| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 MAGGIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 249 del 15 maggio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso al Garante, presentato il 18 febbraio 2013, nei confronti di CervedGroup S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. MassimoChimienti, ha chiesto la cancellazione, dal "Dossier personaapprofondito" e dagli altri prodotti Cerved, dei dati personali che loriguardano ove associati al fallimento di "KW S.p.A." della quale erastato amministratore unico (procedura chiusa il 15/11/2011); visto che, aparere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni sarebbe eccedente enon pertinente riguardando eventi pregiudizievoli relativi ad un terzo ecomporterebbe notevoli difficoltà per lo stesso nell'accesso al credito;rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte lespese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 febbraio 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, diseguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 3 aprile 2013 conla quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisionesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTAla nota datata 11 marzo 2013 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata edifesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto la liceità,pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono deltutto corrispondenti a quelle risultanti nei pubblici registri da cui sonostate estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderirespontaneamente alle richieste del ricorrente comunicando di aver avviato, inlinea con gli orientamenti recentemente espressi dal Garante in altri casi enelle more della definizione del codice deontologico in materia di informazionicommerciali, le procedure volte a disporre la sospensione temporanea dellavisualizzazione, nell'ambito dei prodotti informativi riferiti specificamenteal ricorrente, delle informazioni relative all'evento di fallimento in questione,fermo rimanendo "il trattamento delle informazioni in questionenell'ambito del dossier riferito direttamente alla KW S.p.A."; VISTAla nota dell'8 maggio 2013 con la quale Cerved Group S.p.A. ha confermato diaver sospeso temporaneamente la visualizzazione, nell'ambito dei prodottiinformativi direttamente riferiti alla persona del ricorrente, delleinformazioni relative all'evento di fallimento in questione; RILEVATOche il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubbliciregistri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essereutilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1,lett. c) del Codice; RILEVATOche il Garante ha più volte sottolineato che l'ampiezza e la complessità deitrattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore dellac.d. informazione commerciale impone un'attenta considerazione dei diversi econtrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello diesattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati; RILEVATOche l'Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore,le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizziuniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento altrattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenticonoscibili da chiunque; RILEVATOche Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione della visualizzazionedei dati relativi al fallimento di "KW S.p.A." nell'ambito deldossier riferito direttamente al ricorrente e ritenuto pertanto di doverdichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice nei confronti della citata società; RILEVATOche sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra leparti in ragione della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti e dellaspecificità della disciplina di settore incidente sulla fattispecie inquestione; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b)dichiara compensate le spese tra le parti. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 15 maggio 2013
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