Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 31 GENNAIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 45 del 31 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 24 ottobre 2012, presentato nei confronti diBanca Popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa, con il quale XY,KW e KX (rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Fanti), dopo averripetutamente contestato l'esecuzione di una serie di ordini di acquisto e divendita titoli effettuata sui conti correnti aperti presso la citata banca(sostenendo che terzi non autorizzati avrebbero effettuato a loro insaputaanomale operazioni finanziarie con conseguente grave perdita economica a lorodanno) hanno ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione informa intelligibile dei dati personali riferiti alle operazioni finanziarie inquestione;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31 ottobre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degliinteressati, nonché la successiva nota del 21 dicembre 2012 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota datata 21 novembre 2012 e la successiva memoria datata 27 novembre 2012con la quale l'istituto di credito resistente ha eccepito che: a) gliinteressati avrebbero avanzato, a far data dal 2010, plurime e reiteraterichieste di acquisizione di documentazione cui la banca avrebbe dato puntualeriscontro; b) le richieste degli interessati non sarebbero, a parere della banca,istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 madovrebbero ricondursi al disposto dell'art. 119, comma 4, del testo unico inmateria bancaria (d.lg. 385/1993), che riconosce il diritto di ottenere –a proprie spese - copia della documentazione bancaria esclusivamente altitolare del rapporto o a chi ne sia legittimo successore; c) le richieste didocumentazione in questione sarebbero "strumentali (Š) alla proposizionedi eventuali azioni legali di tipo risarcitorio" nei confronti della bancaresistente e quindi "finalizzate alla tutela di diritti di naturapatrimoniale" e non dei "diritti, di rango più elevato, relativi allatutela dei soggetti in ordine al trattamento dei dati personali"disciplinata dal d.lg. n. 196/2003; d) la banca resistente, come già comunicatonella nota del 12 settembre 2012, ha messo a disposizione dei ricorrenti ladocumentazione allo stato reperita (che solo per la signora XY riguarda 375operazioni di compravendita di strumenti finanziari) che potrà essere ritiratapresso l'Agenzia 15 di Roma, previa corresponsione delle spese quantificatedalla filiale sulla base dei vigenti fogli informativi, ai sensi dell'art. 119,comma 4, del testo unico bancario;

VISTAla memoria fatta pervenire in data 7 gennaio 2013 con la quale i ricorrentihanno eccepito che il diritto di accesso ai dati personali "deve esseregarantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene allemodalità di esercizio," dalle norme del Testo Unico Bancario, "comevorrebbe la banca resistente che si riferisce al diverso diritto del cliente diottenere distinti atti e documenti bancari contenenti o meno datipersonali";  i ricorrenti hanno inoltre ribadito il loro interesse adottenere maggiori informazioni circa le singole operazioni contestate,"raggruppate in modo generico sugli estratti conto con voci ambigue oincomprensibili (ad es.: operazioni su estero)" e che sarebbero state, agiudizio dei ricorrenti, compiute da terzi non autorizzati, "falsificandola firma dei ricorrenti e sostituendosi a loro nella scelta delle singoleoperazioni di investimento e disinvestimento";

RILEVATOche occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall'Autorità(vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapportobanca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari,che possono riguardare anche soggetti diversi dall'interessato, effettuata aisensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensidegli artt. 7 e 8 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti neimedesimi documenti; il Garante ha ricordato che "l'art. 7 del Codiceobbliga la banca (in qualità di titolare del trattamento) a fornire idoneoriscontro alle richieste di accesso avanzate dagli interessati con riferimentoai dati personali che li riguardano. Tra questi devono essere annoverate anchetutte le informazioni personali relative alle operazioni effettuate dagliinteressati, nonché quelle relative alle registrazioni telefoniche degli ordinidi negoziazione dagli stessi impartiti, come pure le informazioni di caratterepersonale, eventualmente raccolte dalla banca nell'eseguire ordini diinvestimento della clientela e idonee a manifestare obiettivi e propensione alrischio"; con riferimento alle richieste di accesso ai dati personalil'art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a curadel responsabile o degli incaricati e comunicati all'interessato ancheoralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi èspecifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supportocartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali datirelativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all'art. 10, comma4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualoral'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà difornire riscontro "attraverso l'esibizione o la consegna in copia di attie documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolareil riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare necessariamentel'istanza di accesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti;rilevato, infine, che le richieste, avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice,non devono essere motivate e possono essere avanzate anche qualora leinformazioni siano necessarie (come nel caso di specie) ai fini della tutela diun diritto anche di natura patrimoniale;

RILEVATOche, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia diprotezione dei dati personali avendo i ricorrenti esplicitamente chiesto, aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice, la comunicazione dei dati personali che liriguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca;

RITENUTO,alla luce delle considerazioni esposte, di dover accogliere il ricorso e didover ordinare a Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa dicomunicare ai ricorrenti, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 10 delCodice, i dati personali che li riguardano relativamente alle singoleoperazioni di acquisto e di vendita titoli effettuate sui conti correnti apertipresso la citata banca, entro il termine di quarantacinque giorni dallaricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autorità dell'avvenutoadempimento entro il medesimo termine;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

accoglieil ricorso e, per l'effetto, ordina a Banca Popolare dell'Etruria e del Laziosocietà cooperativa di comunicare ai ricorrenti, nelle forme e nei limiti dicui all'art. 10 del Codice, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezionedel presente provvedimento, i dati personali che li riguardano relativamentealle singole operazioni di acquisto e di vendita titoli effettuate sui conticorrenti aperti presso la citata banca.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 31 gennaio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia