| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20 DICEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 433 del 20 dicembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso presentato il 19 settembre 2012, con il quale XY, rappresentato edifeso dagli avvocati Carlo De Marchis e Chiara Correnti, ha ribadito larichiesta rivolta a Fratelli D'Angelo s.r.l., società presso la quale halavorato dal 4 febbraio 2004 al 17 ottobre 2009, volta specificamente ad avereaccesso ai dati personali che lo riguardano relativi alle registrazioni dellepresenze orarie giornaliere; visto che l'interessato ha rappresentatol'esigenza di verificare tali informazioni anche in relazione alle iniziativeintraprese volte a "rivendicare le differenze retributive, normative econtrattuali derivate dall'intercorso rapporto di lavoro" con la predettasocietà; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 13 novembre 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTAla comunicazione del 10 ottobre 2012 con la quale la resistente ha prodottocopia della stampa delle timbrature del lavoratore interessato riferite alperiodo febbraio 2007/ottobre 2009; VISTAla nota del 24 ottobre 2012 con la quale l'interessato ha lamentato laparzialità del riscontro ottenuto ed in particolare l'assenza dei datiantecedenti al febbraio 2007, oltre a chiedere delucidazioni in ordine allemodalità di trattamento dei dati; VISTAla successiva e.mail del 9 novembre 2012 con la quale la società resistente,che già aveva inviato un'attestazione di conformità agli originali dei datiprodotti firmata dall'amministratore unico, ha fatto pervenire ladocumentazione relativa all'autorizzazione dell'INAIL all'utilizzo del"foglio badge" in sostituzione del "libro presenza"; VISTAl'e.mail del 27 novembre 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprierichieste, sottolineando la necessità che il titolare del trattamento comunichii dati ancora mancanti (precedenti all'introduzione delle timbratureelettroniche) mettendo a disposizione gli stessi in formato cartaceo; VISTAla comunicazione del 7 dicembre 2012 con la quale la società resistente hacomunicato di necessitare di ulteriore tempo "per effettuare laricerca"; RITENUTOche, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, delledichiarazioni del titolare del trattamento, il ricorso deve essere accolto conriferimento alla richiesta del ricorrente volta a conoscere le informazionirelative alle proprie presenze in servizio riferite al periodo 2004/2007, peril quale la società resistente non ha ancora fornito utili riscontri, essendosilimitata a invocare la necessità di ulteriore tempo per approfondire la ricercadei dati che parrebbero essere conservati in forma cartacea; ritenuto pertantodi ordinare al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente taliinformazioni, qualora tuttora esistenti, entro trenta giorni dalla data diricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autoritàdell'avvenuto adempimento; RITENUTO,invece, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alleinformazioni già comunicate al ricorrente; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di FratelliD'Angelo s.r.l., nella misura di 400 euro, compensandone la residua parte pergiusti motivi in ragione del parziale riscontro all'interpello preventivo edella specificità della vicenda esaminata; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 20 dicembre 2012
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