| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20 GIUGNO 2013 Registro dei provvedimenti n. 309 del 20 giugno 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, dellaprof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti edel dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil ricorso al Garante, presentato il 15 marzo 2013 nei confronti della Parrocchiadi San Salvatore alle Coppelle, con il quale XY ha ribadito la richiesta,previamente avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice"), volta a far annotare sul registro dei battesimi dellasuddetta parrocchia la propria volontà di non appartenere più alla Chiesacattolica; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico dellaresistente le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laParrocchia resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 3 maggio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma7, del Codice, inviando copia del ricorso e dell'invito ad aderire anche alVicariato di Roma; VISTAla nota datata 6 maggio 2013 con la quale il Vicariato, ribadendo quanto giàrappresentato al ricorrente anteriormente alla proposizione del ricorso, hachiesto al medesimo di "inviare il certificato di battesimo non avendopotuto riscontrare, dopo accurate ricerche, l'esistenza del Battesimo presso laChiesa (non è parrocchia) di San Salvatore alle Coppelle, di rito orientale,non soggetta alla Diocesi di Roma"; VISTAla e.mail del 3 giugno 2013 con la quale il ricorrente (che non aveva ricevutola precedente comunicazione del Vicariato) ha dichiarato di non essere riuscitoa rinvenire il certificato di battesimo "pur nella certezza che talecerimonia si è svolta" presso la chiesa indicata nel ricorso; RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, avendo il resistente dichiarato (con dichiarazione dellacui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice:"Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di nonpoter fornire riscontro alla richiesta avanzata con il ricorso a causadell'impossibilità di verificare l'avvenuta esecuzione del battesimopresso la Chiesa di San Salvatore alle Coppelle (che attualmente non è chiesadi rito cattolico romano) nei cui registri non risulta comunque il nominativodel ricorrente, né avendo ottenuto dall'interessato dati ulteriori idonei adagevolare tale ricerca presso altre eventuali parrocchie; VISTAla documentazione in atti; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delprocedimento; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b)dichiara compensate le spese del procedimento. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 20 giugno 2013
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