Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 69 del 14 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, dellaprof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti edel dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTOil ricorso al Garante, presentato il 9 novembre 2012, nei confronti di Experian- Cerved Information Services S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difesodall'avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazione dei dati personali chelo riguardano relativi ad un "Pignoramento immobiliare trascritto pressola Conservatoria di Roma 1 in data 22/9/1993" cui ha fatto seguito"l'annotamento di cancellazione in data 4/12/1997"; visto che, aparere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, checomportano notevoli difficoltà per lo stesso nell'accesso al credito, sarebbeeccedente e incompleto, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorsodall'iscrizione del pignoramento ed essendo intervenuta la cancellazione dellostesso a seguito di decreto di estinzione della procedura esecutiva; rilevatoche il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 novembre 2012con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 3 gennaio 2013 con la quale questa Autoritàha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice;

VISTAla memoria pervenuta via e-mail il 4 dicembre 2012, con la quale la resistente,rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno, ha sostenuto la legittimità deltrattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati in questione sono"tratti dalle fonti pubbliche ufficiali e sono esatti, completi eaggiornati con quelli risultanti presso le richiamate fonti pubbliche diprovenienza" (risultando, contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente, anche il relativo annotamento di cancellazione)"; rilevato chetale trattamento è volto a veicolare presso la clientela della resistente lemedesime informazioni relative agli "eventi pregiudizievoli" censitepresso la fonte pubblica ma rendendo più agevole l'accesso alle stesse"che diversamente, in funzione della mole di richieste ed ufficicompetenti, risulterebbe oltremodo gravoso"; rilevato che la resistente,nel confermare la liceità del trattamento effettuato, "in chiave dimaggior tutela degli interessi dell'interessato, atteso il tempo trascorsodagli eventi pregiudizievoli di riferimento, (Š) ha disposto la temporaneasospensione della visibilità dei dati in questione" in attesa degliapprofondimenti in corso presso l'Autorità in materia di informazionicommerciali, come  peraltro già comunicato all'interessato con le note del26 settembre 2012 e del 15 ottobre 2012 (delle quali ha allegato copia);

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 23 gennaio 2013 con la quale il ricorrente haribadito le proprie argomentazioni ribadendo la richiesta di definitivacancellazione dei dati;

RILEVATOche il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personalitratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali,possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell'interessato aisensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando i futuripossibili adeguamenti che potrebbero risultare necessari sul piano della qualitàdei dati e dei tempi di relativa conservazione, in applicazione dei codicideontologici previsti dagli artt. 61 e 119 del Codice con riferimento allaraccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri;visto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si applica alcaso di specie la disciplina di cui al codice di deontologia per i sistemiinformativi in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità neipagamenti;

RILEVATOpertanto che, alla luce della documentazione in atti, il ricorso deve esseredichiarato infondato in quanto i dati personali in questione, corrispondentialle informazioni conservate presso i competenti uffici dell'Agenzia delterritorio, non risultano, allo stato, trattati in violazione di legge tenutoperaltro conto che, nel caso di specie, il titolare del trattamento haprovveduto a sospendere la visibilità degli stessi, dandone comunicazioneall'interessato, già prima della presentazione del ricorso;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara il ricorso infondato;

b)dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 14 febbraio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia