| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 3 OTTOBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 438 del 3 ottobre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso al Garante, presentato il 14 maggio 2013, nei confronti di CrifS.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A. conil quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Citoni, ha chiesto lacancellazione o, in subordine la sospensione della visibilità, dei datipersonali che lo riguardano relativi a due ipoteche giudiziali per decretoingiuntivo iscritte in data 24/04/2008 presso la Conservatoria di Perugia infavore della Banca Popolare di Spoleto con i numeri XX e YY entrambe oggetto diannotamento di cancellazione del 17/1/2011; visto che, a parere del ricorrente,il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportano notevolidifficoltà per lo stesso nell'accesso al credito, sarebbe eccedente eincompleto, tenuto conto del periodo di tempo trascorso dall'iscrizione delleipoteche ed essendo intervenuta anche l'annotamento della cancellazione dellestesse per effetto di un accordo transattivo intercorso tra le parti; rilevatoche il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 maggio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; diseguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 9 luglio 2013 conla quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisionesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTAla nota inviata il 5 giugno 2013, con la quale Crif S.p.A., nel rappresentaredi avere già fornito un primo riscontro alle richieste del ricorrente conmissive datate 22 febbraio 2013 e 9 aprile 2013, ha sostenuto la legittimitàdel trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico,la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari","gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di InformazioniCreditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso","si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche,svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimonialedegli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazionepatrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società haprecisato che "i dati riferiti al Ricorrente sono aggiornati e coerenticon quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza e riportano intutti i casi l'annotamento di cancellazione"; rilevato, tuttavia, che purribadendo la liceità del trattamento svolto, la resistente, in attesa dellaredazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamentodelle informazioni commerciali, "e in un'ottica di massima collaborazione(Š) ha provveduto (Š) a sospendere temporaneamente la visibilità delleinformazioni" oggetto di ricorso; VISTEle memorie inviate in data 18 giugno 2013 e 1° luglio 2013 con la qualiExperian-Cerved Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.Andrea Aragno, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in esseretenuto conto del fatto che i dati in questione "sono esatti, completi eaggiornati con quelli risultanti presso le richiamate fonti pubbliche diprovenienza" (risultando, contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente, anche i relativi annotamenti di cancellazione)"; rilevato chetale trattamento "è pertinente e non eccedente rispetto alle finalitàdella raccolta" in quanto volto a veicolare presso la clientela dellaresistente le medesime informazioni relative agli "eventipregiudizievoli" censite presso la fonte pubblica ma rendendo più agevolel'accesso alle stesse "che diversamente, in funzione della mole dirichieste ed uffici competenti, risulterebbe oltremodo gravoso"; rilevato,inoltre, che tali dati sono registrati "in un archivio che contiene i datidi fonte pubblica ed è autonomo e distinto rispetto al sistema di informazionicreditizie e rientrano nella categoria dei dati provenienti da pubbliciregistri, elenchi Š il cui trattamento può avvenire senza il consensodell'interessato ai sensi dell'art. 24 del Codice Privacy"; rilevato,pertanto, che alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso, a parere diExperian, "risulta allo stato infondato"; VISTAla nota inviata in data 19 giugno 2013 con la quale Cerved Group S.p.A.,rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, hasostenuto di aver fornito idoneo riscontro alle istanze del ricorrente con notadel 6 maggio 2013 (della quale ha allegato copia); rilevato, che con taleriscontro, Cerved aveva già confermato al ricorrente "di aver provveduto,in linea con le relative prassi e regole di condotta seguite internamente,all'aggiornamento ed oscuramento delle informazioni in contestazionenell'ambito dei prodotti informativi (Š) riferiti" al ricorrente; rilevatoche Cerved ha comunque sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delleinformazioni poi oscurate posto che le stesse, riportando anche l'annotamentodi cancellazione, erano in linea con quelle risultanti nei pubblici registriimmobiliari da cui erano state estratte; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 1° luglio 2013 con la quale il ricorrente,preso atto dell'avvenuto oscuramento dei dati oggetto di ricorso da parte diCrif S.p.A. e di Cerved Group S.p.A. (che vi aveva provveduto già prima delricorso), ha espresso la propria intenzione di desistere dall'azione intrapresanei confronti di tali titolari del trattamento; rilevato che nei confronti diExperian-Cerved Information Services S.p.A. il ricorrente ha invece ribadito leproprie richieste; RILEVATOanzitutto che il trattamento effettuato dalle resistenti in ordine ai dati sucui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto haper oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allostato utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24,comma 1, lett. c), del Codice; RILEVATO,tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo dilavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologicodi cui all'art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi delsuccessivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione deidati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, edelenchi (Š)") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quantoconcerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni dasvolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati inquestione; RILEVATOche Crif S.p.A. e Cerved Group S.p.A., ferma restando la liceità del trattamentoprecedentemente svolto, hanno comunque provveduto a sospendere la visibilitàdelle informazioni relative all'interessato e che può, pertanto, esseredichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di tali società aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTA,invece, la necessità di disporre - quale misura a tutela dei dirittidell'interessato, nelle more della redazione del citato codice deontologico(nonché dell'eventuale attuazione del disposto dell'art. 61 del Codice) e insintonia con quanto già fatto dagli altri operatori parti del presenteprocedimento - la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delleinformazioni oggetto del presente ricorso da parte di Experian-CervedInformation Services S.p.A., entro quarantacinque giorni dalla data diricezione del presente provvedimento; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)ordina ad Experian-Cerved Information Services S.p.A., quale misura necessariaa tutela dei diritti dell'interessato e nelle more della redazione del codicedeontologico di cui in motivazione, la sospensione temporanea dellacomunicazione a terzi delle informazioni oggetto di ricorso, entroquarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento; b)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. eCerved Group S.p.A.; c)dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. IlGarante, nell'invitare Experian-Cerved Information Services S.p.A. a dareconferma al ricorrente e a questa Autorità dell'avvenuto adempimento delprovvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricordache l'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisionedei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice in materia di protezionedei dati personali. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 3 ottobre 2013
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