| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 27 GIUGNO 2013 Registro dei provvedimenti n. 325 del 27 giugno 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso al Garante nei confronti di RCS Media Group S.p.A. e GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A. regolarizzato il 21 marzo 2013 con il quale XY(rappresentata e difesa dall'avv. Davide Furlan), in relazione allapubblicazione nell'archivio storico on line dei quotidiani "Corriere dellasera" e "La Repubblica" - consultabili anche attraverso imotori di ricerca esterni ai siti digitando semplicemente il nome ed il cognomedella ricorrente– rispettivamente degli articoli intitolati"WW?" e "QQ" pubblicati in data YY contenenti alcuni datipersonali che la riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui lastessa si era trovata coinvolta, ha chiesto, reiterando le istanze già avanzateai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei datipersonali, la cancellazione di tali articoli e in ogni caso l'integrazione el'aggiornamento delle notizie riferite per rendere immediatamente percepibiliagli utenti della banca dati quali siano stati gli sviluppi successivi dellevicende narrate; visto che la ricorrente ha poi chiesto di ordinare ai titolaridel trattamento l'adozione delle misure tecnologicamente necessarie al fine direndere effettivamente inaccessibili tutti gli articoli in questione dai motoridi ricerca esterni; ciò, in quanto le notizie riportate negli articoli sonoormai risalenti nel tempo (essendo trascorsi quasi dieci anni dagli eventi) edessendo la ricorrente nel frattempo stata assolta dal reato di tentato omicidiocon sentenza passata in giudicato; rilevato che la ricorrente ha chiesto anchela liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 marzo 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato ititolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata,nonché l'ulteriore nota del 17 maggio 2013 con cui è stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice; VISTAla nota datata 18 aprile 2013 con la quale RCS Media Group S.p.A. ha dichiaratoche dopo aver ricevuto la richiesta di deindicizzazione della ricorrente giànel HH l'articolo intitolato ""WW" "era scomparso daimotori di ricerca", tuttavia, "in un secondo momento e per cause deltutto indipendenti dalla volontà di RCS né riconducibili a responsabilità dellamedesima (..) la notizia è ricomparsa"; rilevato che RCS si è dichiaratadisponibile "a rinnovare la richiesta di deindicizzazione dell'articolo,per far sì che il medesimo scompaia dai motori di ricerca"; VISTAla nota datata 17 maggio 2013 con la quale Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.,nel sostenere la liceità del trattamento dei dati in questione, ha affermatoche lo stesso sarebbe "lecito ab origine in quanto espressione del dirittodi cronaca" e "lecito attualmente in quanto il trattamento è oraeffettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici,nell'ambito di un archivio", l'archivio storico del quotidiano,-"reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, larete Internet"- la cui "finalità, peraltro, è compatibile con idiversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti e trattati epuò essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguiretali diversi scopi (art. 99 comma 2)"; rilevato, comunque, che l'editoreresistente ha effettuato l'interdizione dell'indicizzazione dell'articolointitolato "QQ" da parte dei comuni motori di ricerca mediante lacompilazione del file "robots.txt" cui ha associato l'uso dei"Robots Meta Tag", facendo presente che "potrebbero trascorrerealcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell'interdizione eprovvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenzaperiodica diversa per ogni singolo motore di ricerca"; rilevato che ilGruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. ha sostenuto di non poter invece accoglierela richiesta di aggiornamento/attualizzazione del contenuto dell'articolo inquestione in quanto tale attività "imporrebbe alla scrivente societàl'obbligo di effettuare una attenta attività di verifica in ordine allaveridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento" che"appare quanto mai necessaria ed ineludibile al fine di garantire ilcorretto svolgimento dell'attività informativa"; rilevato, in proposito,che l'editore resistente "non è in possesso della documentazionerichiamata dalla controparte a sostegno delle proprie tesi (Š), circostanzaquesta che rende del tutto apodittiche e prive di qualsivoglia riscontro leaffermazioni della controparte"; VISTAla nota inviata in data 14 giugno 2013 con la quale la ricorrente ha sostenutoche, nonostante quanto dichiarato da RCS Media Group S.p.A. nella nota del 18aprile 2013, "allo stato, permane sul sito archivio storico del Corrieredella Sera l'articolo datato ZZ dal titolo "XX"; VISTAla nota parimenti inviata in data 14 giugno 2013 con la quale RCS Media GroupS.p.A. ha dichiarato di aver "richiesto la rimozione dell'articolo daimotori di ricerca attraverso la procedura del noindex e la compilazione delfile robots.txt" (procedure queste che "valgono nei confronti ditutti i motori di ricerca") e di aver anche "attivato la proceduraspecifica nei confronti di Google"; RILEVATOche il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimentol'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalitàgiornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazioneriguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso lariproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parteintegrante dell'archivio storico dei quotidiani resi disponibile on-line sulsito Internet degli editori resistenti, tra i trattamenti effettuati al fine diconcretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, inparticolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevatoche, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza ilconsenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con idiversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati epuò essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di temponecessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice); RILEVATOche, a seguito del ricorso, RCS Media Group S.p.A. e il Gruppo EditorialeL'Espresso S.p.A. hanno provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie adinterdire l'indicizzazione dell'articolo in questione dai motori di ricercaesterni ai siti internet dei quotidiani, profilo questo in ordine al quale puòpertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti dientrambi gli editori; RILEVATOche deve essere separatamente valutato il diverso profilo concernente lerichieste dell'interessata volte ad ottenere l'aggiornamento/integrazione dellenotizie pubblicate negli articoli specificamente oggetto del ricorso; visto chea questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceitàdella conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nellasezione del sito internet degli editori resistenti denominato archivio storico,va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridicheazionabili ai sensi dell'art. 7 del Codice) dell'interessato ad ottenerel'aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventie sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronacagiornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sulprofilo e l'immagine dell'interessata che da tali rappresentazioni puòemergere; RITENUTOche in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui èpervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012)che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardiadell'attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo lacontestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che loriguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazionisuccessivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possanocompletare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notiziaoriginaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, checostituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Se,pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione,"dall'informazione in ordine a quest'ultima non può invero prescindersi,giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene nonaggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmentenon vera"; RITENUTO,pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dallaricorrente nell'interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premessedell'odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamentoformulate dalla ricorrente debbano essere accolte e che pertanto gli editoriresistenti debbano provvedere a predisporre un idoneo sistema nell'ambito delcitato archivio storico, atto a segnalare (ad esempio, a margine dei singoliarticoli o in nota agli stessi) l'esistenza del seguito o dello sviluppo dellanotizia in modo da assicurare all'interessata il rispetto della propria(attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di unaserie di fatti che l'hanno vista protagonista, e ad ogni lettore di ottenereun'informazione attendibile e completa; visto che gli editori resistentidovranno attuare tali misure, tenuto conto della novità del profilo, entronovanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di RCS Media GroupS.p.A. e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., nella misura di 200 eurociascuno, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione della novitàe della specificità della vicenda esaminata; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE IlGarante, nel prescrivere a RCS Media Group S.p.A. e Gruppo EditorialeL'Espresso S.p.A. ai sensi dell'art. 157 del Codice, di dare conferma a questaAutorità dell'avvenuto adempimento del provvedimento (o dell'avvenutaproposizione dell'opposizione) entro novanta giorni dalla ricezione dellostesso, ricorda che l'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati insede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice inmateria di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontroalla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cuiall'art. 164 del Codice. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 27 giugno 2013
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