Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 20 DICEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 439 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 28 agosto 2012, presentato da  XY,rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tomasso, nei confronti dell'AziendaSanitaria Locale di Frosinone, con il quale il ricorrente, dirigente medico inservizio presso la predetta azienda sanitaria, dopo aver ricevuto unacontestazione da parte del direttore della struttura complessa di  ProntoSoccorso del presidio ospedaliero di Frosinone (alla quale era allegata unarelazione indirizzata "a diversi soggetti e strutture aziendali interne") con conseguente provvedimento di sospensione dal servizio "presso i prontosoccorso dell'Azienda ASL di Frosinone" da parte del direttore delDipartimento di emergenza e accettazione, dai quali ha preso avvio unprocedimento disciplinare poi archiviato dal competente ufficio perché laprocedura era "inficiata sotto l'aspetto formale e, quindi, anche inquello sostanziale (Š) non risultando in atti la notifica dellacontestazione", ha ribadito la richiesta già avanzata ai sensi dell'art. 7del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003,n. 196), volta ad ottenere il blocco dei dati che lo riguardano contenuti nellepredette note di contestazione disciplinare e di sospensione dal servizio inquanto trattati in violazione di legge; più specificamente, il ricorrente halamentato l'illiceità del trattamento effettuato, rappresentando che lacontestazione di addebito, unitamente alla relazione allegata, nonché lasuccessiva nota di sospensione dal servizio, pur contenendo dati relativi aduna sua "presunta condotta avente rilievo disciplinare e penale",sono state trasmesse "in un foglio non spillato né racchiuso in bustasigillata e recante addirittura il protocollo generale (e non quello riservato)a soggetti che non avevano alcun titolo a conoscere una fase istruttoria di unprocedimento disciplinare"; inoltre l'utilizzo del protocollo generale per"l'assunzione" delle predette note da parte delle diverse strutturealle quali erano indirizzate, "ha consentito l'accesso casuale da parte diterzi non autorizzati ai dati riportati al loro interno"; rilevato che ilricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 settembre 2012,con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice hainvitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la nota del 12 novembre 2012 con la quale èstata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini delprocedimento;

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 28 settembre 2012 con la quale l'aziendasanitaria resistente, dopo aver precisato che nel merito della questione ildott. (Š), responsabile del pronto soccorso del presidio ospedaliero diFrosinone, è stato "sanzionato con una censura, tramite la Commissionedisciplinare, per non avere attivato la corretta procedura interna disciplinarecome da normativa vigente", ha altresì dichiarato che lo stesso dirigentemedico, "nel momento in cui ha segnalato la questione", non haeffettuato alcun illecito trattamento di dati personali in quanto "haportato a conoscenza esclusivamente le direzioni aziendali, tramite bustachiusa" ovvero gli "uffici aziendali che per loro compito e vocazionetrattano le questioni delicate con la dovuta riservatezza e segretezza(segreterie di direzione aziendali ed ufficio protocollo)" (come risultaperaltro dall'allegata dichiarazione resa dal coordinatore dell'ufficio procedimentidisciplinari);

VISTOil verbale dell'audizione tenutasi presso questa Autorità il 4 ottobre 2012 nelcorso della quale il titolare del trattamento, nel sottolineare che –come risulta dall'allegata dichiarazione di un dipendente - "la nota del 18gennaio 2012 (di contestazione disciplinare) oggetto del presente ricorso èstata consegnata ai destinatari in busta chiusa", ha ribadito che i"destinatari della predetta sono i soggetti gerarchicamente efunzionalmente preposti a conoscere la vicenda (trattandosi del direttoregenerale e del direttore sanitario della ASL nonché del direttore sanitariodell'ospedale di Frosinone)"; nel medesimo verbale la resistente hainoltre aggiunto che "l'ufficio protocollo è organizzato in modo tale cheesclusivamente i dipendenti assegnati al protocollo", peraltro"formalmente designati quali incaricati del trattamento, hanno accesso aidocumenti in entrata e in uscita (Š) e nessun altro può accedervi"; nelcorso della medesima audizione il ricorrente, nel rilevare che"nell'attivazione della fase disciplinare (Š)" i soggetti che sonostati destinatari della nota di contestazione di addebito "non avrebberoavuto alcun titolo ad essere informati di una ipotesi di addebito disciplinareche sarebbe stata valutata dal competente ufficio disciplinare", hasottolineato come, nel caso di specie, sia stato "utilizzato il protocollogenerale e non quello riservato"; quest'ultimo infatti "è statoutilizzato, e viene normalmente utilizzato, (con invio tramite raccomandataall'interessato), dall'ufficio disciplinare per la formulazione dellacontestazione, che ricalca esattamente quanto segnalato dal dirigente con notadi segnalazione acquisita al protocollo generale";

