservati da Telecom Italia S.p.A., non possono tuttavia formare,allo stato della documentazione in atti, materia di accesso, collocandosi larelativa vicenda al di fuori degli specifici presupposti normativi richiesti erisultando in particolare carente l'allegazione di fatti o circostanze atte adimostrare, così come previsto dall'art. 8, comma 2, lett. f), del Codice,l'esistenza di un "pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimentodelle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397"derivante dalla mancata comunicazione di tali dati,;

RITENUTOpertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1)dichiara infondato il ricorso;

2)dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 30ottobre 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia