Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 31 GENNAIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 44 del 31 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 23 ottobre 2012, presentato nei confronti diUnicredit S.p.A., con il quale Marina Bongiorno, in proprio e quale madreesercente la potestà sul figlio minore Mattia Nava, in qualità di erede deldefunto marito Massimo Nava (rappresentata e difesa dall'avv. Vinicio Caseri),ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati cheriguardano le operazioni bancarie effettuate dal defunto marito presso leagenzie bancarie Unicredit, "anche se riferite a conti e/o rapportibancari riferibili a NP Immobiliare srl o altri soggetti"; ciò,considerato che la citata banca aveva rifiutato il riscontro alla richiestaformulata ai sensi dell'art. 7 del d.lg. n. 196/2003 di fornire le informazioniriferite alle operazioni effettuate dal de cuius in qualità di procuratore diNP Immobiliare srl sostenendo che, rientrando gli atti posti in essere daldefunto Nava Massimo nella sfera giuridica del rappresentato, vale a dire NPImmobiliare srl, quest'ultima avrebbe dovuto formalmente autorizzare la bancaal rilascio dei dati in questione; la ricorrente, invece, ha evidenziato come"la richiesta di informazioni svolta nei confronti di Unicredit (Š) èdiretta a conoscere i riflessi patrimoniali che le operazioni svolte dal sig.Nava Massimo possono aver avuto sia sul patrimonio del defunto sia,conseguentemente, su quello degli eredi"; la ricorrente  ha chiesto,altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 ottobre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dellaricorrente, nonché la successiva nota del 21 dicembre 2012 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota datata 20 novembre 2012 con la quale l'istituto di credito resistenteha fornito alla ricorrente l'elenco dei rapporti/collegamenti riferiti al decuius risultanti dagli archivi della banca ma ha dichiarato che "sono incorso le (Š) ricerche presso (Š) gli archivi per verificare l'esistenza dispecifiche operazioni eventualmente poste in essere dal de cuius, in nomeproprio a favore di terzi, delle quali, in caso positivo" la banca avrebbefornito copia documentale;

VISTAla memoria fatta pervenire in data 22 novembre 2012 con la quale la ricorrenteha fatto presente di essersi recata presso la filiale Unicredit di Ponte SanPietro per richiedere copia della documentazione riferita ai rapporti indicatinella nota di riscontro Unicredit del 20.11.2012 ma di non aver ricevuto nessundocumento;

VISTAla nota datata 19 dicembre 2012 con la quale la banca ha fornito allaricorrente le copie, reperite presso gli archivi della banca, delle operazioniche risultano disposte dal de cuius per conto proprio, in favore di soggettoterzo, a valere sul conto corrente n. **** intestato a "Nava Massimo"presso l'Agenzia 851-Ponte San Pietro, inviando alla ricorrente la copia degliestratti del succitato conto, di 3 ordini di bonifico a favore di terzi conaddebito sul succitato conto, oltre ad altri documenti rilevanti; in relazionealle operazioni "per cassa", non transitate sui rapporti di conto,invece, la banca ha sostenuto che non le sarebbe possibile individuare leoperazioni medesime in mancanza di ulteriori informazioni di dettaglio che laricorrente stessa dovrebbe fornirle;

VISTAla memoria fatta pervenire in data 21 gennaio 2012 con la quale la ricorrenteha eccepito di non poter fornire i maggiori dettagli richiesti dalla bancaresistente in ordine alle operazioni "per cassa" che sarebbero stateeffettuate dal de cuius, ma ha sostenuto che la banca, anche in assenza di talidettagli, sarebbe in grado di rintracciare, attraverso un "impegnomaggiore", le operazioni in questione che comunque la ricorrente, inqualità di erede, ha diritto di conoscere; inoltre, la ricorrente ha dichiaratoche, come emerso dalla documentazione fornita da Unicredit, e contrariamente aquanto sostenuto dalla stessa banca nelle note di risposta all'interpellopreventivo, il de cuius non ha mai agito come procuratore della NP Immobiliarepertanto il rifiuto opposto dalla banca appare fondato, a parere dellaricorrente, su "falsi ed inesistenti presupposti"; la ricorrente haquindi insistito per ottenere la comunicazione delle ulteriori informazioni"con riferimento a tutte le operazioni "per cassa" eseguite dalde cuius anche se non transitate su rapporti di conto limitando, allo stato, larichiesta alla Agenzia Unicredit Spa di Ponte San Pietro";

RILEVATOche ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai datipersonali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha uninteresse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiarimeritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, deve ritenersi che laricorrente, in qualità di vedova del de cuius nonché madre del minore NavaMattia abbia legittimamente esercitato il suddetto diritto al fine di ottenereinformazioni circa possibili operazioni che potrebbero aver avuto riflessi patrimonialisia sul patrimonio del defunto sia su quello degli eredi;

RILEVATOche occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall'Autorità(vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapportobanca-clientela"del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari,che possono riguardare anche soggetti diversi dall'interessato, effettuata aisensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensidegli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti neimedesimi documenti; con riferimento a quest'ultimo tipo di richieste l'art. 10del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura delresponsabile o degli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente,ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specificarichiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceoo informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi aterzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all'art. 10, comma 4, delCodice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazione deidati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro"attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenticontenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare ilriscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare necessariamentel'istanza di accesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti;

RILEVATOche, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia diprotezione dei dati personali avendo la ricorrente chiesto, ai sensi degliartt. 7 e 9 del Codice, la comunicazione dei dati personali riferiti al defuntomarito contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca;

RILEVATOche nel corso del procedimento la banca resistente ha fornito la documentazioneinerente ai rapporti intrattenuti dal de cuius con l'istituto, ivi comprese leoperazioni di bonifico in favore di terzi con addebito sul conto correnteintestato al de cuius e ritenuto quindi, sotto questo particolare profilo, didover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, avendo fornito la bancaresistente un sufficiente riscontro in merito;

RILEVATO,invece, che, per quanto riguarda le operazioni "per cassa" eseguitedal de cuius presso l'Agenzia Unicredit 851 di Ponte San Pietro, anche se nontransitate su rapporti di conto, la banca resistente non ha fornito alcunriscontro e ritenuto quindi di dover accogliere parzialmente il ricorso e didover ordinare ad Unicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente, nelle forme enei limiti di cui all'art. 10 del Codice, i dati personali che riguardano il decuius relativamente alle operazioni in questione, entro il termine dicentoventi giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando confermaall'Autorità dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diUnicredit S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residuaparte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)accoglie parzialmente  il ricorso e, per l'effetto, ordina a UnicreditS.p.A. di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cui all'art.10 del Codice, entro centoventi giorni dalla data di ricezione del presenteprovvedimento, i dati personali che riguardano le operazioni "percassa" eseguite dal de cuius presso l'Agenzia Unicredit 851 di Ponte SanPietro;

b)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazioneper giusti motivi della residua parte, a carico di Unicredit S.p.A., la qualedovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 31 gennaio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia