| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'11 LUGLIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 354 dell'11 luglio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso presentato il 16 maggio 2013 con il quale XY (ex dipendente diCarichieti S.p.A.) ha contestato al predetto istituto di credito "ildiniego opposto" ad un interpello datato 8 giugno 2006 con il quale erastata chiesta la comunicazione "dei dati personali (Š) contenuti nellequattro evidenze indicate" nell'interpello medesimo; visto che con ilricorso l'interessato ha anche chiesto di conoscere l'origine dei dati e isoggetti ai quali sono stati comunicati; VISTAla nota del 20 giugno 2013 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprierichieste, ha chiesto altresì al Garante di "disporre la revocazione"di alcuni provvedimenti adottati fra il 2004 ed il 2012, ugualmente concernentiistanze di accesso rivolte a Carichieti, ovvero "nell'impossibilitàattuale di disporre la (Š) richiesta revocazione dei provvedimenti de quibus,qualora dovesse ostare l'art. 152 del Codice (Š), di farne dichiarare laincostituzionalità"; RILEVATO,peraltro, che le "quattro evidenze" specificate nella citata nota dell'8giugno 2006 sono documenti che appaiono già nella disponibilità o comunque aconoscenza, nel loro contenuto essenziale, dell'interessato (che ne indicadata, autori, destinatari e, nel caso di mail, anche ora di spedizione) e chehanno poi costituito oggetto di richieste di accesso ripetute, anche conistanze successive a quella citata (basti ricordare che dalla data del predettointerpello preventivo ad oggi sono stati esaminati più di venti ricorsiproposti dal medesimo interessato nei confronti di Carichieti S.p.A. sui piùvari aspetti concernenti il trattamento dei dati dell'ex dipendente dellabanca, sig. XY); RILEVATOche, come risulta anche dalla stessa documentazione allegata al ricorso, iltitolare del trattamento aveva comunque a suo tempo (nell'anno 2006 esuccessivamente in relazione alle successive istanze di analogo contenuto)riscontrato le richieste dell'interessato mettendo a disposizione delricorrente una vasta messe di dati e precisando, anche in relazione allemedesime richieste poste a base dell'odierno ricorso, di non detenere"altri dati oltre a quelli (Š) già comunicati" (vedi, ad esempio,nota del legale di Carichieti S.p.A. del 13 luglio 2006); RITENUTOpertanto di dichiarare infondata la richiesta di accesso formulata dall'interessatoavendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro allastessa; VISTOche deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere l'originedei dati e i soggetti ai quali gli stessi sono stati comunicati non essendostata, tale richiesta, preceduta dal relativo interpello preventivo, comeprevisto dall'art. 146 del Codice; VISTOche, parimenti, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di disporrela revocazione di precedenti provvedimenti adottati dall'Autorità atteso che,come peraltro già segnalato all'interessato in precedenti occasioni, si trattadi richiesta non esperibile attraverso lo strumento del ricorso e comunquerelativa ad un procedimento (quello di cui all'art. 395 del c.p.c.) che nontrova applicazione al Garante per la protezione dei dati personali; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; DICHIARA 1)il ricorso infondato con riguardo alla richiesta di accesso ai dati personalicontenuti nella documentazione citata dall'interessato; 2)il ricorso inammissibile in ordine ai restanti profili. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 11 luglio 2013
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