| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 14 MARZO 2013 Registro dei provvedimenti n. 133 del 14 marzo 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 10 dicembre 2012, presentato nei confrontidi CMPI s.r.l. (Centro medicina preventiva industriale), con il quale XY, laquale si era sottoposta nel periodo 2003-2012 ad alcune cure odontoiatriche edaccertamenti diagnostici eseguiti presso la citata struttura, ha chiesto diottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lariguardano riferiti alle visite e agli interventi curativi ed estetici ricevuti(con la spiegazione dei codici e delle sigle utilizzate), alle date e allesomme dei pagamenti effettuati, nonché di ottenere, in copia o in originale, leimmagini radiografiche alla stessa riferite; la ricorrente ha anche chiesto diconoscere l'origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica deltrattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono esserecomunicati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile deltrattamento; inoltre, la ricorrente si è opposta al trattamento dei dati perscopi promozionali ed ha chiesto la cancellazione dei dati di cui non ènecessaria la conservazione avendo la medesima deciso di non avvalersi più deiservizi della citata struttura; la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre acarico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 dicembre 2012con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196-diseguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessata, nonché l'ulteriore nota del 23gennaio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisionesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTEle note pervenute in data 11 gennaio e 15 gennaio 2013 con le quali laresistente ha sostenuto di aver acquisito i dati anagrafici della ricorrente inoccasione della sua prima visita risalente al gennaio 2003, dati che non sonostati comunicati a terzi estranei alla struttura e, "previa verifica dellaloro completezza, pertinenza ed indispensabilità" sono stati sempreutilizzati "per l'esecuzione delle prestazioni mediche o per il rilasciodella documentazione fiscale" e sono tuttora conservati in archivi cartaceied informatici; la resistente ha inoltre inviato alla ricorrente la copia dellacartella clinica e dell'anamnesi della ricorrente, copia della carta di identitàdella ricorrente e dell'amministratore unico della CMPI srl, nonché copia dellericevute fiscali, ed ha sostenuto di averle inviato l'ortopantomografiaeseguita nell'aprile 2004; VISTAla nota inviata in data 14 gennaio 2013 con la quale la ricorrente ha fattosapere di non aver ricevuto la documentazione promessa dalla controparte e dinon poter ritenere soddisfacente il riscontro fornito con nota dell'11 gennaio2013; VISTAl'ulteriore nota inviata in data 20 gennaio 2013 con la quale la ricorrente harilevato di non aver ricevuto la copia dell'ortopantomografia eseguitanell'aprile 2004 né dell'ortopantomografia eseguita tra gennaio e febbraio2012; inoltre, la ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto le copie dellericevute fiscali emesse da CMPI s.r.l. prima del 2009, rispetto alle quali laresistente non le avrebbe fornito neanche le informazioni relative alle sommeeffettivamente pagate, nonché alle date e alle modalità del pagamento; laricorrente ha inoltre sostenuto di non aver ricevuto le informazioni contenutenel questionario anamnestico ed ha chiesto spiegazioni circa alcune note ecodici utilizzati nel c.d. "piano di lavoro" della cartella clinicafornito dalla resistente; inoltre la ricorrente, oltre a sollevare alcunecontestazioni circa le risposte fornite dalla resistente in ordine all'originedei dati, alle finalità, modalità e logica del trattamento, ha sostenuto cheCMPI s.r.l. non avrebbe reso alcuna dichiarazione circa l'opposizione altrattamento dei dati per scopi promozionali né circa l'eventuale cancellazionedei dati; VISTAla nota inviata in data 11 febbraio 2013 con la quale la resistente ha fornitoindicazioni circa alcune note e codici riportati nella cartella clinica ed haaltresì dichiarato di aver fornito ulteriore documentazione "che dimostracome tutte le somme di denaro dalla stessa versate alla nostra struttura, sianostate scrupolosamente esposte in fattura"; la resistente, inoltre, haprecisato che l'amministratore unico della CMPI s.r.l. è stato designatoresponsabile del trattamento, e, nel ribadire che nessun dato personale vienecomunicato a terzi, ha precisato che tutti i dati che riguardano la ricorrentevengono conservati