Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 26 SETTEMBRE 2013

Registro dei provvedimenti
n. 419 del 26 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 7 maggio 2013, presentato nei confronti diUnicredit S.p.A., con il quale XY (rappresentata e difesa dall'avv. SalvatoreMileto), la quale avrebbe ricevuto per testamento dal defunto KW (deceduto indata 29 giugno 2011) alcuni beni mobili, ha ribadito le istanze già avanzate aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice") volte aottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del decuius riferiti ai rapporti, individuali o cointestati, di conto correntebancario, deposito titoli, libretti di risparmio, cassette di sicurezza, ecc.intrattenuti dal medesimo con il predetto istituto di credito; la ricorrente hachiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute peril procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata,nonché la nota del 27 giugno 2013 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione  sulricorso;

VISTAla nota inviata in data 7 giugno 2013 con la quale la resistente ha sostenutodi non poter aderire alle richieste della ricorrente; ciò in quanto laricorrente non può, a giudizio della banca, essere considerata erede legittimadel defunto KW (cliente della banca) in quanto risulta essere nipote dellamoglie del KW, signora XX (deceduta il 18.5.2011), perché figlia della sorellaYY premorta, considerato anche che i coniugi KW e YY non hanno avuto figli;inoltre, la banca ha sostenuto che la ricorrente non sarebbe neanche eredetestamentaria del defunto KW perché con il testamento pubblico ricevuto dal NotaioZZ, del quale la ricorrente ha appreso dopo la morte del KW, quest'ultimoavrebbe disposto a favore della ricorrente il lascito di singoli beni mobilimentre avrebbe lasciato a terzi (un "carissimo amico") ladisponibilità del deposito bancario n. HH e del rapporto di custodia titoli n.JJ, entrambi radicati presso la filiale di Roma QX; rilevato quindi che laricorrente, a giudizio della banca resistente, non può essere considerataerede, nemmeno pro quota, ma semplicemente legataria di singoli beni mobili enon avrebbe pertanto diritto di accedere ai dati oggetto di ricorso; rilevatoche il titolare ha comunque evidenziato che "in caso di contestazioni alriguardo, attesa la posizione di terzietà della Banca, l'eventualericonoscimento della qualità di erede non potrà che essere rimessa al vagliogiudiziale"; rilevato che la banca ha invece fornito alla ricorrente idati relativi al rapporto cointestato KW/YY n. HJ (ex n. JK), acceso il29.09.1989 e tuttora in essere presso l'agenzia di Roma QX, in relazione alquale ha fornito alla ricorrente i duplicati degli estratti conto dal01.04.2003 al 31.03.2013, "in conformità agli obblighi di conservazionedecennale della documentazione contabile previsti per legge";

VISTAla memoria inviata in data 10 giugno 2013 ed il successivo verbaledell'audizione del 12 giugno 2013 nei quali la ricorrente ha sostenuto, come giàfatto nel ricorso, che la stessa avrebbe diritto di accedere ai dati riferitiai rapporti intestati, anche individualmente, al defunto KW; in primo luogo inquanto erede e non semplicemente legataria, non rilevando la circostanza che ilde cuius abbia disposto in suo favore un lascito di taluni beni mobili, postoche ciò non comporterebbe necessariamente il carattere di legatodell'attribuzione (come si evincerebbe da una sentenza della Corte diCassazione allegata dalla ricorrente); in secondo luogo, in quanto laricorrente avrebbe comunque interesse ad accedere ai dati in questione inquanto familiare del de cuius e comunque interessata alla successione delmedesimo posto che dagli estratti relativi al conto cointestato KW/YY avrebberilevato delle movimentazioni "sospette" di denaro tali che ben280.000,00 euro sarebbero fuoriuscite dal conto cointestato KW/YY per entrarenella disponibilità del solo KW (in un caso, insieme ad un terzo soggetto): indata 10.10.2008 sarebbe stato infatti effettuato sul conto cointestato unversamento di 340.000,00 euro che la ricorrente ricorda (per esserle statoraccontato dalla zia YY) essere il corrispettivo della vendita di unappartamento di proprietà comune dei coniugi KW-YY, mentre, dopo anni dimovimentazioni limitate e fisiologiche del conto, nel periodo febbraio-maggio2011 ("tenendosi conto che la sig.ra YY, ormai da tempo gravementeammalata e quasi incapace di intendere e di volere, è stata definitivamentericoverata in casa di cura nel marzo del 2011 ed è ivi scomparsa il 18 maggiodi quell'anno)" vengono effettuati, il 23.02.2011, un bonifico di100.000,00 euro in favore del defunto KWi e di un terzo, e il 3 maggio 2011 eil 16 maggio 2011, rispettivamente un bonifico di 150.000,00 euro e ungiroconto di 30.000,00 in favore di KW; rilevato, infine, che in data 26 maggio2011, per effetto di una modifica della scheda testamentaria, allo stesso terzoal quale in virtù del suddetto testamento era stato lasciato l'ammontare delconto corrente intestato al solo KW presso l'Unicredit, il de cuius avrebbelasciato anche le disponibilità presenti sul deposito titoli aperto il 13maggio 2011; rilevato quindi, alla luce di tali circostanze, che la ricorrente,anche in quanto erede legittima della signora YY, ha chiaramente interesse aconoscere le informazioni relative al conto corrente ed al collegato contotitoli sul quale potrebbero ora trovarsi le somme originariamente depositatesul conto cointestato KW/YY;

