| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 6 GIUGNO 2013 Registro dei provvedimenti n. 287 del 6 giugno 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso, regolarizzato in data 13 marzo 2013 nei confronti di Speedy Services.r.l., con il quale Marco Malatesta, ribadendo alcune delle istanze giàavanzate al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, diseguito "Codice"), con riguardo all'avvenuta ricezione sulla propriautenza di telefonia mobile di chiamate di carattere commerciale, ha, inparticolare, manifestato la propria opposizione all'ulteriore trattamento deipropri dati personali per tale finalità, chiedendo altresì la cancellazione delproprio numero di utenza telefonica mobile dagli elenchi utilizzati dallaresistente; l'interessato ha chiesto altresì di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la notadel 7 maggio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTAla nota, datata 11 aprile 2013, con la quale Speedy Service s.r.l., nelriferire la circostanza che "i numeri di telefono utilizzati per ilcontatto telefonico sono normalmente forniti direttamente da (Š) Telecom ItaliaS.p.A.", cui è legata da un contratto di agenzia, "salvo il caso nelquale per errore qualche (Š) operatrice se li procura arbitrariamente (comeaccaduto nel caso in esame)", ha dichiarato di aver provveduto"all'immediata cancellazione" dei dati del ricorrente dai sistemiinformatici dalla medesima utilizzati; VISTAla nota, datata 16 aprile 2013, con cui il ricorrente, nel richiamare quantoesposto con il ricorso, ha evidenziato la tardività del riscontro fornito daltitolare del trattamento, insistendo, in particolare, sulla richiesta diliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; RITENUTOdi dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo aprovvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito unsufficiente riscontro alle istanze dell'interessato, sia pure solo dopo lapresentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicitàl'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto allacancellazione dei dati personali dell'interessato; RILEVATAl'opportunità, dopo la decisione del ricorso, di verificare con autonomoprocedimento la liceità del complessivo trattamento di dati posto in esseredalla resistente, specie con riferimento all'acquisizione dei dati personaliutilizzati per comunicazioni promozionali effettuate per conto terzi; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diSpeedy Service s.r.l. nella misura di euro 250, compensandone la restante parteper giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all'interessato, sia puresolo dopo la presentazione del ricorso; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, a carico di Speedy Service s.r.l., laquale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 6 giugno 2013
|