Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 6 GIUGNO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 285 del 6 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 28 febbraio 2013, presentato nei confrontidi BCC-Gestione Crediti S.p.A., con il quale XY (rappresentata e difesadall'avv. Umberto Gueli), ha richiesto la comunicazione in forma intelligibiledei dati personali che la riguardano contenuti nel "mandato senzarappresentanza stipulato tra BCC San Marco di Calatabiano e BCC GestioniCrediti Spa per la gestione ed il recupero del credito relativo alla"sofferenza 0001128-XY" ed in particolare:

a)    nellalettera che BCC Gestioni Crediti Spa in data 11 novembre 2008 avrebbe inviatoalla BCC San Marco di Calatabiano soc. coop.;

b)    nelle"relazioni" e "pareri" e "valutazioni" che BCCGestioni Crediti Spa avrebbe comunicato dal luglio 2008 al novembre 2011(periodo di durata dell'incarico) a BCC San Marco di Calatabiano in relazionealla sofferenza in questione;

c)    nella"lettera di incarico ed (Š) annesso mansionario" sottoscritto tra BCCGestioni Crediti Spa e la dott.ssa XX, consulente cui era stata affidata lapratica XY;

d)    nelle"relazioni" e "pareri" e "valutazioni" che ladott.ssa XX avrebbe comunicato a BCC Gestioni Crediti Spa dal luglio 2008 alnovembre 2011;

e)    nellec.d. "scheda di apertura pratica in via informatica" e "schedadi arricchimento" relative ad XY registrate nei sistemi di BCC GestioniCrediti Spa;

RILEVATOche la ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della controparte lespese sostenute per il procedimento;

VISTAla nota dell'8 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149,comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato il titolaredel trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché lanota del 16 aprile 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTAla memoria depositata in data 4 aprile 2013 con la quale BCC-Gestione CreditiS.p.A. ha dichiarato di svolgere attività di recupero crediti, in forza dicontratti che disciplinano le modalità di svolgimento del servizio e le relativecondizioni economiche, "mentre i singoli incarichi vengono affidatiattraverso la trasmissione di flussi informatici periodici contenenti i datianagrafici e contabili dei crediti da recuperare";

RITENUTOche, nel caso di specie, BCC-Gestione Crediti S.p.A., secondo il contrattosottoscritto con BCC San Marco di Calatabiano soc. coop., ha svolto l'incarico(dal luglio 2008 al novembre 2011) di recupero del credito vantato dallamandante nei confronti della ricorrente e degli eventuali coobbligati;

RILEVATOche, in risposta alla richiesta ex art. 7 del Codice, la resistente ha fornitoalla ricorrente, con la lettera del 24 gennaio 2012, tutte le informazioni inordine ai dati trasmessi da BCC San Marco di Calatabiano soc. coop., e allefinalità e modalità del trattamento comunicando alla ricorrente anche ildettaglio dei dati anagrafici e contabili a lei riferibili;

RILEVATOche, sempre nella stessa lettera del 24 gennaio 2012, la resistente ha chiaritodi aver trattato i dati della ricorrente quale responsabile esterno deltrattamento nominato da BCC San Marco di Calatabiano soc. coop. che rimane inogni caso titolare del trattamento dei dati stessi;

RILEVATOche, per quanto riguarda la lettera di avvenuto conferimento incarico a BCCGestione Crediti S.p.A. dell'11 novembre 2008, la resistente ha sostenuto chela richiesta della copia di tale lettera dovrebbe essere rivolta al mittente,la BCC San Marco di Calatabiano soc. coop.;

RILEVATOche, in ordine al contratto di mandato intercorso tra BCC Gestione CreditiS.p.A. e BCC San Marco di Calatabiano soc. coop., la resistente ha precisatoche "non contiene dati relativi a debitori, ma regola i rapportiprofessionali fra le società e non è quindi riproducibile a soggettiterzi";

RITENUTOche tale non riproducibilità si estende anche al contratto e  al"mansionario" fra BCC Gestione Crediti e i propri collaboratori, inparticolare la dott.ssa XX";

VISTAla memoria pervenuta in data 16 aprile 2013 con la quale la ricorrente hasostenuto che, contrariamente a quanto dichiarato dalla resistente, BCCGestione Crediti S.p.A. figurerebbe nell'elenco delle aziende"titolari" a cui BCC San Marco di Calatabiano soc. coop. può inviarei dati personali dei clienti per le finalità indicate nell'informativa ai sensidell'art. 13 del Codice pubblicata sul sito internet www.bancasanmarco.it ed hapertanto chiesto che la resistente fornisca prova della propria nomina a"responsabile del trattamento dati" da parte di BCC San Marco diCalatabiano soc. coop.;

RITENUTO,per quanto riguarda, invece, la lettera di avvenuto conferimento incaricodell'11 novembre 2008 che la ricorrente ha dichiarato di esserne già inpossesso perché trasmessale da BCC San Marco di Calatabiano soc. coop. ma dipretenderne comunque la comunicazione relativamente ai dati personali in essacontenuti o di ammettere di non averla mai inviata;

VISTAla memoria del 6 maggio 2013 con la quale la resistente, nel ribadire lapropria posizione di responsabile del trattamento ha precisato "di esseresolita predisporre e trasmettere in formato elettronico alle banche mandanti iltesto della lettera da inviare ai clienti oggetto del mandato di recuperocrediti", lettera che, eventualmente modificata dalla banca mandante,viene stampata su propria carta intestata, firmata e spedita;

CONSIDERATOche la resistente, sul punto, ha ribadito che i dati personali utilizzati perpredisporre la bozza di lettera in questione sono gli stessi già comunicatialla ricorrente;

VISTAl'ulteriore memoria fatta pervenire in data 21 maggio 2013 con la quale laricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni difensive;

VISTAla nota pervenuta in data 28 maggio 2013 e la successiva memoria del 29 maggiocon le quali la resistente ha trasmesso al Garante il contratto sottoscrittofra BCC Gestione Crediti S.p.A. e BCC San Marco di Calatabiano soc. coop. indata 19 maggio 2008 e la relativa nomina a responsabile esterno al trattamentodei dati personali per l'attività di gestione ed incasso dei crediti, del 19maggio 2008;

CONSIDERATOche "le indicazioni in merito ad eventuali Titolari o Responsabili deltrattamento dei dati personali riportate nel proprio sito internet da alcunebanche rientrano nella responsabilità di quest'ultime";

CONSIDERATOche la resistente ha infine fornito alla ricorrente la copia della letteradell'11 novembre 2008 (peraltro già in possesso) il cui testo in formatoelettronico era stato fornito a suo tempo a BCC San Marco di Calatabiano soc.coop.;

RILEVATOche, ai sensi dell'art. 147 del Codice, il ricorso al Garante può essereproposto esclusivamente nei confronti del titolare del trattamento;

RILEVATOche, nel caso di specie, la ricorrente ha proposto ricorso con riferimento adati personali trattati esclusivamente dalla resistente in qualità diresponsabile del trattamento; che tale circostanza non solo è stata oggetto didichiarazione ai sensi dell'art. 168 del Codice ma è stata dalla resistenteprovata nel corso dell'istruttoria attraverso la produzione dell'atto di nominaa responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di BCCSan Marco di Calatabiano soc. coop. datato 19 maggio 2008;

RITENUTO,alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto neiconfronti di BCC Gestione Crediti S.p.A.;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per dichiarare compensate integralmente fra leparti le spese del procedimento;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara il ricorso inammissibile;

b)dichiara compensate le spese fra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 6 giugno 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia