| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20 GIUGNO 2013 Registro dei provvedimenti n. 307 del 20 giugno 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, dellaprof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti edel dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 22 marzo 2013, presentato nei confronti di SchweglerAssociated con il quale XY e KW, in qualità di genitori esercenti la potestàsulla figlia minore, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Leoncini, non avendoottenuto idoneo riscontro alla richiesta previamente formulata ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n.196/2003), hanno ribadito la propria istanza volta ad accedere ai datipersonali riferiti alla figlia minore contenuti nella perizia medico-legaleredatta dal medico fiduciario della predetta compagnia assicuratrice; rilevatoche i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favoredelle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2013, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente,nonché l'ulteriore nota del 17 maggio 2012 con cui è stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso; VISTEle note pervenute il 18 e il 22 aprile 2013 e la successiva comunicazione del30 maggio 2013, con le quali la compagnia resistente, rappresentata e difesadall'avv. Massimo Laurenti, nel comunicare di avere inviato ai ricorrenti"copia dell'elaborato del perito medico-legale fiduciario degliassicuratori, con esclusivo riferimento ai dati personali ivi contenutiafferenti la storia clinica ed i dati anamnestici della paziente ma privo delleconsiderazioni formulate dal consulente della compagnia", ha dichiarato ilproprio diniego a consentire l'accesso alle informazioni "di carattereriservato e relative alla strategia difensiva e contrattuale della compagniacomunicati dal fiduciario"; ciò in quanto, trattandosi di una periziamedico legale eseguita a seguito di una richiesta risarcitoria formulata dairicorrenti per "inadeguata assistenza della minore al momento delparto", la perizia medesima che, oltre ad un "lungo riepilogo dellastoria clinica della minore", contiene "indicazioni di natura tecnicae strategica" dirette alla compagnia assicurativa "ai fini delladifesa in un potenziale giudizio", deve essere sottratta all'accesso allaluce della disposizione di cui all'art. 8, comma 4, del Codice; VISTAla nota datata 26 aprile 2013 con la quali gli interessati, nel ritenereincompleto il riscontro fornito dalla controparte, ha ribadito la richiesta diavere accesso a tutti i dati personali contenuti nella perizia medico legale inquestione (ivi comprese "le informazioni di carattere riservato e relativealla strategia difensiva e contrattuale della compagnia comunicati dalfiduciario"), sostenendo che la stessa contiene dati personali "sianella parte nella quale sono riportati dati identificativi, nonché riscontri divisite mediche e di c.d. esami obiettivi, sia nella parte che comprendevalutazioni e giudizi del perito fiduciario"; RILEVATOche, con specifico riferimento ai dati di tipo valutativo che sono contenutinelle perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, l'esercizio deldiritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda le soleinformazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto dispostodall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l'indicazione di condotte da tenersio di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, opossibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale oprocessuale eventualmente espresse in sede di consulenza; RILEVATOche, nel caso in esame, alla luce degli specifici profili messi in luce dallaresistente e, in particolare, alla dichiarata presenza di informazioniriservate di carattere tecnico-valutativo e di strategia difensiva contenutenelle conclusioni della relazione peritale, deve ritenersi legittimamenteinvocato il disposto di cui all'art. 8, comma 4, del Codice e pertanto ilricorso deve essere dichiarato infondato; RITENUTOcongruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dellapeculiarità della vicenda esaminata; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara infondato il ricorso; b)dichiara compensate le spese del procedimento. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 20 giugno 2013
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