negli archivi cartacei ed informatici e non possono esserecancellati perché necessari per l'esecuzione delle prestazioni mediche o per ilrilascio della documentazione fiscale; infine, la resistente ha dichiarato chela cartella clinica fornita alla ricorrente "riporta tutti i datipersonali che nel corso dell'anamnesi la sig.ra XY ha reso all'operatoresanitario" cosiccome "non vi è un solo dato che non provenga dallapaziente"; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver già inviatol'ortopantomografia (OPT) eseguita nel 2012 (erroneamente indicata nella notadell'11 gennaio 2013 come l'ortopantomografia eseguita nel 2004 anche se ladata "2012" è comunque evidenziata sulla lastra stessa), mentre hadichiarato di aver inviato in allegato alla nota dell'11 febbraio 2013l'ortopantomografia del 2004; VISTAla nota inviata in data 8 marzo 2013 con la quale la ricorrente ha dichiaratodi aver preso conoscenza della nota della ricorrente datata 11 febbraio 2013solo dopo l'invio della stessa da parte dell'ufficio ricorsi del Garante; nelmerito, la ricorrente ha sostenuto di non aver ancora ricevuto leortopantomografie del 2004 e del 2012 né alcuna informazione circa le sommepagate e fatturate alla ricorrente prima del 2009; VISTAla nota inviata in data 8 marzo 2013 con la quale la resistente, preso attodell'opposizione della ricorrente al trattamento dei dati per scopipromozionali, ha dichiarato che i dati che la riguardano non verranno trattatiper tali finalità né da parte della società resistente né da parte di terzi; laresistente ha inoltre inviato alla ricorrente la documentazione fiscalerelativa alle prestazioni rese da CMPI s.r.l. (già inviata alla ricorrente inallegato alla nota dell'11 febbraio 2013, ma da quest'ultima evidentemente nonricevuta); VISTEle note inviate in data 8 marzo 2013, 11 marzo 2013 e 12 marzo 2013 con lequali la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la documentazione fiscalerichiesta; la ricorrente ha tuttavia ribadito di non aver ancora ricevuto ledue ortopantomografie del 2004 e del 2012; inoltre, la ricorrente, avendonotato che nella ricevuta fiscale n. 05/1649 datata 25/02/2005 fornitale dallaresistente risulta indicata fra le prestazioni rese anche unaortopantomografia, ha chiesto di ottenere tale ulteriore ortopantomografia,oltre a quelle del 2004 e del 2012; RILEVATOche il diritto di accesso ai dati personali non importa l'obbligo per iltitolare del trattamento di fornire gli originali o le copie dei documenticontenenti le informazioni indicate, bensì la necessità di estrapolare daidocumenti che le contengono le informazioni richieste, fornendo ai richiedenticopia degli stessi qualora l'estrapolazione risulti particolarmente complessa; RILEVATOche la resistente ha omesso di fornire alla ricorrente le ortopantomografie del2004, del 2005 e del 2012; ritenuto quindi di accogliere il ricorso e diordinare pertanto a CMPI s.r.l. di fornire all'interessata taliortopantomografie, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezionedella presente decisione, dando comunicazione a questa Autorità, entro ilmedesimo termine, dell'avvenuto adempimento; RITENUTOche deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, posto cheil titolare del trattamento nel corso del procedimento ha consegnato allaricorrente diversi documenti in suo possesso contenenti dati personali che lariguardano oppure ha estrapolato da tali documenti i dati stessi; la resistenteha inoltre fornito sufficienti indicazioni in ordine alle restanti richiestedella ricorrente; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diCMPI s.r.l., nella misura di euro 300, previa compensazione della residuaparte, in ragione del mancato adeguato riscontro alle richieste dellaricorrente formulate in sede di interpello preventivo; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso ed ordina a CMPI s.r.l. difornire alla ricorrente le ortopantomografie del 2004, del 2005 e del 2012,entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della presentedecisione, dando comunicazione a questa Autorità, entro il medesimo termine,dell'avvenuto adempimento; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso inordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 500l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti,nella misura di 300 euro, a carico di CMPI s.r.l., la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residuaporzione delle spese. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 14 marzo 2013
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