| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 6 GIUGNO 2013 Registro dei provvedimenti n. 288 del 6 giugno 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso in via d'urgenza presentato nei confronti della Banca d'Italia daXY, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Agliata, il quale, avendo appresoin data 6 febbraio 2013 che le proprie generalità erano state iscrittenell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte dipagamento (Centrale d'allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso laBanca d'Italia, ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione sostenendone lailliceità; ciò in quanto, l'assegno bancario dell'importo di 9.000 euro emessoin data 19.11.2012 su Intesa SanPaolo in favore dell'avv. Giuliano Agliata (atitolo di acconto per competenze professionali), sarebbe stato erroneamentesegnalato da Banca Intesa SanPaolo come impagato pur essendo statoimmediatamente richiamato e sostituito con altro assegno di pari importo trattosu Credito Valtellinese, regolarmente incassato dall'avv. Agliata; rilevato cheil ricorrente ha sostenuto che altro motivo di illiceità dell'iscrizionesarebbe costituito dalla mancata ricezione da parte del ricorrente del c.d."preavviso di revoca" previsto dall'art. 9-bis della legge n.386/1990; rilevato che il ricorrente ha anche fornito elementi a sostegno delpericulum in mora, oltre che in ordine al fumus boni iuris, che gli avrebbeimpedito di inoltrare prima del ricorso l'istanza ex art. 7 e di attendere iltermine di quindici giorni previsto dall'art. 146 del Codice; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 3 maggio 2013 con cui, ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sulricorso; VISTIla memoria depositata in data 9 aprile 2013 ed il verbale dell'audizione del 15aprile 2013 nei quali Banca d'Italia ha preliminarmente eccepito "lacarenza di interesse da parte del ricorrente atteso che alla data del 26 marzo2013 il nominativo del ricorrente non risulta iscritto nell'archivio Cai";la Banca d'Italia ha inoltre rilevato l'inammissibilità del ricorso propostonei propri confronti ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. d), del Codice,argomentando in ordine alle modifiche normative intervenute nella disciplina disettore (e in particolare nell'art. 5, comma 4, del regolamento del Governatoredella Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 come modificato dal successivoregolamento del 16 marzo 2005) e rilevando che "in definitiva, lanormativa (primaria e delegata) che disciplina il funzionamento della CAIassegna alle banche o agli uffici postali trattari (tenuti all'iscrizione), enon alla Banca d'Italia, il compito di provvedere alla cancellazione dei datidall'archivio (o di sospenderne l'iscrizione), eventualmente anche inesecuzione di un provvedimento giudiziario"; VISTAla nota inviata in data 29 maggio 2013 con la quale il ricorrente ha dichiaratodi rinunciare al ricorso essendo venuta a cessare l'esigenza di tutela che intendevaperseguire con il ricorso; RITENUTOche il ricorso è ammissibile anche nei confronti della Banca d'Italia in quantola stessa, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 386/1990, riveste la qualitàdi titolare del trattamento dei dati in questione; rilevato che l'interessato,nei confronti di tali informazioni, ha il diritto non solo di accedere alleinformazioni che lo riguardano contenute nell'archivio C.a.i., ma anche diesercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice, come ribadito nell'art.11 del d.m. n. 458/2001 recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio; RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, in ragione della rinuncia al ricorso manifestata dal ricorrentenel corso del procedimento; RITENUTO,in ragione della predetta rinuncia, che sussistono giusti motivi per compensarefra le parti le spese del procedimento; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b)dichiara compensate le spese fra le parti. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 6 giugno 2013
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