Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 30 MAGGIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 269 del 30 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

VISTAl'istanza del 31 gennaio 2013 con la quale XY, ex dipendente di Cassa diRisparmio della Provincia di Chieti S.p.A., ha chiesto di avere accesso ai datipersonali contenuti in alcuni documenti elaborati dall'istituto di creditonell'ambito delle comunicazioni obbligatorie susseguenti alla risoluzione delrapporto di lavoro per giusta causa con l'interessato medesimo;

VISTOil ricorso presentato il 25 febbraio 2013 da XY nei confronti di Cassa diRisparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale il ricorrente haribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico dellacontroparte le spese del procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 febbraio 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 17aprile 2013 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTEle ulteriori note del 7 e 29 marzo, dell'8 e del 23 aprile, del 3, 13, 15 e 20maggio 2013 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste,sollecitando altresì il Garante a revocare alcune precedenti decisioni emessesu ricorsi proposti che sarebbero viziate da asserite "falseattestazioni" di controparte;

VISTEle note del 28 marzo, del 6 e dell'8 maggio 2013 con le quali il titolare deltrattamento ha precisato di non detenere informazioni ulteriori rispetto aquelle già comunicate al ricorrente, avendo offerto al riguardo "pieno esatisfattivo riscontro" anche nell'ambito della trattazione del precedentefascicolo n. KW; visto anche che la resistente, nel respingere le accuse difalse attestazioni "in ordine alla quale ci si riserva azionegiudiziaria", ha fornito spiegazioni in ordine al mero errore materialerelativo alle cause del licenziamento che compare in uno dei documenti inquestione, profilo quest'ultimo che era già stato oggetto di spiegazione alricorrente nell'anno 2012 nell'ambito del ricorso di cui all'indicato fascicolon. KW;

RITENUTOpertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornitoun sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

RILEVATOche non trova applicazione alle decisioni del Garante il disposto dell'art. 395c.p.c., atteso che rispetto alle stesse il Codice prevede la possibilità diproporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 152 del Codice,come sempre ricordato dall'Autorità nei suoi provvedimenti;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento inragione dei rapporti intercorsi fra le parti sia prima che dopo lapresentazione del ricorso;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 30 maggio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia