Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 4 APRILE 2013

Registro dei provvedimenti
n. 174 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso presentato il 3 gennaio 2013 nei confronti di Poste Italiane S.p.A.,con il quale Girolamo Giorgio Errera (rappresentato e difeso dall'avv.Alessandro Zanetti), in qualità di erede dei genitori defunti (il padredeceduto il 16.1.2010 e la madre il 4.3.2011), avendo ragione di ritenere chegli stessi fossero cointestatari di rapporti bancari presso la predetta società,ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n.196, di seguito "Codice"), volte ad avere conferma dell'esistenza didati personali relativi ai genitori defunti e ad ottenere la loro comunicazionein forma intelligibile, con particolare riguardo ai dati riferiti a"libretti di risparmio, conti correnti, deposito titoli e altroeventualmente in essere nei dieci anni precedenti alla data del decesso",ivi compreso il saldo attuale riferito a ciascun rapporto e i relativimovimenti, tra cui l'estinzione e da chi eventualmente sia stata effettuata; ilricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spesesostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 gennaio 2013, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché la nota del 18 febbraio 2013 con la quale è stata comunicataalle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 28 gennaio 2013, con la quale il titolare deltrattamento, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Guadagni, ha affermatodi avere fornito riscontro alle richieste del ricorrente con la nota di cui hatrasmesso copia;

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 19 marzo 2013 con la quale il ricorrente, neldichiararsi soddisfatto delle informazioni ricevute, ha ribadito la richiestadi condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTOdi dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, nonluogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito unadeguato riscontro alle richieste dell'interessato, seppure solo nel corso delprocedimento;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dellespese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questabase, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odiernoricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Poste ItalianeS.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richiestedell'interessato;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, a carico di Poste Italiane S.p.A., la qualedovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 4 aprile 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia