| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 73 del 14 febbraio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil ricorso al Garante proposto l'8 novembre 2012 nei confronti di FastwebS.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Mocci), inrelazione ad un contratto per la fornitura di servizi telefonici (linea fissa eADSL) allo stesso intestato (oggetto di una controversia pendente dinanzi alCO.RE.COM. del Lazio), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali che lo riguardano, di conoscere l'origine dei dati, le finalità, lemodalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare edell'eventuale responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categoriedi soggetti cui i dati possono essere comunicati o diffusi; rilevato che ilricorrente ha anche chiesto la cancellazione ed il blocco dei dati trattati inviolazione di legge oltre ad opporsi al loro trattamento per fini pubblicitari;rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte lespese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 novembre 2012,con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 2 gennaio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma7, del Codice; VISTAla nota datata 30 novembre 2012 con la quale la resistente ha sostenuto di nonaver rinvenuto nei propri archivi l'istanza ai sensi dell'art. 7 avanzata dalricorrente (inviata al generico indirizzo della sede legale e non all'UfficioPrivacy); la resistente ha quindi fornito al ricorrente l'elenco dei datipersonali riferiti al ricorrente acquisiti in occasione della stipula delcontratto avvenuta in data 29/10/2010 ed ha altresì fornito le altre notizie sultrattamento di cui all'art. 7, comma 2 del Codice; la resistente ha infinepreso atto dell'opposizione del ricorrente di talché i dati che lo riguardano"sono stati cancellati da tutti i database aziendali e da ogni altro database utilizzato da soggetti terzi (agenzie, Call center) di cui si avvaleFastweb per le attività promozionali"; la resistente ha inoltre allegatola proposta di abbonamento, il modulo per l'attivazione del R.I.D. ed il moduloper l'attivazione della number portability, documenti tutti sottoscritti dalricorrente in data 29/10/2010; VISTOil verbale dell'audizione del 7 dicembre 2012 nel corso della quale ilricorrente ha disconosciuto la firma posta in calce al contratto in questione,nonché ai documenti allegati, sostenendo che, a proprio giudizio, sarebbeapocrifa; inoltre, il ricorrente ha ribadito la richiesta di ottenerel'eventuale registrazione vocale dell'ordine prevista per i contratti conclusi"a distanza" dalla delibera AGCOM n. 664/2009; infine, il ricorrenteha sostenuto di aver correttamente inviato l'interpello preventivoall'indirizzo del Titolare del trattamento indicato nell'informativa pubblicatasul sito Internet di Fastweb S.p.A.; VISTAla successiva nota pervenuta in data 21 dicembre 2012 con la quale la resistenteha ribadito di aver raccolto i dati personali del ricorrente attraverso laproposta di abbonamento sottoscritta in data 29 ottobre 2010; in relazione,invece, "alla imputabilità della sottoscrizione", la resistente haprecisato che "la questione è oggetto di controversia ed, allo stato,esaminata dal CORECOM"; RITENUTOche la richiesta di cancellazione e blocco dei dati deve essere dichiaratainfondata non essendo emersi dall'istruttoria elementi di illiceità deltrattamento dei dati del ricorrente che sono, allo stato, trattati dal gestoretelefonico in relazione al contratto per la fornitura di servizi telefonicisottoscritto in data 29/10/2010 in relazione al quale permangono anche obblighidi conservazione della documentazione contabile; RITENUTOche, in ordine alle ulteriori richieste, deve essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice avendo lasocietà resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, fornito unsufficiente riscontro alle richieste del ricorrente; RILEVATOche restano impregiudicati i profili di natura contrattuale attinenti alrapporto giuridico intercorso fra le parti che potranno, se del caso, esserefatti valere dal ricorrente nelle opportune sedi, non avendo questa Autoritàcompetenza in merito così come i profili relativi all'eventuale accertamentodell'apposizione di una firma apocrifa in calce alla documentazionecontrattuale; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A.,stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 250, previacompensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Roma, 14 febbraio 2013
|