| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 10 GENNAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 09 del 10 gennaio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso al Garante proposto il 16 novembre 2012 nei confronti di DeutscheBank S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe NerioCarugno) ha ribadito la richiesta – formulata con interpello ai sensidegli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere il blocco e la cancellazionedei dati che lo riguardano comunicati da Deutsche Bank S.p.A. al sistema diinformazioni creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. in relazione ad unmutuo ipotecario per ristrutturazione di immobile concesso nel maggio 2007; ilricorrente ha eccepito l'illegittimità della segnalazione a Crif S.p.A.effettuata dalla citata banca sostenendo di non aver prestato alcuna garanziapersonale in relazione al mutuo in questione avendo egli sottoscritto larelativa domanda solo in qualità di terzo datore di ipoteca e non comerichiedente coobbligato (il mutuo era stata infatti richiesto dal fratello edalla di lui moglie); rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì laliquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 novembre 2012,con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamentoa fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTAla nota inviata in data 6 dicembre 2012 con la quale la resistente, prendendoatto dell'errore verificatosi, ha riconosciuto che il ricorrente, con atto del24 maggio 2007, si è costituito terzo datore d'ipoteca a favore della bancaresistente e nell'interesse del fratello e della di lui moglie, a garanzia delmutuo ipotecario ai medesimi contestualmente concesso; pertanto, la resistente,ritenendo esclusa la ricorrenza di una garanzia personale, e aderendo allarichiesta del ricorrente, ha chiesto a Crif S.p.a., la quale ha già provvedutoin merito, la cancellazione dei dati riferiti al ricorrente; VISTAla memoria inviata in data 12 dicembre 2012 con la quale il ricorrente ha presoatto del riscontro fornito dalla resistente ribadendo la richiesta diliquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; il ricorrente haanche avanzato una richiesta di risarcimento del danno sostenendo che a causadella segnalazione a suo carico presso il s.i.c. di Crif S.p.A. non gli sarebbestato concesso un prestito da parte di Agos Ducato S.p.A.; RILEVATOche il Garante non è competente in ordine alle richieste di risarcimento deldanno che potranno, se del caso, essere proposte dal ricorrente dinanzi all'autoritàgiudiziaria ordinaria; RITENUTOche sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito nel corso delprocedimento adeguato riscontro alle richieste del ricorrente; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Deutsche BankS.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 350,compensandone la residua parte per giusti motivi; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 10 gennaio 2013
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