Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 30 MAGGIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 268 del 30 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTAl'istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196) nei confronti diUPIM s.r.l. con la quale XY, dopo essere stato licenziato con l'accusa di averesvolto un'operazione di registrazione di cassa mentre effettuava una telefonatadi carattere personale utilizzando un "linguaggio poco consono ad un luogodi lavoro, noncurante della presenza di una cliente", aveva chiesto allapredetta società di acquisire le informazioni che lo riguardano contenute nelpresunto reclamo presentato dalla cliente;

VISTOil ricorso regolarizzato il 19 febbraio 2013, presentato da XY (rappresentato edifeso dall'avv. Fabrizio Daverio) nei confronti di Gruppo COIN S.p.A. (giàUPIM s.r.l.) con il quale il ricorrente, dipendente di UPIM s.r.l. fino al 7dicembre 2012 – data in cui gli è stato comunicato il recesso dalrapporto di lavoro ex art. 2119 cod. civ. -, non avendo ottenuto riscontroall'interpello preventivo, ha ribadito la richiesta di avere accesso ai datipersonali che lo riguardano contenuti nel "reclamo presentato dalla clientein relazione ai fatti oggetto della contestazione disciplinare del30.11.2012" chiedendo, altresì, il blocco del trattamento di tali dati el'attestazione della loro inutilizzabilità;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22 febbraio 2013,con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 15 aprile 2013 con la quale, ai sensidell'art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini delprocedimento;

VISTAla nota datata 15 marzo 2013 con la quale la società resistente, nel sostenereche la richiesta formulata dall'interessato precedentemente alla presentazionedel ricorso non può essere qualificata quale interpello preventivo ai sensidell'art. 7 del Codice in quanto la stessa era volta ad ottenere copia didocumentazione e non l'accesso ai dati personali in essa contenuti, ha comunquesottolineato - "ad abundantiam, per mero scrupolo difensivo oltre che perspirito collaborativo" - che i dati personali dell'interessato riferiti alreclamo in questione sono già stati sostanzialmente resi noti allo stesso inquanto "riportati per estratto nei contenuti della lettera dicontestazione datata 30 novembre 2012 già inviata al ricorrente perraccomandata e dallo stesso ricevuta", precisando altresì che il predettoreclamo "non riporta ulteriori dati personali riferiti o riferibili alricorrente"; in via subordinata, nella medesima nota, la resistente hainoltre sostenuto la propria volontà di avvalersi del differimento del dirittodi accesso di cui all'art. 8, comma 2, lett. e) del Codice; ciò in quanto"stante l'avvenuta impugnazione del licenziamento ad opera del ricorrente,appare evidente come tra le parti si sia creata una specifica situazioneprecontenziosa preludio di un imminente accertamento in sede giudiziaria,nell'ambito del quale il reclamo proposto dalla cliente riveste inevitabilmenteun ruolo centrale";

VISTAla nota datata 20 marzo 2013 con la quale il ricorrente, nel sostenerel'infondatezza dell'eccezione di cui all'art. 8, comma 2, lett. e) del Codiceinvocata dalla controparte, ha  evidenziato come la stessa, anziché"indicare quale sarebbe, per la società stessa, il pregiudizio effettivo econcreto all'esercizio del diritto di difesa, si sia limitata a richiamare ladisposizione astratta di cui alla norma citata senza fornire elementisufficienti a supporto della propria richiesta di differimento; ciò è tanto piùsignificativo se si considera che, atteso il principio di immutabilità deimotivi di licenziamento, i fatti già contestati – sulla base del presuntoreclamo della cliente in questione – non potranno, nel corso di uneventuale procedimento giudiziale avanti al Giudice del lavoro, esseremodificati o corretti o ulteriormente precisati"; nella medesima nota ilricorrente ha inoltre precisato come la richiesta ex art. 7 del Codice,"al di là della sua formulazione, peraltro conforme al dettato normativo,era evidentemente finalizzata a venire a conoscenza dell'esistenza o  menodi dati personali che lo riguardano con riferimento al (presunto) reclamo eall'origine di tali dati", affermando altresì che "la lettera dicontestazione disciplinare datata 30.11.2012 non contiene che una ricostruzionedi fatti parziale e non corretta (Š)" tanto che dalla stessa "non puòevincersi neppure quando è stato presentato il reclamo, in che data (Š) e a chi(Š)";

VISTAla memoria del 2 maggio 2013 con la quale la società resistente, ha ribadito quantogià sostenuto in ordine all'applicabilità, al caso di specie, del temporaneodifferimento al diritto di accesso di cui all'art. 8, comma 2, lett. e) delCodice, "stante l'avvenuta impugnazione del licenziamento da partedell'interessato" e, quindi, "l'imminente accertamento giudiziarionell'ambito del quale il reclamo proposto dalla cliente riveste inevitabilmenteun ruolo centrale"; la resistente ha peraltro ulteriormente integratoquanto chiarito nella memoria precedente in ordine ai dati dell'interessatocontenuti nel reclamo presentato dalla cliente, precisando, tra l'altro, che"la ricostruzione dei fatti risulta completa (Š)" e che il reclamo,"presentato il giorno successivo ai fatti contestati al competenteservizio clienti aziendale", reca "le generalità dell'interessato, ilsuo inquadramento lavorativo, le circostanze degli eventi contestati, icontenuti della telefonata lamentati dalla cliente (Š), testualmente riportati,fra virgolette e in corsivo";

RILEVATOche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'interpellopreventivo non risulta conforme al dettato normativo, essendo stato configuratocome richiesta di acquisire copia del reclamo che ha dato luogo allacontestazione disciplinare e non come richiesta di accesso ai dati personalinello stesso contenuti; rilevato altresì che l'ulteriore richiesta di bloccodel trattamento dei dati deve essere dichiarata parimenti inammissibile inquanto non preceduta da analoga proposta in sede di interpello (non risultando,peraltro, allo stato della documentazione in atti, illecito il trattamentosvolto dal datore di lavoro);

RILEVATO,peraltro, che il titolare del trattamento, da una parte ha comunque provvedutoad estrapolare dal documento in contestazione le informazioni relative all'interessato,dall'altro ha comunque rilevato che, nel caso di specie, doveva trovareapplicazione la particolare ipotesi di differimento del diritto di accesso aidati personali disciplinata dall'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

dichiarail ricorso inammissibile.

Roma, 30 maggio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia