Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 13 DICEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 417 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso al Garante, presentato il 23 luglio 2012, nei confronti di CrifS.p.A., Cerved Group S.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A., conil quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Citoni, si è oppostoall'ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personaliche lo riguardano, contenuti  nelle banche dati gestite dalle odierneresistenti, relativi ad una "Ipoteca legale iscritta presso laConservatoria di Napoli 1 in data 29/06/2004  reg.gen 18766, reg.part4183; Pignoramento immobiliare presso la Conservatoria di Napoli in data21/09/2005, reg.gen. 33404, reg.part. 15680"; visto che, a parere delricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportanonotevoli difficoltà per lo stesso nell'accesso al credito, sarebbe eccedente enon pertinente, tenuto conto del periodo di tempo trascorso dall'iscrizionedell'ipoteca legale e del pignoramento in questione; rilevato che il ricorrenteha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 6 novembre 2012 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota inviata in data 5 settembre 2012 con la quale Crif S.p.A. ha affermatola legittimità del trattamento posto in essere in virtù del fatto che i dati dicui il ricorrente chiede la cancellazione, contenuti nella banca dati"Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" e corrispondenti aquelli riferiti all'ipoteca legale n. 18766/4183 del 29.06.2004 e alpignoramento esattoriale n. 33404/15680, "sono aggiornati e coerenti conquanto registrato presso la fonte di provenienza", vale a dire l'Agenziadel Territorio di Napoli 1; rilevato che la resistente ha, in particolare,sostenuto che la propria attività consiste nel "veicolare" leinformazioni conservate presso le banche dati pubbliche "svolgendoesclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimonialedell'interessato e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazionepatrimoniale"; rilevato che Crif S.p.A. ha fatto notare che,contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, "presso le fontipubbliche non risulta alcuna intervenuta cancellazione annotata a margine degliatti stessi";

VISTAla nota inviata il 14 settembre 2012 e la successiva memoria inviata in data 17ottobre 2012 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagliavvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), ha sostenuto la liceità,pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono inlinea con quelle risultanti nei pubblici registri immobiliari da cui sono stateestratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamentealle richieste del ricorrente confermando di aver provveduto allacancellazione, nell'ambito dei prodotti informativi riferiti al ricorrente,delle informazioni relative alle annotazioni pregiudizievoli oggetto dicontestazione (pignoramento esattoriale del 21.09.2005 ed ipoteca legale del 29.06.2004);

VISTAla memoria fatta pervenire in data 19 settembre 2012 con la quale il ricorrentesi è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprierichieste;

VISTAla memoria fatta pervenire da Experian-Cerved Information Services S.p.A.,rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno, in data 20 settembre 2012 conla quale tale società ha sostenuto la legittimità del trattamento posto inessere tenuto conto del fatto che i dati in questione, attinenti alle c.d."formalità pregiudizievoli", sono tratti dalle fonti pubblicheufficiali, "sono esatti, completi e aggiornati con quelli risultantipresso le richiamate fonti pubbliche di provenienza" (non risultando,contrariamente a quanto asserito dal ricorrente alcun relativo annotamentopresso la fonte ufficiale medesima)"; rilevato, inoltre, che tali datisono registrati "in un archivio che contiene i dati di fonte pubblica ed èautonomo e distinto rispetto al sistema di informazioni creditizie e rientranonella categoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi Š il cuitrattamento può avvenire senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art.24 del Codice Privacy"; rilevato che tale trattamento è volto a veicolarepresso la clientela della resistente le medesime informazioni censite presso lafonte pubblica ma rendendo più agevole l'accesso alle stesse "chediversamente, in funzione della mole di richieste ed uffici competenti,risulterebbe oltremodo gravoso";

RILEVATOche il trattamento effettuato dalle resistenti ha per oggetto dati personalitratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali,possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell'interessato aisensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando i futuri possibiliadeguamenti che potrebbero risultare necessari sul piano della qualità dei datie dei tempi di relativa conservazione, in applicazione del codice deontologicoprevisto dall'art. 61 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamentodei dati personali estratti da pubblici registri;

RITENUTO,pertanto, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondatoil ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e Experian-Cerved Information ServicesS.p.A. in quanto i dati personali in questione non risultano trattati inviolazione di legge; ciò, tenuto conto del fatto che, come emerge dalleinformazioni rilevabili dagli ultimi report trasmessi dalle società resistenti,tali dati sono esatti ed aggiornati, in quanto corrispondenti alle informazioniconservate presso i competenti uffici dell'Agenzia del territorio;

RILEVATOche Cerved Information Services S.p.A. ha comunque provveduto nel caso dispecie alla sospensione della visualizzazione dei dati in questione e ritenutopertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti della citata società;

RILEVATOche sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra leparti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cerved GroupS.p.A.;

b)dichiara il ricorso infondato nei confronti di Crif S.p.A. e Experian-CervedInformation Services S.p.A.;

c)dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 13 dicembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia