| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 4 LUGLIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 344 del 4 luglio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTAl'istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito"Codice") nei confronti di Miniconf S.p.a. con la quale XY ha chiestodi avere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e diconoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gliestremi identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile, nonché isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati odiffusi, con particolare riferimento ai dati riferiti al proprio numero diutenza mobile; visto che la ricorrente si è, altresì, opposta all'ulterioretrattamento dei predetti dati e ne ha chiesto la cancellazione in quantotrattati in asserita violazione di legge (con relativa attestazione che taleoperazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano staticomunicati o diffusi); VISTOil ricorso pervenuto il 29 marzo 2013, presentato da XY, rappresentata e difesadall'avv. Giuseppe Avolio, nei confronti di Miniconf S.p.A. (titolare del sitointernet www.sarabanda.it), con il quale la ricorrente, titolare della dittaindividuale "KW" richiamata nel predetto sito internet nella sezionepunti vendita del marchio "Sarabanda", lamentando l'avvenutapubblicazione nel citato sito accanto al nome della ditta del proprio numero diutenza telefonica mobile utilizzato per fini personali, ha ribadito larichiesta di cancellazione del dato relativo al predetto numero dal sitointernet www.sarabanda.it; visto che la ricorrente ha chiesto altresì lacondanna della controparte alle spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata,nonché l'ulteriore nota del 24 maggio 2013 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota datata 29 aprile 2013 con la quale la società resistente, rappresentatae difesa dall'avv. Giovanni Guerra, nell'evidenziare come nell'interpellopreventivo del 19 febbraio 2013 (al quale peraltro è stato fornito un primoriscontro con la nota dell'11 marzo 2013) la ricorrente non abbia fattomenzione "del particolare trattamento di dati personali consistente nelladiffusione del numero di utenza telefonica a mezzo del sito internet www.sarabanda.it,oggetto invece della specifica richiesta fatta valere con il presente ricorso (Š)"ha comunque chiarito che il "numero relativo all'utenza di telefoniamobile in questione è stato fornito direttamente dalla ricorrente, qualetitolare della ditta individuale KW, all'agente di commercio incaricato dipromuovere la vendita dei prodotti di Miniconf (distinti dal marchio Sarabanda)nell'area territoriale di pertinenza, come recapito telefonico per la gestionedei rapporti commerciali (Š). Su tali basi e per queste stesse finalità, ildato suddetto, insieme agli altri dati e recapiti della suddetta dittaindividuale, è stato dal medesimo agente trasmesso a Miniconf che lo haacquisito e utilizzato esclusivamente come recapito per "comunicazionicommerciali" e, dunque, pacificamente, come dato relativo all'attivitàeconomica o imprenditoriale svolta dall'interessata, il cui trattamento puòessere effettuato senza il relativo consenso (Š)"; per questa ragione laresistente ha quindi ritenuto "non accoglibili" le richieste dicancellazione e di opposizione all'ulteriore trattamento del dato relativoall'utenza telefonica in quanto legittimamente trattato; ciò posto laresistente ha aggiunto che, "con riferimento all'unica richiesta fattaoggetto del presente ricorso, anche in considerazione dell'avvenutainterruzione dei rapporti commerciali con la ditta della ricorrente, haprovveduto autonomamente, a far data dal 9.4.2013, alla rimozione dal sitointernet in esame delle informazioni che la riguardano, ivi incluso il datorelativo alla contestata utenza telefonica"; VISTAla memoria del 19 giugno 2013 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprieobiezioni in ordine all'utilizzo del proprio numero di utenza telefonicamobile; VISTAla nota di replica del 25 giugno 2013 con la quale il titolare del trattamentoha ribadito le circostanze di acquisizione del dato personale in questione econ riferimento all'unica richiesta avanzata con il ricorso, ha ribadito diaver già provveduto a rimuovere dal proprio sito internet il numero telefonicocontestato; RILEVATOche il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimentoalla sola richiesta originariamente formulata in sede di interpello preventivoe riproposta con il ricorso; RITENUTOche, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogoa provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendoil titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro a tutte le istanzeformulate dall'interessata (sia in sede di interpello preventivo sia nell'attodi ricorso) e avendo in particolare lo stesso affermato di avere rimosso dalproprio sito internet il numero di utenza telefonica mobile riferitoall'interessata; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diMiniconf S.p.a., in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richiestedell'interessata, nella misura di euro 250, previa compensazione della residuaparte per giusti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazioneper giusti motivi della residua parte, a carico di Miniconf S.p.a., la qualedovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 4 luglio 2013
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