Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 4 LUGLIO 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 343 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso al Garante presentato il 9 maggio 2013 nei confronti di FastwebS.p.A. con il quale Aldo A. Pazzaglia (rappresentato e difeso dall'avv. FlavioDel Soldato), in relazione ad un contratto per la fornitura di servizitelefonici (linea ADSL) allo stesso intestato, non avendo ottenuto alcunriscontro alle istanze previamente formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, diseguito "Codice"), ha ribadito le proprie istanze volte ad ottenerela comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano,"ivi incluse le chiamate telefoniche al n. Fastweb 192193 nel corso delmese di aprile 2013", di conoscere l'origine dei predetti dati, le finalità,le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi deltitolare e dell'eventuale responsabile del trattamento; rilevato che ilricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 maggio 2013, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTAla nota datata 10 giugno 2013 con la quale il titolare del trattamento,nell'asserire che il ritardo nel riscontro è stato causato dall'inoltrodell'interpello preventivo ai servizi di customer care non competenti atrattare le istanze ex art. 7 del Codice, ha comunicato le informazionirichieste precisando che i dati relativi all'interessato sono stati acquisiti"al momento della stipula del contratto attraverso relativo verbalordering del 2/4/2013" e che, per quanto riguarda "i dati di trafficoin uscita verso la numerazione 192193, le informazioni sono disponibili all'internodell'ultima fattura emessa (Š)";

VISTAla nota pervenuta via fax in data 15 giugno 2013 con la quale il ricorrente si èdichiarato pienamente soddisfatto del riscontro ottenuto;

RITENUTOche deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2 del Codice avendo la società resistente, seppur solodopo la presentazione del ricorso, fornito un adeguato riscontro alle richiestedel ricorrente;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A.,stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 250, previacompensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a caricodi Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 4 luglio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia