| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 7 MARZO 2013 Registro dei provvedimenti n. 111 del 7 marzo 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 28 novembre 2012 presentato da Rosa Mattiolinei confronti di Sky Italia s.r.l. con il quale la ricorrente, nel contestarela ricezione di alcune comunicazioni a carattere promozionale alla propriautenza telefonica di rete mobile, ha ribadito le richieste previamente avanzateai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito "Codice"), volte aottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e laloro comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l'origine, la logica,le modalità e le finalità su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggettio le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati;rilevato che con il ricorso la ricorrente si è opposta al trattamento deimedesimi dati a fini promozionali, sollecitandone la cancellazione e ha chiestoinfine di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessata, nonché la nota del 15 gennaio 2013 con la quale questaAutorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sulricorso; VISTAla nota anticipata via e-mail il 17 dicembre 2012 con la quale la societàresistente, nello scusarsi per il ritardo nella risposta dovuto ad un"disguido organizzativo", ha riscontrato le richieste dellaricorrente, precisando che "il numero di cellulare da lei segnalatorisultava tra i dati fornitici da un nostro cliente (i cui estremi siamodisponibili a fornire all'Autorità qualora ci venissero richiesti)" edichiarando di avere provveduto a "cancellare detto numero dalla schedadel cliente cui era associato"; nella medesima nota la resistente haaltresì affermato che l'interessata "non verrà più contattata da SkyItalia s.r.l."; RITENUTOche il titolare del trattamento ha fornito un riscontro non del tutto idoneoalle richieste dell'interessata, non fornendo l'indicazione di eventualiresponsabili del trattamento designati né precisando se i dati della ricorrentefossero stati comunicati a terzi e soprattutto omettendo di fornire gli estremiidentificativi del soggetto che avrebbe fornito i dati personalidell'interessata, impedendo così a quest'ultima di verificare, tra l'altro, laveridicità dell'informazione; ritenuto, pertanto, di dover accogliere ilricorso in ordine a tali richieste e di dover quindi ordinare a Sky Italias.r.l. di riscontrare le predette istanze entro trenta giorni dalla ricezionedel presente provvedimento dando conferma a questa Autorità entro la medesimadata dell'avvenuto adempimento; RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste,avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di SkyItalia s.r.l. nella misura di 350 euro, previa compensazione della residuaparte per giusti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 7 marzo 2013
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