VISTAla nota inviata in data 25 giugno 2013 con la quale la banca resistente hanuovamente inviato copia degli estratti riferiti al conto cointestato KW/YY n.HH(ex n. JK) dal 01.04.2003 al 31.03.2013;

VISTAla memoria conclusiva inviata in data 19 luglio 2013 con la quale la ricorrenteha ribadito le proprie richieste sulla base delle argomentazioni già sviluppatenella precedente memoria;

RILEVATOche, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai datipersonali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha uninteresse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiarimeritevoli di protezione" (prescindendo quindi l'esercizio di talespecifico diritto dalla configurazione in capo all'interessato della nozionetecnica di erede); rilevato che, nel caso di specie, deve ritenersi che laricorrente, in qualità del rapporto con il defunto KW (per essere la figliadella sorella della moglie del KW, privo di eredi diretti) ha legittimamenteesercitato il suddetto diritto; ciò in quanto per testamento il defunto (cheespressamente la nomina nel documento come nipote della moglie) avrebbedisposto in suo favore solo un lascito di beni mobili mentre avrebbe attribuitoad un terzo l'ammontare depositato su un conto corrente e su un conto titoli,rapporti sui quali, peraltro, in circostanze che possono dare adito a sospettie richieste di verifica, potrebbero essere state trasferite le somme di denaroricavate della vendita della casa di proprietà comune del KW e della moglie YY,zia della ricorrente; rilevato che la ricorrente, come ampiamente argomentato, ènella necessità di accedere ai dati oggetto di ricorso al fine di valutare seesercitare eventuali azioni giudiziarie al fine di tutelare i propri dirittisuccessori e che pertanto il ricorso deve essere accolto non avendo la bancafornito al riguardo un riscontro completo;

RILEVATOche, in relazione ai dati riferiti al conto corrente cointestato KW/YY, deveessere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, avendo fornito la banca nel corso del procedimento,attraverso l'invio dei relativi estratti conto, un sufficiente riscontro;

RITENUTO,invece, in relazione alle altre informazioni legittimamente richieste, allaluce delle considerazioni esposte, di dover accogliere il ricorso e di doverordinare a Unicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente, nelle forme e neilimiti di cui all'art. 10 del Codice, i dati personali riferiti al de cuius desumibili dalla movimentazione dei conti correnti, dei conti deposito titoli,e degli altri rapporti eventualmente allo stesso intestati, ancheindividualmente, diversi da quelli già comunicati, entro il termine di sessantagiorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autoritàdell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di UnicreditS.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte, inragione del parziale riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina aUnicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cuiall'art. 10 del Codice, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delpresente provvedimento, i dati personali riferiti al de cuius desumibili dallamovimentazione dei conti correnti, dei conti deposito titoli e degli eventualialtri rapporti allo stesso intestati, anche individualmente, diversi da quelligià comunicati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso inordine ai dati riferiti al conto corrente cointestato KW/YY;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti,nella misura di 400 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovràliquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti laresidua porzione delle spese.

IlGarante, nel prescrivere ad Unicredit S.p.A., ai sensi dell'art. 157 delCodice, di dare conferma alla ricorrente e a questa Autorità dell'avvenutoadempimento del provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione dellostesso, ricorda che l'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati insede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice inmateria di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontroalla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cuiall'art. 164 del Codice.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma,  26 settembre 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia