| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 17 GENNAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 19 del 7 gennaio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso al Garante, presentato il 10 ottobre 2012, nei confronti di CrifS.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio M. Salvatori,si è opposto all'ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) deidati personali che lo riguardano, contenuti nella banca dati gestitadall'odierna resistente, relativi ad una procedura fallimentare risalente al1995 e chiusa nel 2007 per ripartizione dell'attivo in favore della massa deicreditori, attualmente riportante l'annotazione di cancellazione; visto che, aparere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni avrebbe effettipregiudizievoli tali da comportare notevoli difficoltà nell'accesso al creditoe sarebbe inoltre eccedente e non pertinente, tenuto conto del lungo periodo ditempo trascorso dalla dichiarazione di fallimento; visto che il ricorrente si èanche opposto all'ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) deidati personali, parimenti censiti nella banca dati gestita da Crif S.p.A. erelativi ad alcune domande giudiziali in revocatoria promosse nei propriconfronti, dati ritenuti parimenti pregiudizievoli stante la propria posizionedi terzo acquirente di buona fede; rilevato che il ricorrente ha chiesto diporre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 ottobre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 6 dicembre 2012 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTAla nota inviata in data 26 ottobre 2012 con la quale Crif S.p.A. ha affermatola legittimità del trattamento posto in essere in virtù del fatto che i dati dicui il ricorrente chiede la cancellazione, contenuti nella banca dati"Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" e corrispondenti aquelli riferiti "sono aggiornati e coerenti con quanto registrato pressole fonti pubbliche di provenienza, come risulta dalle ispezioni ipotecarieallegate (Š) e come tra l'altro già segnalato al Ricorrente (Š) da ultimo conla lettera del 05.09.2012"; rilevato che la resistente ha, in particolare,sostenuto che la propria attività consiste nel "veicolare" leinformazioni conservate presso le banche dati pubbliche "svolgendoesclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimonialedell'interessato e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazionepatrimoniale, riproducendo esattamente quanto risulta nelle fonti pubblichepresso le quali sono raccolte" (ivi comprese le annotazioni dicancellazione); VISTAla memoria fatta pervenire in data 7 novembre 2012 ed il verbale dell'audizionedel 12 novembre 2012 con i quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfattodel riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprie richieste; VISTAla nota inviata da Crif S.p.A. in data 20 dicembre 2012 con la quale la societàha ribadito la liceità del trattamento dei dati del ricorrente che sonoaggiornati e coerenti con le fonti pubbliche di provenienza, "essendoesclusa ogni discrezionalità da parte di CRIF nella rappresentazione dei datiriferiti al Ricorrente"; RILEVATOche l'opposizione al trattamento e la richiesta di cancellazione dei datiriferiti alle domande giudiziali in revocatoria promosse nei confronti delricorrente sono state proposte per la prima volta nell'atto di ricorso e nonsono state previamente formulate nei confronti di Crif S.p.A. con le istanze exart. 7 del Codice allegate agli atti del ricorso; ritenuto pertanto che talirichieste devono essere ritenute in questa sede inammissibili (pur potendoessere eventualmente riproposte con nuovo interpello preventivo e successivonuovo ricorso) ; RILEVATOche il Garante ha più volte sottolineato che l'ampiezza e la complessità deitrattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore dellac.d. informazione commerciale impone un'attenta considerazione dei diversi econtrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello diesattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati; RILEVATOche l'Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore,le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizziuniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento altrattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenticonoscibili da chiunque; RITENUTAla necessità di disporre quale misura necessaria a tutela dei dirittidell'interessato, nelle more della redazione attualmente in corso del codice dideontologia relativo al settore delle informazioni commerciali, e stante anche ildecorso di un ampio lasso di tempo dalla dichiarazione di fallimento inquestione (nonché della chiusura del fallimento, ivi compreso il procedimentodi esdebitazione), la sospensione temporanea della comunicazione a terzi,nell'ambito dei prodotti informativi Crif riferiti al ricorrente, delleinformazioni relative alla procedura fallimentare in questione, e di ordinarealla società resistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento alricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data diricezione del presente provvedimento; RILEVATOche sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra leparti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata; VISTI gliartt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 17 gennaio 2013
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