Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 24 APRILE 2013

Registro dei provvedimenti
n. 224 del 24 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto il 25 febbraio 2013, proposto nei confronti di EditorialeLa Nuova Sardegna S.p.A., con il quale XY, in relazione alla pubblicazionenell'archivio storico on line del quotidiano "La Nuova Sardegna" -consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito - di unarticolo che sarebbe stato pubblicato il KK (recante il titolo "Condannatoin appello il notaio XY") che riportava appunto la notizia della sentenzadi condanna in appello (che riformava la sentenza di assoluzione del giudice diprimo grado), ha chiesto - non avendo ottenuto dall'editore alcun riscontro -la "deindicizzazione" di tale articolo attraverso l'adozione di ognimisura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali che lo riguardanoivi contenuti siano rinvenibili attraverso l'utilizzo dei comuni motori diricerca esterni al sito internet della citata testata giornalistica; ciò inquanto la notizia, per quanto "esatta" al momento della suadiffusione, non risulta aggiornata alla luce dei successivi sviluppiprocessuali della vicenda ovvero della pronuncia della Corte di Cassazione cheha annullato la sentenza di appello con rinvio ad altra Corte che hasuccessivamente confermato la sentenza di assoluzione emessa dal giudice diprimo grado (decisione ormai irrevocabile come da documentazione in atti);

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 febbraio 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontroalle richieste dell'interessato;

VISTAla nota anticipata via fax il 25 marzo 2013 con la quale l'editore resistente,nel precisare di non aver potuto fornire tempestivo riscontro alle richiestedel ricorrente a causa di un errore nell'indicazione della data dipubblicazione dell'articolo oggetto del presente ricorso (KK anziché WW), hasostenuto la liceità del trattamento dei dati in questione, affermando che lostesso è stato effettuato dapprima "nell'esercizio del diritto di cronacae con riferimento ad un fatto per il quale era ravvisabile senz'altro uninteresse pubblico alla conoscenza della notizia" e successivamente - conl'inserimento nell'archivio on-line del quotidiano - "non per finalitàgiornalistiche ma a fini documentaristici nell'ambito di un archivio resoliberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la reteinternet"; visto che l'editore resistente ha inoltre precisato che"la particolarità della "fonte -Archivio storico", ossia lacollezione dei numeri del Quotidiano già pubblicati, rende immediatamenteevidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sulquotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratti di una vicendapassata"; visto tuttavia che l'editore, nella medesima nota, ha peraltroaffermato che, "al fine di contemperare i diritti della persona con lalibertà di manifestazione del pensiero (Š) ha provveduto a disabilitarel'accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori attraversola compilazione del file "Robots.Txt", anche "associando l'usodei "Robots Meta Tag, prevedendo così una operatività combinata dei duestrumenti";

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 5 aprile 2013 con la quale il ricorrente hadichiarato di essere pienamente soddisfatto del riscontro ottenuto in quantol'articolo in questione "non compare più sui motori di ricercainternet";

RITENUTOche deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo l'editore resistente aderito alle richiestedel ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 24 aprile 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia