| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 27 GIUGNO 2013 Registro dei provvedimenti n. 323 del 27 giugno 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso, presentato in data 22 marzo 2013 nei confronti della societàsportiva A.S.D. Chisola Calcio, con il quale XY (rappresentata e difesadall'avv. Gianluca Nargiso), in qualità di genitore esercente la potestà sulfiglio minore frequentante la scuola calcio facente capo al predetto sodalizio,ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, diseguito "Codice") chiedendo di accedere ai dati personali delmedesimo, con specifico riguardo all'utilizzo di immagini fotografiche che loritraevano con la divisa della squadra di appartenenza ai fini dellapubblicazione di un album di figurine "relativo alla suddetta scuolacalcio" e "correntemente venduto"; l'interessata ha altresìchiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadel 20 maggio 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTAla nota del 22 aprile 2013 con cui la resistente ha rappresentato che"l'Amministrazione del Comune di Vinovo (Š) ha chiesto di poter disporredelle fotografie dei tesserati per poter realizzare un album fotografico dei"Piccoli calciatori" della città di Vinovo", analogamente aquanto avvenuto con riguardo alle Associazioni rappresentative di altrediscipline sportive praticate nel territorio comunale, precisando altresì chel'ASD Chisola Calcio si sarebbe limitata ad indicare alla società cui era statoaffidato il relativo incarico "il fotografo presso il quale erano ingiacenza le foto dei propri tesserati"; la resistente ha infine dichiaratoche "all'atto del tesseramento i genitori degli atleti tesseratisottoscrivono la presa visione ed accettazione dell'informativa sulla leggedella Privacy di cui al d.lgs. 196/2003"; VISTAla nota, datata 8 maggio 2013, con la quale la ricorrente, nel contestare lagenericità di quanto affermato dall'associazione resistente, ha ribadito leproprie richieste volte ad ottenere la comunicazione dei dati personali delfiglio minore "acquisiti (Š) per la raffigurazione e pubblicazione dellefoto (Š) nell'album di figurine del VINOVO/CHISOLA CALCIO anno 2011/2012 conespresso riguardo alla sottostante autorizzazione ad essere fotografato"; VISTAla nota, datata 31 maggio 2013, con cui la resistente, rappresentata e difesadall'avv. Flavio Campagna, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dallaricorrente, ha precisato che "ogni anno i minori che intendono giocare acalcio nella società Chisola vengono ufficialmente tesserati per il settoregiovanile della F.I.G.C. con sottoscrizione dell'apposito modulo da parte dichi esercita la potestà genitoriale (Š) che prevede al suo interno la esplicitasottoscrizione dell'informativa ex DLgs 196/2003", dichiarando altresì chetale adempimento sarebbe stato posto in essere anche nei riguardi del minorecitato nel ricorso "il cui modulo di tesseramento è attualmente depositatopresso la FIGC"; l'Associazione ha inoltre rilevato che, all'inizio diogni stagione calcistica, vengono effettuate riprese fotografiche dei giovanicalciatori, sia individualmente che in gruppo, per varie finalità di cui igenitori dei giovani atleti vengono informati oralmente, puntualizzando che"nel caso in questione, né al momento delle riprese fotografiche, né in unmomento successivo, alcun familiare ha espresso il proprio dissenso (Š)nemmeno, quando, con le stesse modalità sopra descritte si è comunicatal'iniziativa oggetto della presente procedura"; RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un riscontrosufficiente alle richieste dell'interessata, sia pure solo nel corso delprocedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dellasocietà sportiva A.S.D. Chisola Calcio nella misura di euro 300, compensandonela restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all'interessato,sia pure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: 1)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; 2)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, a carico della società sportiva A.S.D.Chisola Calcio, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.
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