| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20 DICEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 431 del 20 dicembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso proposto il 27 settembre 2012 dal commissario di poliziapenitenziaria XY (rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rucireta) neiconfronti del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazionepenitenziaria, con il quale l'interessato, non avendo ottenuto riscontroall'interpello preventivo, ha ribadito la richiesta volta ad ottenere il bloccodel trattamento dei dati personali che lo riguardano (e l'attestazione che taleoperazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono staticomunicati) con specifico riferimento alla trasmissione in forma nominativa(ritenuta illecita) alle organizzazioni sindacali del comparto sicurezza (nonchéalla successiva affissione) del prospetto concernente le prestazioni di lavorostraordinario effettuate dal ricorrente (che non è iscritto ad alcunaorganizzazione sindacale) e le relative competenze; visto che il ricorrente hasegnalato che sarebbero contrarie alle disposizioni in materia di protezionedei dati personali le indicazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazionepenitenziaria che legittimerebbero la citata modalità di divulgazione dei dati;visto che il ricorrente ha infine chiesto di porre le spese del procedimento acarico di controparte; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 settembre 2012con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 26 novembre 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTEle memorie datate 24 ottobre e 6 dicembre 2012 con le quali il Dipartimentodell'Amministrazione penitenziaria, nel richiamare il contenuto di precedenticircolari inviate a tutti gli organi periferici dell'Amministrazione, haribadito le indicazioni date e la prassi ordinariamente seguita; visto che laresistente ha evidenziato come le modalità di comunicazione dei dati tragganolegittimazione dall'art. 10, comma 9 dell'Accordo Nazionale Quadro del 24 marzo2004, tuttora vigente, in base al quale "i prospetti concernenti leprestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di Poliziapenitenziaria sono forniti in via riservata ai rappresentanti delleorganizzazioni sindacali di settore con l'indicazione dei nominativi e con ilrichiamo al rispetto della legislazione in materia di riservatezza delleinformazioni (Š)", modalità con la quale vengono altresì fornite lecomunicazioni relative a "mobilità ordinaria, interpelli, esiti concorsiinterni (Š)"; tutto ciò nel più generale rispetto delle norme contrattualiche disciplinano le relazioni sindacali nel comparto sicurezza; VISTAla nota del 12 novembre 2012 con la quale l'interessato ha ribadito le proprieposizioni sottolineando, in particolare, che proprio la disposizione citata (art.10, comma 9, dell'Accordo Nazionale Quadro), a suo avviso, non legittima lacomunicazione nominativa dei dati relativi alle prestazioni di lavorostraordinario alle organizzazioni sindacali; RITENUTOche debba essere accolta la richiesta del ricorrente volta ad ottenere ilblocco della comunicazione alle organizzazioni sindacali dei dati personali chelo riguardano relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, atteso che ladisposizione di cui all'art. 10, comma 9, del citato Accordo Nazionale Quadronon prevede espressamente e specificamente che la trasmissione dei dati debbaessere effettuata in forma nominativa, consentendo, pertanto, solamente lacomunicazione di dati in forma anonima; ciò, anche alla luce di quantoevidenziato dall'Autorità nel provvedimento del 14 giugno 2007 (Linee guida inmateria di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestionedel rapporto di lavoro in ambito pubblico) dove si prevede chel'Amministrazione possa fornire "alle organizzazioni sindacali datinumerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratoriindividuabili (Š) ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivoapplicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggettoanche dati nominativi del personale"; RILEVATOche in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di blocco del trattamento deidati formulata dal ricorrente, il Ministero della giustizia, Dipartimentodell'Amministrazione penitenziaria, dovrà interrompere la comunicazione dei datiinerenti le prestazioni di lavoro di lavoro straordinario dell'interessato alleorganizzazioni sindacali, alle quali andrà comunicata, a cura del Ministero, lapresente decisione al fine di interdire l'ulteriore circolazione dei dati inquestione precedentemente comunicati, dando conferma a questa Autorità eall'interessato dell'avvenuto adempimento entro quaranta giorni dalla ricezionedel presente provvedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico del Ministero dellagiustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nella misura di 400euro, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione della novitàe della specificità della vicenda esaminata; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 20 dicembre 2012
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