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 6 ottobre 2012 con la quale il ricorrente, nelcontestare l'affermazione della controparte secondo cui la segnalazionedisciplinare sarebbe stata inviata all'interessato in busta chiusa, ha allegatocopia della stessa sulla quale risultano "apposti il timbro del protocollogenerale e della SS Affari Generali (oltre al protocollo apposto a mano del 24gennaio 2012 dell'ufficio disciplinare)", con ciò evidenziando che"detta missiva piuttosto che essere aperta solo dall'ufficio disciplinare(cui era diretta) è stata evidentemente aperta dall'ufficio protocolloaziendale e poi, ancora, dalla struttura affari generali che non avrebbe avutoalcuna competenza"; 

VISTEle note pervenute via fax il 6 novembre 2012 e il 6 dicembre 2012 con le qualil'azienda sanitaria resistente, nel ribadire che "i destinatari della notaoggetto del ricorso sono i soggetti gerarchicamente e funzionalmente preposti aconoscere la vicenda in questione", ha chiarito che il "protocollogenerale è ufficio incardinato nella SS Affari Generali, per cui non si trattadi doppia protocollazione, bensì di un unico passaggio amministrativo" edha altresì dichiarato di avere eliminato dal protocollo generale la nota inquestione affermando che nello stesso "non è rimasta copia se non laprotocollazione manuale sul registro apposito" non essendo ancora attivoil "protocollo informatico aziendale";

CONSIDERATOche, nel caso di specie, il procedimento che ha preso avvio dalla contestazionedisciplinare (e dalla relazione ad essa allegata) oggetto del presente ricorso èstato archiviato dall'Ufficio procedimenti disciplinari in quanto la predettanota non era stata notificata all'interessato nei modi previsti dall'art. 55del d.lg.vo n. 165/2001 (così come successivamente integrato e modificato);rilevato che, dalla documentazione in atti, risulta che la stessa è statainviata "in busta chiusa" e che i destinatari erano i soggettigerarchicamente sovraordinati e istituzionalmente competenti a valutarel'eventuale adozione di atti conseguenti, soggetti che, nel caso di specie hannoperaltro provveduto a riconoscere l'irregolarità del procedimento in questione;rilevato altresì che per quanto riguarda il trattamento dei datidell'interessato da parte dei dipendenti addetti alle attività diprotocollazione, questi, nella loro qualità di incaricati del trattamento, sonotenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e delle misure di sicurezzaposte a protezione dei dati personali trattati e che, peraltro, l'aziendaresistente ha dichiarato che della nota in questione "non è rimasta copianel protocollo generale, se non la protocollazione manuale sul registroapposito";

RITENUTOpertanto che la richiesta di blocco dei dati personali formulatadall'interessato  ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice, deve esseredichiarata infondata dal momento che, allo stato degli atti, non risulta chel'azienda sanitaria resistente abbia posto in essere un trattamento di datipersonali in violazione di legge, avendo peraltro la stessa dichiarato, nelcorso del procedimento, di avere eliminato dal protocollo generale la nota inquestione;

RITENUTOcongruo compensare integralmente le spese fra le parti in ragione dellapeculiarità della vicenda esaminata e dell'infondatezza delle richieste delricorrente;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara il ricorso infondato;

b)dichiara compensate le spese tra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 dicembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia