Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 7 MARZO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 115 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

VISTAl'istanza datata 8 novembre 2012 con la quale XY, ex dipendente di Cassa diRisparmio della Provincia di Chieti S.p.A., ha chiesto di avere accesso ai datipersonali (e di conoscere l'origine degli stessi) contenuti in una serie diatti e documenti che sarebbero detenuti dalla banca, e, in particolare, 1) adalcuni ordini di servizio con i quali sarebbero state impartite "eventualidisposizioni" per la distruzione di documenti riferibili all'interessato;2) ad alcune "delibere Carichieti" relative alle vicende che hannoriguardato il ricorrente; 3) ad una serie di "suggerimenti" chesarebbero stati chiesti "ad un legale esterno" in ordine aicontenziosi che hanno riguardato l'interessato; 4) ad una comunicazione viae-mail che sarebbe intercorsa il 9 novembre 2004 fra due dipendenti della bancain ordine al giudizio professionale per il 2003 dello stesso ricorrrente;

VISTOil ricorso presentato il 29 novembre 2012 da XY nei confronti di Cassa dirisparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l'interessato haribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico dellacontroparte le spese del procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 18 gennaio 2013 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla comunicazione del 7 dicembre 2012 con la quale il legale della resistente,nel sottolineare come l'interessato abbia fatto numerose richieste di accesso adati che "non sono acquisibili e/o estraibili da atti esistenti (Š) attesoche tali documenti dovrebbero essere, sostanzialmente, creati all'esito di unaapposita istruttoria (Š)", ha comunque fornito una serie di riscontriprecisando, tra l'altro: a) che "a dimostrazione della defatigatorietà"delle richieste del ricorrente risulta che lo stesso abbia allegato all'atto diricorso alcuni dei documenti cui vorrebbe accedere, oltre a chiedere l'originedi informazioni di cui risulta evidente la provenienza; b) di avere consegnatoe "reiteratamente riconsegnato (Š) quanto risultante agli atti dell'istituto"ma di provvedere comunque a riallegare la delibera n. 9 del Comitato esecutivodella banca del 2 agosto 2011 per la quale il ricorrente ha formulato unaspecifica richiesta; c) di non poter consegnare gli ordini di servizio cui èstato fatto riferimento in quanto "non esiste alcun ordine diservizio" concernente supposti ordini di distruzione dei documentirichiesti dall'interessato; d) di essere nella "impossibilità di rinvenirepresunte ed inesistenti comunicazioni con le quali si richiesero suggerimentiad un legale esterno (Š)", pur ritenendo che tale richiesta esuli dallegittimo esercizio del diritto di accesso ai dati personali; e) diriconfermare l'inesistenza negli archivi della banca dell' e-mail del 2004 piùvolte richiesta dal ricorrente;

VISTEle memorie del ricorrente del 28 dicembre 2012, del 17, 22 e 28 gennaio 2013 edel 4 e 13 febbraio 2013, con le quali lo stesso ha ribadito le proprierichieste, peraltro inserendo una congerie di riferimenti a fatti e personeestranee alle specifiche istanze avanzate con il procedimento in esame,formulando altresì in modo confuso e scarsamente intellegibile contestualirichieste rivolte alle più diverse amministrazioni e autorità (Governatoredella Banca d'Italia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ,Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Commissione per l'accesso aidocumenti amministrativi, Direzione provinciale dell'INPS di Chieti),richiedendo infine che il Garante, in relazione ad una serie di procedimenti diricorso esaminati in passato, proceda alla revocazione ex art. 395 c.p.c. dellerelative decisioni;    

VISTOche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine alle richiestecon le quali il ricorrente vorrebbe acquisire informazioni su "indicazionie suggerimenti" che sarebbero stati dati o sarebbero stati chiesti a nonmeglio precisati "legali esterni" alla banca, ciò in quanto, inordine a tali ipotesi trova applicazione l'ultima parte del 4° comma dell'art.8 del Codice che esclude l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codicequando i dati riguardino "l'indicazione di condotte da tenersi" osuggerimenti di strategia processuale o anche prospettazioni difensiveformulate dal difensore di fiducia e rivolte ad amministratori e dirigentidell'istituto di credito (tenendo peraltro conto che il titolare deltrattamento ha dichiarato l'inesistenza di gran parte delle informazioni diquesto tipo di cui l'interessato suppone l'esistenza);

VISTOche in relazione alle rimanenti richieste la banca ha messo a disposizione idati richiesti o ha precisato che le informazioni richieste non esistono o nonsono attualmente detenute dal datore di lavoro o sono state comunque messe adisposizione del ricorrente in occasione delle numerosissime, precedenti istanzedi accesso (come dimostrato, peraltro, dai molti documenti che lo stessoricorrente produce a corredo delle proprie istanze); visto che al riguardo puòessere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATOche non trova applicazione alle decisioni del Garante il disposto dell'art. 395c.p.c., visto che rispetto alle stesse il ricorrente avrebbe potuto peraltroproporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 152 del Codice,come sempre ricordato dall'Autorità nei suoi provvedimenti;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragionedei rapporti intercorsi fra le parti sia prima che dopo la presentazione delricorso;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a)  dichiarainammissibile il ricorso in ordine alle richieste relative all'acquisizione deidati di cui all'art. 8, comma 4 del Codice ;

b)  dichiaranon luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c)  dichiaracompensate le spese tra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 7 marzo 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia