| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'8 MAGGIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 241 dell8 maggio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso proposto in data 30 gennaio 2013 da XY nei confronti del Condominiodi Via XX-Milano (ove risiede ed è proprietario di un appartamento) avente adoggetto i dati contabili del bilancio preventivo 2012/2013 approvatodall'assemblea condominiale con delibera del 22 ottobre 2012, dati chel'amministratore, sig. KW, avrebbe successivamente modificato dopo averrilevato un errore materiale nel bilancio preventivo già approvato (relativoalle spese di riscaldamento) invitando i condomini con la comunicazione del 4dicembre 2012 a versare gli importi aggiornati (minori rispetto a quelli giàapprovati) al fine di evitare di restituire somme non dovute in sede dibilancio consuntivo; visto che il ricorrente, ritenendo l'amministratore nonlegittimato a modificare unilateralmente i dati del bilancio preventivo giàapprovato, ha comunque versato la quota di propria spettanza indicata nelverbale dell'assemblea del 22 ottobre 2012 ed ha proposto ricorso nei confrontidel Condominio in questione con il quale, nel disconoscere i dati del nuovobilancio preventivo (comunicati dall'amministratore dopo la scopertadell'errore materiale compiuto) ritenuti illeciti perché non approvatiregolarmente dall'assemblea, ha ribadito la richiesta, già formulata ai sensidell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), di rettifica dei dati allostesso riferiti contenuti nel bilancio preventivo 2012/2013 attraverso ilripristino di quelli deliberati dall'assemblea in data 22 ottobre 2012; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1°febbraio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 27 marzo 2013 con la quale questa Autoritàha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTAla nota inviata in data 22 febbraio 2013 con la quale il Condominio resistenteha chiarito le vicende che hanno portato l'amministratore, sig. KW, ad inviarela lettera del 4 dicembre 2012 con la quale, "nell'interesse esclusivodella collettività dei condomini e per evitare di arrecare loropregiudizio", li aveva informati dell'errore materiale contenuto nelbilancio preventivo approvato in data 22 ottobre 2012 invitandoli acorrispondere i nuovi importi (calcolati per effetto della diminuzione operatadopo la correzione dell'errore) per evitare che il Condominio dovesserestituire a saldo spese non dovute; rilevato, in ogni caso, chel'amministratore, pur ritenendo di aver agito ai sensi dell'art. 1710 c.c. conla diligenza del mandatario, ha comunque provveduto a convocare un'assembleastraordinaria avente proprio, tra i punti all'ordine del giorno, lacomunicazione del 4 dicembre 2012 inviata ai condomini e la rettifica delbilancio preventivo della gestione condominiale con riferimento alla spesa delriscaldamento; rilevato altresì che il Condominio ha sostenuto che l'importoversato dal ricorrente, "maggiore rispetto a quello dovuto, in sede diapprovazione del bilancio consuntivo sarà correttamente imputato e ladifferenza restituita"; rilevato che la richiesta del ricorrente deveessere ritenuta infondata, a parere del Condominio, in quanto volta alripristino di dati contabili non corretti perché viziati da un evidente erroremateriale mentre l'amministratore, con la lettera del 4 dicembre 2012 avrebbeaggiornato i dati contabili errati con quelli esatti comunicandoli allacollettività dei condomini; VISTAla nota datata 26 febbraio 2013 con la quale il ricorrente ha ritenutoinsoddisfacente il riscontro del Condominio ed ha ribadito le richieste delricorso; VISTAla nota inviata in data 16 aprile 2013 con la quale il Condominio resistente hacomunicato che in data 8 aprile 2013 si è regolarmente svolta l'assembleastraordinaria dei condomini a cui ha partecipato anche il ricorrente (che hasvolto le funzioni di presidente) e che nel corso dell'adunanza i condominipresenti, all'unanimità, hanno ratificato l'operato dell'amministratoreriapprovando il bilancio preventivo 2012/2013 con gli aggiornamenti relativialle spese del riscaldamento e disponendo che, in sede di consuntivo, alricorrente, che ha versato un importo maggiore, sia restituita la differenza; RILEVATOche la disciplina contenuta nel Codice, ed in particolare nell'art. 7, consenteai soggetti cui si riferiscono i dati di ottenere, tra l'altro, la rettificadei dati qualora gli stessi non siano esatti o aggiornati; RILEVATO,tuttavia, che nel caso di specie, il citato strumento di tutela è statoutilizzato impropriamente dal ricorrente in quanto i due documenti di cui sicontroverte (delibera del 22/10/2012 e nota dell'amministratore del 4/12/2012)non sono suscettibili di modifiche ai sensi della citata disposizione delCodice; ed infatti, la delibera (per quanto successivamente risultata affettada un errore materiale) è un atto ufficiale dell'assemblea che riflette unasituazione oggettivamente cristallizzata al momento della sua adozione (e dacui sono derivate una serie di disposizioni contabili da partedell'amministratore). Tale delibera poteva eventualmente essere oggetto diimpugnazione in sede giudiziaria qualora fossero state ravvisate violazionidelle pertinenti disposizioni civilistiche in materia di condominio. Oppure, larettifica degli importi di uno specifico capitolo di spesa poteva ottenersi,come concretamente avvenuto nel caso di specie, attraverso la convocazione diuna nuova assemblea e l'approvazione di una delibera emendata; né, alla luce diciò, erano possibili rettifiche alla nota dell'amministratore del 4 dicembre2012 che si configura come opportuna comunicazione di servizio con la qualel'amministratore, nell'informare i condomini dell'errore materiale compiuto,dopo essersene accorto, forniva alcune indicazioni pratiche per evitare checostoro versassero somme superiori a quelle effettivamente dovute; RITENUTO,pertanto, alla luce delle sopra esposte argomentazioni, che il ricorso deveessere dichiarato infondato; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delprocedimento; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: 1)dichiara il ricorso infondato; 2)dichiara compensate le spese del procedimento. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 8 maggio 2013
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