| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 7 MARZO 2013 Registro dei provvedimenti n. 112 del 7 marzo 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso presentato al Garante in via d'urgenza il 3 dicembre 2012 da XY, KW,QW e QW (rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Melpignano) con il quale iricorrenti hanno chiesto a Banca di credito cooperativo di Alberobello eSanmichele di Bari la cancellazione della prospettata segnalazione a lorocarico presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia; i ricorrenti hannoinfatti sostenuto che tale segnalazione - che trarrebbe origine da ritardi neipagamenti relativi alle rate dei mutui ipotecario e chirografario (di cui èintestataria la società XX s.r.l.) rispetto ai quali gli stessi hanno prestatogaranzia fideiussoria - sarebbe illegittima per asserita nullità dellefideiussioni medesime; ciò in quanto le obbligazioni fideiussorie prestatedagli interessati (ovvero tutti i componenti della famiglia) sarebbero"assolutamente sproporzionate rispetto al debito garantito" nonché"prive di causa giacché l'obbligazione principale sarebbe ampiamentegarantita dall'ipoteca di primo grado iscritta sul capiente complessoimmobiliare" della XX s.r.l.; rilevato che i ricorrenti hanno altresìchiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 dicembre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 28 gennaio2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTAla nota pervenuta in data 27 dicembre 2012 con la quale il titolare deltrattamento, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Chiarelli, nelpremettere che "il vigente sistema della garanzia del credito non escludeil concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimocredito in quanto esso importa un legittimo rafforzamento della tutela di unmedesimo credito", ha sostenuto che la "fideiussione non è stataaffatto assunta per qualcosa che eccede il debito principale"; infatti"l'aver previsto un tetto massimo entro il quale la garanzia vieneprestata, non significa che la stessa viene prestata per qualcosa in piùrispetto al debito principale (comprensivo di capitale, interessi e spese),quanto piuttosto individua il rischio globale (volontariamente) assunto dalfideiussore rispetto alla somma oggetto dell'obbligo restitutorio da parte delmutuatario garantito (somma ab origine certa quanto al capitale, ma nondeterminabile a priori in relazione al futuro maturare degli interessi (Š)";quanto poi all'asserita erroneità della segnalazione a sofferenza, laresistente, nel precisare che "la XX s.r.l., inadempiente nel pagamentodelle rate di mutuo ipotecario già a far data dal maggio 2012 e del mutuochirografario a far data dal giugno 2012, nell'assemblea totalitaria dei sociin data 1.8.2012 deliberava istanza di ammissione al concordato preventivo (Š)",ha evidenziato che non si tratta, come sostengono i ricorrenti, di un"mero ritardo nel pagamento delle rate dei due mutui, bensì diinadempimento ormai cristallizzato sia da parte del mutuatario che da parte deisuoi fideiussori", i quali peraltro risultano "anche variamentecointeressati nella società in stato di crisi"; inoltre, dalla stessa"legge fallimentare (art. 184) si ricava che la domanda di concordato nonfa venir meno le ragioni del creditore nei confronti dei terzi e non esoneraaffatto il fideiussore dal provvedere al pagamento del debito"; VISTAla nota pervenuta via fax il 3 gennaio 2013 con la quale i ricorrenti, nelribadire l'illegittimità del "comportamento della banca resistente che haingiustificatamente cumulato, oltre alla capiente garanzia reale, benquattro fideiussioni su tutti i componenti del medesimo nucleo familiare,determinando un aggravamento ingiustificato delle condizioni delfinanziamento", hanno ribadito la richiesta formulata con il ricorsoprendendo atto che la resistente ha esplicitamente "dichiarato di avereprovveduto ad attivare la procedura per la segnalazione in centralerischi"; VISTEle note pervenute via e-mail il 4 gennaio 2013 e il 15 febbraio 2013 con lequali il titolare del trattamento, nel ribadire quanto già detto nella memoriaprecedente e nel sottolineare come i ricorrenti "non contestino il creditobancario né il mancato adempimento delle obbligazioni assunte, ma invocanounicamente la presunta capienza del patrimonio XX s.r.l., ovverosia la garanziareale gravante sul patrimonio dell'obbligato principale , elemento da cui,stando alle istruzioni della Banca d'Italia, deve peraltro prescindersi (circ.139/1991)", ha sostenuto la legittimità della segnalazione a sofferenzadei nominativi dei ricorrenti sottolineando come "l'attualeregolamentazione del Servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestitodalla Banca d'Italia impone alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Š) l'obbligo diinviare all'organo di vigilanza le segnalazioni di rischio nonché ogni altrodato o documento richiesto" (art. 51 T.U.B.); VISTEle note datate 31 gennaio 2013 e 15 febbraio 2013 con le quali i ricorrenti,nel ribadire quanto già rappresentato nelle memorie precedenti, hanno reiteratola richiesta formulata con il ricorso rilevando che "la segnalazione aCentrale rischi di più soggetti in qualità di garanti, per un importoassolutamente sproporzionato ed eccedente il reale debito (peraltro giàampiamente garantito), legittimi una condotta vessatoria della banca e comportiin generale la diffusione di dati erronei e tali da compromettere la credibilitàfinanziaria e la possibilità di accesso al credito dei soggetticoinvolti"; RILEVATOche il trattamento dei dati dei ricorrenti riferiti alla segnalazioneeffettuata dalla società resistente alla Centrale dei rischi della Bancad'Italia non risulta dagli atti essere stato effettuato in modo illecito, inquanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testounico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt.53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo1994; provv. Banca d'Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d'Italia n. 139 dell'11febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e che, pertanto, il ricorso deveessere dichiarata allo stato degli atti infondato; visto che, nel caso dispecie, la banca ha provveduto ad appostare una "segnalazione dirischio" in coerenza con la predetta normativa, tenendo conto degliobblighi e delle responsabilità che gravano in proposito sugli istituti dicredito; RILEVATOche resta salva la possibilità per gli interessati di sollevare, se del caso,dinanzi alla competente autorità giudiziaria, i diversi profili attinenti allavalidità dei rapporti contrattuali in essere tra le parti o di alcune clausoleritenute vessatorie dagli interessati; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara il ricorso infondato; b)dichiara compensate le spese fra le parti. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 7 marzo 2013
|